Art. 16. Revoche 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dal bando di accesso alle agevolazioni il Ministero dello sviluppo economico, anche su segnalazione del Responsabile unico, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi: a) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'art. 15; b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, come definita al precedente art. 3, comma 4; c) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato sia intervenuta una modifica dell'indirizzo produttivo dell'impianto con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario, a meno che tale variazione non sia stata approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 12-bis del decreto ministeriale n. 320/2000 e s.m.i.; d) qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro; e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione del contratto d'area di cui all'art. 10, comma 1, salvo che il termine stesso sia prorogato; f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; g) qualora nell'esercizio a regime si registri, con i criteri previsti dal decreto ministeriale n. 215/2006, uno scostamento dell'obiettivo occupazionale, rispetto a quello riscontrato dalla banca convenzionata in fase istruttoria, superiore ai 30 punti percentuali in diminuzione; h) qualora l'impresa non abbia maturato, entro 18 mesi dalla data del decreto di cui all'art. 10, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota del contributo in conto capitale; i) qualora decorsi sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti come risultante dalla dichiarazione di cui al precedente art. 3 comma 4 l'impresa non abbia trasmesso al Responsabile unico la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento del programma; l) in caso di insussistenza degli eventuali ulteriori requisiti di ammissibilita' e/o elementi di priorita' per la formazione delle graduatorie, previsti dai bandi di cui all'art. 7, comma 1. 2. Nelle predette ipotesi sub c), f), h) ed i) la revoca delle agevolazioni e' totale. 3. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora le rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla tempestiva segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 senza che l'impresa abbia dato precedente segnalazione, la revoca e' totale. 4. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni, dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. 5. Nell'ipotesi sub d) di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico provvede a fissare un termine non superiore a 60 giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva puo' essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni. 6. Nell'ipotesi sub e) di cui al comma 1, si precisa che nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti e non vi sia stata concessione di proroghe, la revoca e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini; qualora siano state concesse proroghe, i titoli di spesa datati non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini prorogati, sono considerati ammissibili fermo restando che il valore delle agevolazioni ricalcolate a consuntivo sara' decurtato in misura pari al 10% delle agevolazioni concesse. E' fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 7. Nell'ipotesi sub g) la revoca delle agevolazioni e' totale se lo scostamento dell'obiettivo occupazionale e' superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Per i programmi di investimento agevolati in aree di crisi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998, le percentuali sono elevate rispettivamente a 100 e 50. 8. La revoca delle agevolazioni comporta l'obbligo di restituire l'importo gia' erogato. 9. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente gia' erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate. 10. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente decreto, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 11. Il Responsabile unico, anche su segnalazione della banca convenzionata, invia al Ministero dello sviluppo economico il proprio motivato parere circa la necessita' di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, dandone contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 2009 Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 278