Art. 13.
Provvedimento di approvazione definitiva delle agevolazioni concesse


  1.  Successivamente  al  ricevimento  della documentazione prevista
dall'art.  12,  comma  6,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
esclusivamente  per  i  programmi comportanti investimenti ammessi in
via provvisoria di importo uguale o superiore a 250.000 euro, dispone
accertamenti   sull'avvenuta   realizzazione   del  programma  stesso
nominando   con   proprio   decreto   un'apposita   commissione.   La
partecipazione  alla commissione non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. All'attuazione del
presente   comma   si   provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  2.  La  commissione di cui al comma 1, svolti i dovuti accertamenti
di  merito,  redige  un  apposito  verbale che trasmette al Ministero
dello  sviluppo  economico, il quale, effettuati i dovuti controlli e
qualora  non ravvisi cause di revoca delle agevolazioni, lo trasmette
al Responsabile unico.
  3.   Per  i  programmi  comportanti  investimenti  ammessi  in  via
provvisoria  di  importo inferiore a 250.000 euro, il Ministero dello
sviluppo  economico, nell'esercizio delle proprie funzioni, dispone i
controlli  e  le ispezioni, anche a campione, ai sensi del successivo
art. 14.
  4.  Sulla  base  della  relazione  finale  e delle risultanze degli
eventuali  accertamenti,  controlli  ed  ispezioni di cui al presente
articolo,   il   Responsabile   unico  provvede  al  ricalcolo  delle
agevolazioni  spettanti  all'impresa,  anche al fine di verificare il
rispetto  delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina
comunitaria,  e  adotta  il provvedimento di approvazione definitiva,
confermando   l'importo   indicato   dalla   banca   convenzionata  o
rettificandolo   in   relazione   alle   risultanze  degli  eventuali
accertamenti  ed ispezioni condotti sul programma di investimenti. Al
fine  di  garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di
ricalcolo  delle  agevolazioni  spettanti,  la relazione finale e gli
esiti  degli  eventuali  accertamenti  ed  ispezioni  sono  portati a
conoscenza dell'impresa stessa.
  5.  A  seguito  dell'approvazione definitiva, il Responsabile unico
provvede  a  richiedere  alla  Cassa depositi e prestiti S.p.a., dopo
aver  acquisito  una  specifica autorizzazione da parte del Ministero
dello sviluppo economico, l'erogazione di quanto eventualmente ancora
dovuto  alle  imprese  beneficiarie  ovvero a richiedere alle imprese
medesime le somme da queste dovute, maggiorate nella misura prevista.
  6.  Il provvedimento di approvazione definitiva deve essere emanato
entro  nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art.
12,  comma  6;  trascorso  detto  termine  si  provvede  alle residue
erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 5.