Art. 12. Documentazione di spesa 1. Ai fini dell'erogazione delle quote di agevolazione l'impresa trasmette al Responsabile unico la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati. 2. La documentazione di spesa consiste in: a) copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari. In alternativa, la documentazione in argomento puo' consistere in elenchi o in elaborati di contabilita' industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara e completa descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite ed il relativo importo al netto dell'I.V.A.; b) dichiarazione ed allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature di cui all'art. 4, comma 5; c) copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture; d) documento unico di regolarita' contributiva. 3. La documentazione di cui al comma 2 e' suddivisa per capitoli omogenei di spesa e ad essa sono allegate la certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia, specifiche dichiarazioni secondo gli schemi previsti dal bando di cui all'art. 7, l'eventuale documentazione indicata nell'allegato 3 nonche' quella eventualmente prevista dal bando medesimo. I titoli di spesa originali devono riportare l'indicazione del programma agevolato cui si riferiscono. Le dichiarazioni attestano in particolare: a) che gli elenchi o gli elaborati di cui alla lettera a) del comma 2 sono conformi ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; b) che la documentazione prodotta e' regolare e si riferisce a spese inerenti unicamente la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di agevolazione; c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»; d) che le spese sono capitalizzate, ove previsto, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'I.V.A. e di altre imposte e tasse; e) che le forniture sono state pagate e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente gia' evidenziati; f) in relazione all'ultimo stato di avanzamento rendicontato, che l'attivita' agevolata e' stata avviata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione di spesa e che l'impianto e' in perfetto stato di funzionamento. 4. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Il Responsabile unico, ricevuta la documentazione di spesa ed effettuate tutte le verifiche di propria competenza, la trasmette alla banca convenzionata affinche' ne verifichi la completezza e la pertinenza al programma agevolato e provveda all'esame di ammissibilita' e congruita' delle spese rendicontate. Qualora i bandi di cui al precedente art. 7, comma 1 abbiano previsto la sussistenza di requisiti che abbiano rappresentato elemento necessario per l'ammissibilita' ovvero elemento di priorita' nella formazione delle graduatorie, la banca convenzionata provvede a verificarne la sussistenza anche in relazione al programma di investimenti ultimato. La banca convenzionata effettua altresi' il sopralluogo presso l'unita' locale oggetto del programma per le verifiche sugli investimenti realizzati. Effettuati i predetti adempimenti, le banche convenzionate, entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di spesa, comunicano al Responsabile unico l'esito positivo o negativo delle verifiche ai fini di cui al precedente art. 11, comma 4. 6. In relazione a quanto disposto al successivo art. 13, comma 4, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento e dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per le verifiche, la banca convenzionata trasmette al Responsabile unico e al Ministero dello sviluppo economico: a) una relazione sullo stato finale del programma, riportante le risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che contenga un giudizio di pertinenza e congruita' delle spese ed evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria, indicando gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera b); b) le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4; c) per i programmi la cui spesa ammissibile risulti uguale o superiore a 250.000 euro, la documentazione di spesa vistata dalle banche medesime.