IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

                                e con

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto l'art. 2, comma 203, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662
e  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in
materia  di  programmazione negoziata ed in particolare la lettera f)
del suddetto comma che definisce lo strumento del Contratto d'area;
  Viste le deliberazioni CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11
novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000 e n.
171 del 2 dicembre 2005 in materia di programmazione negoziata;
  Visto   il   decreto  ministeriale  del  31  luglio  2000,  n.  320
concernente   la  «Disciplina  per  l'erogazione  delle  agevolazioni
relative ai contratti d'area e ai patti territoriali» come modificato
ed integrato dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215;
  Visto  l'art.  8-bis  del  decreto-legge  n.  81 del 2 luglio 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007;
  Visto  il  Regolamento  CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato
nella  G.U.U.E.  L  214  del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione
degli  articoli 87 e 88 del trattato che dichiara alcune categorie di
aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune (Regolamento generale di
esenzione per categoria), nel seguito indicato «Regolamento GBER»;
  Visto  il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo
all'applicazione  degli  articoli  87  e  88  del trattato agli aiuti
d'importanza  minore (de minimis) pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del
28 dicembre 2006;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013
approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione
C (2007) 5618 def. cor.;
  Sentita  la  Conferenza  permanente  tra  lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione


  1.  Il  presente  decreto  si  applica  esclusivamente ai programmi
imprenditoriali  da  agevolare attraverso le rimodulazioni di risorse
finanziarie,  assegnate  dal  CIPE  ai  Contratti  d'area  e  ai loro
protocolli  aggiuntivi  in  essere alla data del 31 dicembre 2007, le
cui richieste siano presentate entro il 31 dicembre 2008.
  2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  acquisito il parere
favorevole  della/e  Regione/i  interessata/e,  autorizza con proprio
decreto la rimodulazione delle risorse oggetto delle richieste di cui
al  precedente  comma  1, il cui ammontare e' ridotto del 20% secondo
quanto stabilito dalla deliberazione CIPE n. 31 del 17 marzo 2000. Le
risorse autorizzate, da destinare alle iniziative imprenditoriali, al
netto  degli  oneri  per  le  relative  attivita'  istruttorie,  sono
assegnate  attraverso  bandi  emanati dai Responsabili unici ai sensi
del successivo art. 7.