Art. 51.


                Valore della firma digitale nel tempo


  1.  La firma digitale, ancorche' sia scaduto, revocato o sospeso il
relativo  certificato  qualificato  del  sottoscrittore, e' valida se
alla  stessa  e'  associabile  un riferimento temporale opponibile ai
terzi  che  colloca  la  generazione  di  detta  firma digitale in un
momento  precedente  alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto
certificato.