Art. 2. 1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, fatte salve le ulteriori risorse da destinare all'attuazione del presente provvedimento, il commissario delegato per il superamento dell'emergenza nomadi nel territorio della regione Piemonte si avvale di un primo stanziamento di euro 1.000.000,00 da trasferire su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita ed al medesimo intestata, a valere sul fondo previsto dall'art. 61, comma 18, della legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalita' indicate dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3751 del 1° aprile 2009. La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° giugno 2009 Il Presidente: Berlusconi