Art. 11. Modalita' di erogazione 1. L'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro trenta giorni dalla data del decreto di cui all'art. 10, comma 1. Qualora la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione europea e all'approvazione da parte di quest'ultima, la prima quota e' resa disponibile entro trenta giorni dalla data della comunicazione degli esiti di detta notifica. 2. Le quote delle agevolazioni sono erogate, su specifica richiesta dell'impresa beneficiaria, per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili; la prima quota puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, redatta in conformita' allo schema previsto dalla circolare del Ministero delle attivita' produttive n. 970776 del 27 maggio 2005. 3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono al Responsabile unico la documentazione indicata all'art. 12, per il conseguente accertamento della corrispondenza degli investimenti realizzati al programma approvato e alle erogazioni richieste. 4. Il Responsabile unico, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei riscontri delle banche convenzionate di cui al successivo art. 12, comma 5, richiede alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. l'erogazione delle corrispondenti quote alle imprese beneficiarie. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all'art. 13, comma 4, dalla stessa viene trattenuto il dieci per cento dell'importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.