IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto ministeriale 09 luglio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Carmignano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco della Valdinievole» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco dell'Empolese» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pomino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1999 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valdichiana» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Viste le note prot. n. AOO-GRT201316/G50.90.70 del 22 luglio 2008, prot. n. AOO-GRT221566/G50.90.70 del 12 agosto 2008, prot. n. AOO-GRT201302/G50.90.70 del 22 luglio 2008, prot. n. AOO-GRT201293/G50.90.70 del 22 luglio 2008, prot. n. AOO-GRT201281/G50.90.70 del 22 luglio 2008, prot. n. AOO-GRT284622/G50.90.7 del 29 ottobre 2008, prot. n. AOO-GRT120185/G50.90.7 del 6 maggio 2009 della regione Toscana Giunta Regionale - Direzione generale dello sviluppo economico - settore produzioni agricole vegetali con le quali veniva individuato il Consorzio vino Chianti con sede in Firenze viale Belfiore, 9, quale Organismo di controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati; Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 15 ottobre 2008 e 21 maggio 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo e della regione Toscana; Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio vino Chianti, e il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sui piani dei controlli e sui prospetti tariffari nel corso delle citate riunioni del 15 ottobre 2008 e 21 maggio 2009; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vino Chianti istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007; Decreta: Art. 1. 1. Il Consorzio vino Chianti con sede in Firenze viale Belfiore, 9, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Carmignano» e per le DOC «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice», «Bianco dell'Empolese», «Bianco della Valdinievole», «Colli dell'Etruria Centrale», «Pietraviva», «Pomino», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Valdichiana», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.