Art. 3.
                      Partecipazione dei comuni

  1. Gli studi di settore su base regionale o comunale sono elaborati
tenendo  conto  del  parere  delle  associazioni  professionali  e di
categoria  presenti nella commissione degli esperti di cui al comma 7
dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
  2.  Al  fine di consentire la partecipazione dei comuni al processo
di  elaborazione  degli  studi  di settore su base territoriale, come
previsto dall'art. 83, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  la composizione della commissione degli esperti di cui al comma
precedente,  e' integrata con la partecipazione di due rappresentanti
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, da designare con
successivo  decreto,  tenuto  conto delle segnalazioni della medesima
Associazione nazionale dei comuni italiani.
  3.  Al fine di assicurare la partecipazione dei comuni alla fase di
individuazione,     nell'ambito     territoriale    della    regione,
dell'eventuale  esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle
attivita'  economiche  a  livello locale, rilevanti sia ai fini della
revisione  degli  studi di settore che della relativa applicazione in
sede   di  accertamento,  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
provvede    a    garantire   la   presenza   di   un   rappresentante
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani all'interno degli
osservatori  regionali  istituiti  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 maggio 2009
                                               Il Ministro : Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
   Economia e finanze, foglio n. 223