Art. 13. Provvedimento di approvazione definitiva delle agevolazioni concesse 1. Successivamente al ricevimento della documentazione prevista dall'art. 12, comma 6, il Ministero dello sviluppo economico, esclusivamente per i programmi comportanti investimenti ammessi in via provvisoria di importo uguale o superiore a 250.000 euro, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso nominando con proprio decreto un'apposita commissione. La partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. La commissione di cui al comma 1, svolti i dovuti accertamenti di merito, redige un apposito verbale che trasmette al Ministero dello sviluppo economico, il quale, effettuati i dovuti controlli e qualora non ravvisi cause di revoca delle agevolazioni, lo trasmette al Responsabile unico. 3. Per i programmi comportanti investimenti ammessi in via provvisoria di importo inferiore a 250.000 euro, il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio delle proprie funzioni, dispone i controlli e le ispezioni, anche a campione, ai sensi del successivo art. 14. 4. Sulla base della relazione finale e delle risultanze degli eventuali accertamenti, controlli ed ispezioni di cui al presente articolo, il Responsabile unico provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa, anche al fine di verificare il rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria, e adotta il provvedimento di approvazione definitiva, confermando l'importo indicato dalla banca convenzionata o rettificandolo in relazione alle risultanze degli eventuali accertamenti ed ispezioni condotti sul programma di investimenti. Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, la relazione finale e gli esiti degli eventuali accertamenti ed ispezioni sono portati a conoscenza dell'impresa stessa. 5. A seguito dell'approvazione definitiva, il Responsabile unico provvede a richiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., dopo aver acquisito una specifica autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, l'erogazione di quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie ovvero a richiedere alle imprese medesime le somme da queste dovute, maggiorate nella misura prevista. 6. Il provvedimento di approvazione definitiva deve essere emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 12, comma 6; trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 5.