Art. 2.
            Soggetti beneficiari e attivita' ammissibili


  1.  I  soggetti  ammissibili  alle  agevolazioni  sono  le imprese,
operanti  nei  settori di attivita' di cui al comma 4, che promuovono
programmi   di  investimento  nel  territorio  del  Contratto  d'area
espressamente   indicato   nel   relativo   bando   di  accesso  alle
agevolazioni.
  2.  I  soggetti  di cui al comma 1 sono ammessi alle agevolazioni a
condizione che, alla data della relativa domanda di cui al successivo
art.  8, siano gia' costituiti ed iscritti nel registro delle imprese
e  siano  nel  pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano
aperte  nei  loro confronti procedure di fallimento o di liquidazione
coatta   amministrativa.   Le   domande   presentate   dalle  imprese
individuali  non  ancora  operanti  alla  data  della domanda possono
essere presentate anche in assenza della predetta iscrizione, purche'
le  stesse  imprese  siano  gia'  titolari  di  partita  IVA, potendo
l'iscrizione    essere   comprovata   dall'impresa   all'atto   della
trasmissione  della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato
di  avanzamento.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle agevolazioni e'
inoltre  necessario che le imprese, alla data di chiusura dei termini
di   presentazione   delle   domande   del   bando  di  accesso  alle
agevolazioni,   abbiano   la   piena   disponibilita'   dell'immobile
dell'unita'  locale  ove viene realizzato il programma, rilevabile da
un   idoneo   titolo  di  proprieta',  diritto  reale  di  godimento,
locazione,  risultante  da un atto o un contratto costitutivo di tali
diritti  in  data  certa  di  fronte  a terzi, ovvero da un contratto
preliminare  di  cui all'art. 1351 del codice civile. Gli atti di cui
sopra   devono  documentare  che  la  disponibilita'  degli  immobili
sussista  per  tutta  la durata del programma di investimenti nonche'
per  l'ulteriore  periodo  di  cui  al  successivo  art. 16, comma 1,
lettera   b).   Alla   predetta  data  di  chiusura  dei  termini  di
presentazione delle domande, gli atti o i contratti relativi ai detti
titoli  di disponibilita' devono risultare gia' registrati, anche nel
rispetto  di  quanto disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 131/1986 - Testo unico sull'imposta di registro,
potendo,  tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo
qualora  la  stessa  sia  a carico del pubblico ufficiale rogante. In
tale  ultimo  caso,  la registrazione e, ove previsto dalla legge, la
trascrizione,  devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e
non  oltre  30  giorni  lavorativi  dalla  chiusura  dei  termini  di
presentazione  delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la
trascrizione  oltre  il suddetto termine comporta l'invalidita' della
domanda.   Alla   medesima   data  tale  immobile  deve  essere  gia'
rispondente,  in  relazione  all'attivita'  da  svolgere,  ai vigenti
specifici  vincoli  edilizi,  urbanistici e di destinazione d'uso. Le
imprese  richiedenti  le  agevolazioni  devono,  inoltre, trovarsi in
regime di contabilita' ordinaria.
  3. Non sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni:
   a)  le  imprese  in  difficolta'  di  cui  alla  definizione degli
Orientamenti  comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta';
   b) le imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui
al successivo art. 8, hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in
un   conto   bloccato,   gli   aiuti  individuati  quali  illegali  o
incompatibili dalla Commissione europea;
   c)  le  imprese  destinatarie, nei sei anni precedenti la predetta
data  di  presentazione  della  domanda,  di  provvedimenti di revoca
totale   di  agevolazioni,  concesse  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;
   d)  le  imprese  che,  alla  predetta  data di presentazione della
domanda,  non  hanno  restituito  agevolazioni godute per le quali e'
stata   disposta   dal   Ministero   dello   sviluppo   economico  la
restituzione.
  4.  Le  agevolazioni  possono  essere  concesse per le attivita' di
seguito indicate:
   a)  «settore industria»: attivita' di cui alle sezioni C e D della
classificazione  delle  attivita' economiche ISTAT 2002. Inoltre, nei
limiti  indicati  nell'allegato  1  al  presente decreto, le seguenti
attivita':
    i.   le  attivita'  di  produzione  e  distribuzione  di  energia
elettrica   e  di  calore  di  cui  alla  sezione  E  della  medesima
classificazione;
    ii.  le  attivita'  delle costruzioni di cui alla sezione F della
medesima classificazione;
    iii.  le  attivita'  di  servizi;  per  queste ultime, le imprese
richiedenti  le  agevolazioni  devono  essere  costituite in forma di
societa' regolare;
   b)   «settore   turismo»:   attivita'  di  gestione  di  strutture
ricettive,  cosi'  come  individuate  dalle  normative  regionali  di
riferimento,  quali  alberghi,  motels,  villaggi-albergo,  residenze
turistico-alberghiere,    campeggi,   villaggi   turistici,   alloggi
agro-turistici,  esercizi  di  affittacamere, case e appartamenti per
vacanze,  case  per  ferie,  ostelli per la gioventu', rifugi alpini;
attivita' di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo diretta,
congiuntamente  o  disgiuntamente,  alla produzione, organizzazione e
intermediazione  di  viaggi  e  soggiorni,  ivi compresi i compiti di
assistenza e di accoglienza ai turisti; centri per il benessere della
persona  inseriti  in  strutture  ricettive; gestione di stabilimenti
balneari,  marittimi,  fluviali  e  lacuali;  gestione  di  strutture
congressuali;  gestione  di  orti  botanici, di parchi naturali e del
patrimonio   naturale;  gestione  di  porti  turistici;  gestione  di
impianti di risalita (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie);
  5.   Per  le  tipologie  di  attivita'  assoggettate  a  specifiche
discipline,   limitazioni   o   divieti   derivanti  da  disposizioni
comunitarie  si  applicano  le disposizioni stabilite dalle normative
dell'Unione europea riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
  6.  Ai  fini  del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono
classificate  di  piccola,  media  o grande dimensione sulla base dei
criteri indicati nell'allegato I al «Regolamento GBER». Relativamente
ai   progetti   di   investimento   riguardanti   le   attivita'   di
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli, come
individuate  nell'allegato  1  al  presente decreto, possono accedere
alle  agevolazioni  anche le imprese di grande dimensione che abbiano
meno  di  750  dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di
euro,  calcolati a norma dei criteri indicati nel predetto allegato 1
al «Regolamento GBER».