Art. 2.
          Criteri per l'elaborazione degli studi di settore
                    su base regionale o comunale

  1.  Il  processo  di  elaborazione  degli  studi di settore su base
regionale  o  comunale e' realizzato mediante criteri compatibili con
la  metodologia  prevista  dal  comma  1, dell'art. 62-bis del citato
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tenendo conto:
   a) del grado di differenziazione a livello territoriale dei prezzi
e  delle  tariffe  relativi alle prestazioni di servizi o cessioni di
beni operate dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni e dei
costi  di  approvvigionamento  dei  fattori  impiegati  nel  processo
produttivo;
   b)  del  grado  di  differenziazione  a  livello  territoriale dei
modelli  organizzativi  che  caratterizzano  la  specifica  attivita'
economica.
  2.  I criteri di cui al comma precedente, consentono di determinare
i  ricavi  o  compensi  derivanti  dalla  applicazione degli studi di
settore  con riferimento alle specificita' delle aree territoriali di
riferimento.