Art. 7.

  Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno
carico  al  capitolo  2214 (unita' previsionale di base 26.1.5) dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
  L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2023,  fara'  carico  al  capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione  della  spesa  del ministero dell'economia e delle finanze
per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9502  (unita'
previsionale  di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del citato decreto del 9 giugno 2008, sara' scritturato dalle Sezioni
di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo
2247  (unita'  previsionale  di  base 26.1.5; codice gestionale 109),
dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2009.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 giugno 2009
                                    p. Il direttore generale: Cannata