Art. 3. Partecipazione dei comuni 1. Gli studi di settore su base regionale o comunale sono elaborati tenendo conto del parere delle associazioni professionali e di categoria presenti nella commissione degli esperti di cui al comma 7 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. 2. Al fine di consentire la partecipazione dei comuni al processo di elaborazione degli studi di settore su base territoriale, come previsto dall'art. 83, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la composizione della commissione degli esperti di cui al comma precedente, e' integrata con la partecipazione di due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da designare con successivo decreto, tenuto conto delle segnalazioni della medesima Associazione nazionale dei comuni italiani. 3. Al fine di assicurare la partecipazione dei comuni alla fase di individuazione, nell'ambito territoriale della regione, dell'eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attivita' economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvede a garantire la presenza di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani all'interno degli osservatori regionali istituiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 maggio 2009 Il Ministro : Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 223