Art. 12.
                       Documentazione di spesa


  1.  Ai  fini  dell'erogazione delle quote di agevolazione l'impresa
trasmette al Responsabile unico la documentazione di spesa necessaria
per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati.
  2. La documentazione di spesa consiste in:
   a)  copia  autentica  delle  fatture  o delle altre documentazioni
fiscalmente  regolari. In alternativa, la documentazione in argomento
puo' consistere in elenchi o in elaborati di contabilita' industriale
riepilogativi  dei  suddetti  titoli;  in questo caso i titoli devono
essere  riepilogati  per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere
indicato  il  numero  e  la data, il fornitore, una chiara e completa
descrizione  sufficiente  all'univoca  individuazione  delle  singole
immobilizzazioni   acquisite   ed   il   relativo  importo  al  netto
dell'I.V.A.;
   b)  dichiarazione  ed  allegato  elenco dei macchinari, impianti e
attrezzature di cui all'art. 4, comma 5;
   c)  copia  della  documentazione  comprovante l'avvenuto pagamento
delle forniture;
   d) documento unico di regolarita' contributiva.
  3.  La  documentazione  di cui al comma 2 e' suddivisa per capitoli
omogenei  di spesa e ad essa sono allegate la certificazione prevista
dalla  vigente  normativa antimafia, specifiche dichiarazioni secondo
gli  schemi  previsti  dal  bando  di  cui  all'art.  7,  l'eventuale
documentazione  indicata nell'allegato 3 nonche' quella eventualmente
prevista  dal  bando  medesimo.  I  titoli  di spesa originali devono
riportare  l'indicazione  del programma agevolato cui si riferiscono.
Le dichiarazioni attestano in particolare:
   a)  che  gli  elenchi  o  gli elaborati di cui alla lettera a) del
comma 2 sono conformi ai documenti originali e che questi ultimi sono
fiscalmente regolari;
   b)  che  la  documentazione  prodotta e' regolare e si riferisce a
spese  inerenti  unicamente  la  realizzazione  del programma oggetto
della specifica domanda di agevolazione;
   c)  che  tutti  i  materiali, macchinari, impianti ed attrezzature
relativi  alle  spese  documentate sono stati acquisiti ed installati
nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»;
   d)   che  le  spese  sono  capitalizzate,  ove  previsto,  non  si
riferiscono  a  materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non
riguardano  la  gestione  e  che sono al netto dell'I.V.A. e di altre
imposte e tasse;
   e)  che le forniture sono state pagate e che sulle stesse non sono
stati  praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente
gia' evidenziati;
   f)  in relazione all'ultimo stato di avanzamento rendicontato, che
l'attivita'  agevolata  e'  stata  avviata  con  l'utilizzo  dei beni
oggetto della documentazione di spesa e che l'impianto e' in perfetto
stato di funzionamento.
  4.  Le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese dal legale
rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale ai sensi degli
articoli  47  e  76  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
  5.  Il  Responsabile  unico, ricevuta la documentazione di spesa ed
effettuate  tutte  le  verifiche  di propria competenza, la trasmette
alla  banca  convenzionata affinche' ne verifichi la completezza e la
pertinenza   al   programma   agevolato   e   provveda  all'esame  di
ammissibilita' e congruita' delle spese rendicontate. Qualora i bandi
di  cui al precedente art. 7, comma 1 abbiano previsto la sussistenza
di  requisiti  che  abbiano  rappresentato  elemento  necessario  per
l'ammissibilita'  ovvero elemento di priorita' nella formazione delle
graduatorie,   la  banca  convenzionata  provvede  a  verificarne  la
sussistenza anche in relazione al programma di investimenti ultimato.
La  banca  convenzionata  effettua  altresi'  il  sopralluogo  presso
l'unita'   locale  oggetto  del  programma  per  le  verifiche  sugli
investimenti realizzati. Effettuati i predetti adempimenti, le banche
convenzionate,  entro  il  termine  di trenta giorni lavorativi dalla
data  di  ricevimento  della  documentazione  di spesa, comunicano al
Responsabile  unico  l'esito  positivo  o negativo delle verifiche ai
fini di cui al precedente art. 11, comma 4.
  6.  In  relazione a quanto disposto al successivo art. 13, comma 4,
entro  novanta  giorni dal ricevimento della documentazione finale di
spesa  relativa  all'ultimo  stato  di  avanzamento  e dell'eventuale
ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  per le verifiche, la
banca  convenzionata  trasmette  al Responsabile unico e al Ministero
dello sviluppo economico:
   a)  una  relazione sullo stato finale del programma, riportante le
risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che
contenga  un  giudizio  di  pertinenza  e  congruita'  delle spese ed
evidenzi  le  variazioni  sostanziali  intervenute  in sede esecutiva
rispetto  al  progetto  posto a base della istruttoria, indicando gli
investimenti  finali  ammissibili  suddivisi  per capitolo e per anno
solare,  elencando  i  relativi beni nei confronti dei quali sussiste
l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera b);
   b) le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4;
   c)  per  i  programmi  la  cui  spesa ammissibile risulti uguale o
superiore  a  250.000  euro, la documentazione di spesa vistata dalle
banche medesime.