Art. 16.
                               Revoche


  1.   Fermo   restando  quanto  previsto  dall'art.  9  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  e  dal bando di accesso alle
agevolazioni   il   Ministero  dello  sviluppo  economico,  anche  su
segnalazione  del  Responsabile  unico,  provvede  alla  revoca delle
agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi:
   a)  in  caso  di  mancato  rispetto  dei  divieti di cumulo di cui
all'art. 15;
   b)  qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni
materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata
oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata
in  funzione dell'impianto, come definita al precedente art. 3, comma
4;
   c)   qualora,   nel   corso  di  realizzazione  del  programma  di
investimenti  agevolato  sia  intervenuta una modifica dell'indirizzo
produttivo  dell'impianto  con  il conseguimento di produzioni finali
inquadrabili   in   una   «divisione»  della  «Classificazione  delle
attivita'  economiche  ISTAT  2002»  diversa  da quella relativa alle
produzioni  indicate  nel  programma  originario,  a  meno  che  tale
variazione  non  sia  stata  approvata  dal  Ministero dello sviluppo
economico  ai  sensi  dell'art.  12-bis  del  decreto ministeriale n.
320/2000 e s.m.i.;
   d)  qualora  sia  stata accertata una grave violazione delle norme
sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
   e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro ventiquattro mesi
dalla data di sottoscrizione del contratto d'area di cui all'art. 10,
comma 1, salvo che il termine stesso sia prorogato;
   f)  qualora  siano  gravemente violate specifiche norme settoriali
anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
   g)  qualora  nell'esercizio  a  regime  si registri, con i criteri
previsti  dal  decreto  ministeriale  n.  215/2006,  uno  scostamento
dell'obiettivo  occupazionale,  rispetto  a  quello riscontrato dalla
banca  convenzionata  in  fase  istruttoria,  superiore  ai  30 punti
percentuali in diminuzione;
   h)  qualora l'impresa non abbia maturato, entro 18 mesi dalla data
del  decreto  di cui all'art. 10, comma 1, le condizioni previste per
l'erogazione  a stato di avanzamento della prima quota del contributo
in conto capitale;
   i)  qualora  decorsi  sei  mesi  dalla  data  di  ultimazione  del
programma  di investimenti come risultante dalla dichiarazione di cui
al  precedente  art.  3  comma  4  l'impresa  non  abbia trasmesso al
Responsabile  unico  la  documentazione  di spesa relativa all'ultimo
stato di avanzamento del programma;
   l) in caso di insussistenza degli eventuali ulteriori requisiti di
ammissibilita'  e/o  elementi  di  priorita'  per la formazione delle
graduatorie, previsti dai bandi di cui all'art. 7, comma 1.
  2.  Nelle  predette  ipotesi  sub  c), f), h) ed i) la revoca delle
agevolazioni e' totale.
  3.  Nell'ipotesi  sub  a)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca delle
agevolazioni  e'  parziale,  in  relazione  alle  spese  ammesse alle
agevolazioni  afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora
le  rilevazione  del mancato rispetto del divieto in argomento derivi
dalla  tempestiva  segnalazione  dell'impresa  beneficiaria e qualora
quest'ultima  intenda  mantenere  le  altre  agevolazioni; qualora il
mancato  rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle
ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 senza che l'impresa abbia dato
precedente segnalazione, la revoca e' totale.
  4.  Nell'ipotesi  sub  b)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca delle
agevolazioni  e'  totale  se  la  distrazione dall'uso previsto delle
immobilizzazioni  agevolate  prima  dei  cinque  anni,  dalla data di
entrata   in   funzione   dell'impianto  costituisca  una  variazione
sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di
conseguenza,  il  mancato  raggiungimento  degli obiettivi prefissati
dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in
misura  proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti,
direttamente  o  indirettamente  l'immobilizzazione  distratta  ed al
periodo   di  mancato  utilizzo  dell'immobilizzazione  medesima  con
riferimento al prescritto quinquennio.
  5.  Nell'ipotesi  sub  d)  di  cui  al  comma 1, il Ministero dello
sviluppo  economico  provvede a fissare un termine non superiore a 60
giorni   per  consentire  all'impresa  di  regolarizzare  la  propria
posizione.  Trascorso  inutilmente tale termine il Ministero medesimo
procede  alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi piu' gravi o
nel  caso  di recidiva puo' essere disposta l'esclusione dell'impresa
per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni.
  6.  Nell'ipotesi  sub e) di cui al comma 1, si precisa che nel caso
in  cui  il programma non venga ultimato entro i termini prescritti e
non  vi  sia  stata  concessione di proroghe, la revoca e' parziale e
interessa   le  agevolazioni  afferenti  i  titoli  di  spesa  datati
successivamente   a  detti  termini;  qualora  siano  state  concesse
proroghe,  i titoli di spesa datati non oltre sei mesi dalla scadenza
dei  termini  prorogati,  sono considerati ammissibili fermo restando
che  il  valore  delle  agevolazioni  ricalcolate  a consuntivo sara'
decurtato in misura pari al 10% delle agevolazioni concesse. E' fatta
salva   ogni  ulteriore  determinazione  conseguente  alle  verifiche
sull'effettivo  completamento  dell'investimento e sul raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
  7. Nell'ipotesi sub g) la revoca delle agevolazioni e' totale se lo
scostamento  dell'obiettivo  occupazionale e' superiore agli 80 punti
percentuali  in  diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i
30  punti  percentuali  si applica una percentuale di revoca parziale
pari  alla  differenza  tra  lo  scostamento stesso e il limite di 30
punti  percentuali. Per i programmi di investimento agevolati in aree
di  crisi,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri   del   15   aprile   1998,   le  percentuali  sono  elevate
rispettivamente a 100 e 50.
  8.  La  revoca  delle agevolazioni comporta l'obbligo di restituire
l'importo gia' erogato.
  9.  Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla
riliquidazione  delle  stesse  ed  alla  rideterminazione delle quote
erogabili.   Le  maggiori  agevolazioni  eventualmente  gia'  erogate
vengono  detratte  dalla  prima erogazione utile o, se occorre, anche
dalla successiva, ovvero recuperate.
  10. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di
parte   delle   stesse  dalle  erogazioni  successive  a  seguito  di
provvedimenti  di  revoca  di cui al presente articolo o a seguito di
altre  inadempienze  dell'impresa  di  cui  al  presente  decreto, le
medesime  vengono  maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale
di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i
casi  in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  11.  Il  Responsabile  unico,  anche  su  segnalazione  della banca
convenzionata, invia al Ministero dello sviluppo economico il proprio
motivato parere circa la necessita' di ricorrere alla revoca totale o
parziale   delle   agevolazioni,  dandone  contestuale  comunicazione
motivata anche all'impresa interessata.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 18 marzo 2009
                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Scajola

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

                Il Ministro delle politiche agricole
                       alimentari e forestali
                                Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 2, foglio n. 278