Art. 38.


              Obblighi per i certificatori accreditati


  1.  Il  certificatore accreditato genera un certificato qualificato
per   ciascuna  delle  chiavi  di  firma  elettronica  o  qualificata
utilizzate  dal  CNIPA per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei
certificatori,  lo pubblica nel proprio registro dei certificati e lo
rende  accessibile  per  via  telematica  al  fine  di  verificare la
validita'  delle  chiavi  utilizzate dal CNIPA Tali informazioni sono
utilizzate,  da  chi  le  consulta,  solo per le finalita' consentite
dalla legge.
  2.  Il certificatore accreditato garantisce l'interoperabilita' del
prodotto  di  verifica  di cui all'art. 10 del presente decreto con i
documenti  informatici  sottoscritti mediante firma digitale ad opera
del CNIPA, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 31 del codice.
  3.   Il  certificatore  accreditato  mantiene  copia  della  lista,
sottoscritta  dal  CNIPA,  dei  certificati  relativi  alle chiavi di
certificazione  di  cui all'art. 39, comma 1, lettera e) del presente
decreto,  che  rende  accessibile per via telematica per la specifica
finalita' della verifica delle firme digitali.
  4.  I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il
riconoscimento  di  cui  all'art. 29, comma 1 del codice, svolgono la
propria   attivita'   in   conformita'   con  quanto  previsto  dalla
Deliberazione  CNIPA,  17  febbraio 2005, n. 4, recante regole per il
riconoscimento  e  la verifica del documento informatico e successive
modificazioni.
  5.  I  prodotti  di  generazione  e  verifica  delle firme digitali
forniti  dal  certificatore  accreditato  ai  sensi degli articoli 9,
comma  10  e  10,  comma  1,  non devono consentire a quest'ultimo di
conoscere  gli  atti  o fatti rappresentati nel documento informatico
oggetto del processo di sottoscrizione o verifica.