Art. 10.


                    Verifica delle firme digitali


  1.   I   certificatori   che   rilasciano  certificati  qualificati
forniscono   ovvero  indicano  almeno  un  sistema  che  consenta  di
effettuare la verifica delle firme digitali.
  2. Il sistema di verifica delle firme digitali:
   a)  presenta almeno sinteticamente lo stato di aggiornamento delle
informazioni  di validita' dei certificati di certificazione presenti
nell'elenco pubblico;
   b)   visualizza   le   informazioni   presenti   nel   certificato
qualificato, in attuazione di quanto stabilito nell'art. 28, comma 3,
del  codice,  nonche'  le  estensioni  obbligatorie  nel  certificato
qualificato   (qcStatements),   indicate  nel  provvedimento  di  cui
all'art. 3, comma 2;
   c)   consente   l'aggiornamento,   per   via   telematica,   delle
informazioni pubblicate nell'elenco pubblico dei certificatori.
  3.  Il  CNIPA,  ai  sensi  dell'art.  31  del  codice,  accerta  la
conformita'  dei sistemi di verifica di cui al comma 1 alle norme del
codice e alle presenti regole tecniche.