Art. 2. Soggetti beneficiari e attivita' ammissibili 1. I soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le imprese, operanti nei settori di attivita' di cui al comma 4, che promuovono programmi di investimento nel territorio del Contratto d'area espressamente indicato nel relativo bando di accesso alle agevolazioni. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda di cui al successivo art. 8, siano gia' costituiti ed iscritti nel registro delle imprese e siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano aperte nei loro confronti procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data della domanda possono essere presentate anche in assenza della predetta iscrizione, purche' le stesse imprese siano gia' titolari di partita IVA, potendo l'iscrizione essere comprovata dall'impresa all'atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni e' inoltre necessario che le imprese, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande del bando di accesso alle agevolazioni, abbiano la piena disponibilita' dell'immobile dell'unita' locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile. Gli atti di cui sopra devono documentare che la disponibilita' degli immobili sussista per tutta la durata del programma di investimenti nonche' per l'ulteriore periodo di cui al successivo art. 16, comma 1, lettera b). Alla predetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilita' devono risultare gia' registrati, anche nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 - Testo unico sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo qualora la stessa sia a carico del pubblico ufficiale rogante. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidita' della domanda. Alla medesima data tale immobile deve essere gia' rispondente, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. Le imprese richiedenti le agevolazioni devono, inoltre, trovarsi in regime di contabilita' ordinaria. 3. Non sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni: a) le imprese in difficolta' di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'; b) le imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 8, hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; c) le imprese destinatarie, nei sei anni precedenti la predetta data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese; d) le imprese che, alla predetta data di presentazione della domanda, non hanno restituito agevolazioni godute per le quali e' stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione. 4. Le agevolazioni possono essere concesse per le attivita' di seguito indicate: a) «settore industria»: attivita' di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002. Inoltre, nei limiti indicati nell'allegato 1 al presente decreto, le seguenti attivita': i. le attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione E della medesima classificazione; ii. le attivita' delle costruzioni di cui alla sezione F della medesima classificazione; iii. le attivita' di servizi; per queste ultime, le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere costituite in forma di societa' regolare; b) «settore turismo»: attivita' di gestione di strutture ricettive, cosi' come individuate dalle normative regionali di riferimento, quali alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventu', rifugi alpini; attivita' di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo diretta, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; centri per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive; gestione di stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali; gestione di strutture congressuali; gestione di orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio naturale; gestione di porti turistici; gestione di impianti di risalita (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie); 5. Per le tipologie di attivita' assoggettate a specifiche discipline, limitazioni o divieti derivanti da disposizioni comunitarie si applicano le disposizioni stabilite dalle normative dell'Unione europea riportate nell'allegato 1 al presente decreto. 6. Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato I al «Regolamento GBER». Relativamente ai progetti di investimento riguardanti le attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, come individuate nell'allegato 1 al presente decreto, possono accedere alle agevolazioni anche le imprese di grande dimensione che abbiano meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolati a norma dei criteri indicati nel predetto allegato 1 al «Regolamento GBER».