Art. 3.

  1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti
articoli,  salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente
decreto,  sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e
gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d),
e),  g),  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni.