IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 2, comma 203, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata ed in particolare la lettera f) del suddetto comma che definisce lo strumento del Contratto d'area; Viste le deliberazioni CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000 e n. 171 del 2 dicembre 2005 in materia di programmazione negoziata; Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2000, n. 320 concernente la «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali» come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215; Visto l'art. 8-bis del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007; Visto il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria), nel seguito indicato «Regolamento GBER»; Visto il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C (2007) 5618 def. cor.; Sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica esclusivamente ai programmi imprenditoriali da agevolare attraverso le rimodulazioni di risorse finanziarie, assegnate dal CIPE ai Contratti d'area e ai loro protocolli aggiuntivi in essere alla data del 31 dicembre 2007, le cui richieste siano presentate entro il 31 dicembre 2008. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, acquisito il parere favorevole della/e Regione/i interessata/e, autorizza con proprio decreto la rimodulazione delle risorse oggetto delle richieste di cui al precedente comma 1, il cui ammontare e' ridotto del 20% secondo quanto stabilito dalla deliberazione CIPE n. 31 del 17 marzo 2000. Le risorse autorizzate, da destinare alle iniziative imprenditoriali, al netto degli oneri per le relative attivita' istruttorie, sono assegnate attraverso bandi emanati dai Responsabili unici ai sensi del successivo art. 7.