Art. 10.
         Approvazione e sottoscrizione del Contratto d'area


  1.  Entro il quarantacinquesimo giorno successivo al termine finale
di  invio  delle  risultanze istruttorie, il Ministero dello sviluppo
economico,  previa  verifica,  ai  sensi  della  delibera CIPE n. 127
dell'11  novembre 1998, delle aree interessate, adotta un decreto con
il  quale  approva  tali risultanze ed impegna le risorse finanziarie
relative  alle agevolazioni concedibili alle singole imprese, nonche'
quelle  relative  agli oneri istruttori. Tale decreto viene trasmesso
dal Ministero alla/e regione/i interessata/e ed al Responsabile unico
per  la  successiva  comunicazione  ai  soggetti  beneficiari  ed  al
Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie  territoriali  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri al fine della predisposizione
del  contratto stesso. I soggetti beneficiari devono sottoscrivere il
Contratto   d'area   entro  60  giorni  dalla  data  del  decreto  di
approvazione  delle  risultanze  istruttorie, pena la decadenza dalle
agevolazioni.  Qualora  per  uno  o piu' dei soggetti beneficiari, la
concessione  delle  agevolazioni  e'  subordinata alla notifica della
stessa  alla  Commissione  europea  e  all'approvazione  da  parte di
quest'ultima,  l'efficacia  del Contratto d'area per tali soggetti e'
condizionata  agli esiti di detta notifica che saranno comunicati dal
Ministero dello sviluppo economico.
  2.  Entro  dieci giorni dalla sottoscrizione, il Responsabile unico
trasmette  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.,  l'elenco  dei
programmi agevolati.