IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica  i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e
(CE) n. 1493/1999;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 109, recante
l'attuazione   delle  direttive  (CE)  89/395  e  86/396  concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  4  giugno  1997,  n.  256,  recante  norme  sulle condizioni per
consentire  l'attivita'  dei  Consorzi  volontari  di  tutela  e  dei
Consigli  interprofessionali  delle  denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  29  marzo  2007  concernente le disposizioni sul controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD),  che  abroga  il  decreto  ministeriale  29  maggio 2001, il
decreto  ministeriale  31  luglio  2003 ed il decreto ministeriale 21
marzo 2002;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del
piano  dei  controlli,  del prospetto tariffario e determinazione dei
criteri  per  la  verifica  della  rappresentativita'  della  filiera
vitivinicola,  in  applicazione  dell'art. 2, comma 2, del decreto 29
marzo 2007;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  17  luglio  2008  concernente  la modifica dello schema di
piano  dei  controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13
luglio  2007,  recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2,
del  decreto  ministeriale  29 marzo 2007, relativo alle disposizioni
sul  controllo  della  produzione  dei  vini  di qualita' prodotti in
regioni determinate (VQPRD);
  Visto  il decreto ministeriale 09 luglio 1998 con il quale e' stata
riconosciuta  la denominazione di origine controllata e garantita dei
vini   «Carmignano»   ed   approvato   il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto  il decreto ministeriale 14 luglio 1998 con il quale e' stata
riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini «Barco
Reale  di  Carmignano»  o  «Rosato  di  Carmignano»  o  «Vin santo di
Carmignano»  o  «Vin  Santo  di  Carmignano  Occhio  di  Pernice»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976 e
successive   modifiche   ed   integrazioni  con  il  quale  e'  stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco
della   Valdinievole»   ed  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei vini «Bianco dell'Empolese» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1997 e successive modifiche
ed  integrazioni  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione
di  origine  controllata  dei  vini  «Colli dell'Etruria Centrale» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Pietraviva» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto   il  decreto  ministeriale  7  febbraio  2005  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  con  il  quale  e' stata riconosciuta la
denominazione  di  origine controllata dei vini «Pomino» ed approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale 9 marzo 1999 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Valdichiana» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Viste  le note prot. n. AOO-GRT201316/G50.90.70 del 22 luglio 2008,
prot.  n.  AOO-GRT221566/G50.90.70  del  12  agosto  2008,  prot.  n.
AOO-GRT201302/G50.90.70    del    22    luglio    2008,    prot.   n.
AOO-GRT201293/G50.90.70    del    22    luglio    2008,    prot.   n.
AOO-GRT201281/G50.90.70    del    22    luglio    2008,    prot.   n.
AOO-GRT284622/G50.90.7    del    29    ottobre    2008,    prot.   n.
AOO-GRT120185/G50.90.7 del 6 maggio 2009 della regione Toscana Giunta
Regionale  -  Direzione  generale  dello sviluppo economico - settore
produzioni  agricole  vegetali  con  le  quali  veniva individuato il
Consorzio  vino  Chianti con sede in Firenze viale Belfiore, 9, quale
Organismo di controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;
  Considerato  che  i  piani  di  controllo ed i tariffari presentati
dall'Organismo  di  Controllo sono stati oggetto di valutazione nella
riunione  tenutasi  il  15  ottobre  2008  e  21  maggio  2009 presso
l'Ispettorato  centrale  per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari,   con  la  partecipazione  del  citato  Organismo  di
controllo e della regione Toscana;
  Vista  la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il
controllo  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari inoltrata dal
Consorzio vino Chianti, e il parere favorevole espresso dalla regione
Toscana  sui  piani dei controlli e sui prospetti tariffari nel corso
delle citate riunioni del 15 ottobre 2008 e 21 maggio 2009;
  Ritenuto  che  sussistono  i requisiti per procedere all'emanazione
del  provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vino
Chianti  istante,  ai  sensi  dell'art. 7 del decreto ministeriale 29
marzo 2007;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1. Il Consorzio vino Chianti con sede in Firenze viale Belfiore, 9,
e'  autorizzato  ad  espletare  le funzioni di controllo previste dal
decreto  ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Carmignano» e per le
DOC «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin santo
di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice», «Bianco
dell'Empolese»,  «Bianco  della  Valdinievole»,  «Colli  dell'Etruria
Centrale»,  «Pietraviva»,  «Pomino»,  «Colli dell'Etruria Centrale» e
«Valdichiana»,  nei  confronti  di  tutti  i  soggetti presenti nella
filiera  che  intendono  rivendicare  le  predette  denominazioni  di
origine.