Art. 14.
                        Controlli e ispezioni


  1.  In  ogni  fase  e  stadio  del  procedimento il Ministero dello
sviluppo  economico  puo'  disporre  controlli  e  ispezioni  anche a
campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di
verificare  le  condizioni  per  la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni  medesime,  sull'attivita'  del  Responsabile  unico, in
particolare  in relazione agli obblighi e responsabilita' di cui agli
articoli  6  e  7  del decreto ministeriale n. 320/2000, delle banche
convenzionate e sulla regolarita' dei procedimenti.
  2.   Ai   fini   del   monitoraggio  dei  programmi  agevolati,  il
Responsabile   unico   predispone   una  relazione  semestrale  sulle
erogazioni effettuate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun
anno   con  l'indicazione  della  situazione  contabile  relativa  al
Contratto  d'area  e  delle  diverse  iniziative  imprenditoriali  ed
interventi   infrastrutturali.   Tali  relazioni  sono  trasmesse  al
Ministero dello sviluppo economico rispettivamente entro il 31 luglio
e 31 gennaio di ogni anno.