Art. 10. Approvazione e sottoscrizione del Contratto d'area 1. Entro il quarantacinquesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie, il Ministero dello sviluppo economico, previa verifica, ai sensi della delibera CIPE n. 127 dell'11 novembre 1998, delle aree interessate, adotta un decreto con il quale approva tali risultanze ed impegna le risorse finanziarie relative alle agevolazioni concedibili alle singole imprese, nonche' quelle relative agli oneri istruttori. Tale decreto viene trasmesso dal Ministero alla/e regione/i interessata/e ed al Responsabile unico per la successiva comunicazione ai soggetti beneficiari ed al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine della predisposizione del contratto stesso. I soggetti beneficiari devono sottoscrivere il Contratto d'area entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione delle risultanze istruttorie, pena la decadenza dalle agevolazioni. Qualora per uno o piu' dei soggetti beneficiari, la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione europea e all'approvazione da parte di quest'ultima, l'efficacia del Contratto d'area per tali soggetti e' condizionata agli esiti di detta notifica che saranno comunicati dal Ministero dello sviluppo economico. 2. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, il Responsabile unico trasmette alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'elenco dei programmi agevolati.