Art. 14. Controlli e ispezioni 1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dello sviluppo economico puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attivita' del Responsabile unico, in particolare in relazione agli obblighi e responsabilita' di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale n. 320/2000, delle banche convenzionate e sulla regolarita' dei procedimenti. 2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, il Responsabile unico predispone una relazione semestrale sulle erogazioni effettuate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno con l'indicazione della situazione contabile relativa al Contratto d'area e delle diverse iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali. Tali relazioni sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico rispettivamente entro il 31 luglio e 31 gennaio di ogni anno.