Art. 22.


               Sospensione dei certificati qualificati


  1.  La  sospensione  del  certificato qualificato e' effettuata dal
certificatore mediante l'inserimento del suo codice identificativo in
una delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).
  2. Il certificatore comunica tempestivamente l'avvenuta sospensione
al  titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data e
l'ora  a  partire  dalla  quale  il  certificato  qualificato risulta
sospeso.
  3.   Il  certificatore  indica  nel  manuale  operativo,  ai  sensi
dell'art.  36,  comma 3, lettera l), la durata massima del periodo di
sospensione e le azioni intraprese al termine dello stesso in assenza
di  diverse  indicazioni  da  parte  del soggetto che ha richiesto la
sospensione.
  4. In caso di revoca di un certificato qualificato sospeso, la data
della stessa decorre dalla data di inizio del periodo di sospensione.
  5.  La  sospensione  e la cessazione della stessa sono annotate nel
giornale  di  controllo  con  l'indicazione  della data e dell'ora di
esecuzione dell'operazione.
  6.  La  cessazione  dello stato di sospensione del certificato, che
sara'  considerato come mai sospeso, e' tempestivamente comunicata al
titolare  e  all'eventuale  terzo  interessato specificando la data e
l'ora a partire dalla quale il certificato ha cambiato stato.