Art. 11.
                       Modalita' di erogazione


  1.  L'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due
quote  annuali  di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la
prima  delle  quali entro trenta giorni dalla data del decreto di cui
all'art.  10,  comma  1. Qualora la concessione delle agevolazioni e'
subordinata  alla  notifica  della  stessa alla Commissione europea e
all'approvazione  da  parte  di  quest'ultima, la prima quota e' resa
disponibile  entro trenta giorni dalla data della comunicazione degli
esiti di detta notifica.
  2. Le quote delle agevolazioni sono erogate, su specifica richiesta
dell'impresa beneficiaria, per stato di avanzamento, subordinatamente
all'effettiva   realizzazione   della   corrispondente   parte  degli
investimenti   ritenuti  ammissibili;  la  prima  quota  puo'  essere
erogata,   su   richiesta,   a   titolo   di   anticipazione,  previa
presentazione   di   fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa
irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima richiesta, di
importo  pari  alla somma da erogare e di durata adeguata, redatta in
conformita'  allo schema previsto dalla circolare del Ministero delle
attivita' produttive n. 970776 del 27 maggio 2005.
  3.   Ai  fini  di  ciascuna  erogazione,  le  imprese  beneficiarie
trasmettono al Responsabile unico la documentazione indicata all'art.
12,  per  il  conseguente  accertamento  della  corrispondenza  degli
investimenti  realizzati  al  programma  approvato  e alle erogazioni
richieste.
  4.  Il  Responsabile  unico,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
ricevimento  dei  riscontri  delle  banche  convenzionate  di  cui al
successivo  art. 12, comma 5, richiede alla Cassa depositi e prestiti
S.p.a.   l'erogazione   delle   corrispondenti   quote  alle  imprese
beneficiarie.  Ai  fini  dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora
non   sia   stato  ancora  effettuato  il  calcolo  definitivo  delle
agevolazioni  di  cui  all'art.  13,  comma  4,  dalla  stessa  viene
trattenuto  il  dieci  per cento dell'importo totale, da conguagliare
successivamente al calcolo definitivo medesimo.