Art. 15.
                               Cumulo


  1.   Le   agevolazioni   concesse  in  relazione  ai  programmi  di
investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle
concesse   a   titolo   «de  minimis»  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento n. 1998/2006.