Art. 2. Criteri per l'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale 1. Il processo di elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale e' realizzato mediante criteri compatibili con la metodologia prevista dal comma 1, dell'art. 62-bis del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tenendo conto: a) del grado di differenziazione a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe relativi alle prestazioni di servizi o cessioni di beni operate dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni e dei costi di approvvigionamento dei fattori impiegati nel processo produttivo; b) del grado di differenziazione a livello territoriale dei modelli organizzativi che caratterizzano la specifica attivita' economica. 2. I criteri di cui al comma precedente, consentono di determinare i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione degli studi di settore con riferimento alle specificita' delle aree territoriali di riferimento.