Art. 2.



  1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza,
fatte  salve  le  ulteriori  risorse  da destinare all'attuazione del
presente  provvedimento,  il  commissario delegato per il superamento
dell'emergenza nomadi nel territorio della regione Piemonte si avvale
di  un  primo  stanziamento  di  euro  1.000.000,00  da trasferire su
apposita  contabilita'  speciale,  all'uopo  istituita ed al medesimo
intestata,  a valere sul fondo previsto dall'art. 61, comma 18, della
legge  6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalita' indicate dall'art.
1,  comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3751 del 1° aprile 2009.
  La  presente  ordinanza  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1° giugno 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi