Art. 3.
                Programmi di investimento ammissibili


  1.  Le  agevolazioni  sono concesse in relazione ad un programma di
investimenti   organico  e  funzionale,  promosso  nell'ambito  della
singola unita' locale, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi
produttivi,  economici  ed occupazionali prefissati. A tale riguardo,
per  unita'  locale si intende la struttura, anche articolata su piu'
immobili   fisicamente   separati   ma   prossimi,  finalizzata  allo
svolgimento  dell'attivita'  ammissibile alle agevolazioni, dotata di
autonomia    produttiva,   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e
funzionale.
  2. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni devono
riguardare  esclusivamente  la  realizzazione di un nuovo impianto e,
limitatamente  ai  contratti  d'area  previsti  per legge (Avellino e
Salerno),  fatto  salvo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 31 del
17  marzo  2000,  anche l'ampliamento di un impianto esistente. A tal
fine,  in  relazione a ciascuno dei predetti settori di attivita', si
precisa che:
   a)  «ampliamento»  per  il  settore  «industria»,  si considera il
programma volto ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti
esistenti   o   ad   aggiungerne  altra  relativa  a  prodotti  nuovi
(ampliamento  orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una
nuova  capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi
esistenti (ampliamento verticale);
   b)  «ampliamento»  per  il  settore  «turismo»,  si  considera  il
programma  volto  ad accrescere la capacita' produttiva attraverso un
potenziamento delle strutture esistenti.
  3.   La   descrizione   del   programma   di  investimenti  fornita
dall'impresa   con   la   domanda  di  agevolazioni  dovra'  altresi'
evidenziare  l'obiettivo  occupazionale previsto. Ai fini del calcolo
dell'obiettivo  occupazionale,  i criteri per la determinazione delle
unita' lavorative previste sono descritti nell'allegato 2.
  4.  Ai  fini  dell'ammissibilita',  il  programma  non  deve essere
avviato  prima  della  presentazione della domanda di agevolazioni di
cui  all'art.  8,  comma 1 e deve essere ultimato entro 24 mesi dalla
data di sottoscrizione del contratto d'area di cui all'art. 10, comma
1,  fatta  salva  la concessione di un'eventuale proroga da parte del
Responsabile   unico   secondo  le  modalita'  indicate  dal  decreto
ministeriale  del  31  luglio  2000,  n.  320  e s.m.i. Per avvio del
programma  si  intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.
Il   programma   di   investimenti   deve,   inoltre,  rispettare  le
limitazioni,  gli  obblighi  o  i  divieti  derivanti da disposizioni
comunitarie. Sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti
dal    Ministero    dello    sviluppo    economico   per   consentire
l'ammissibilita'    dei   programmi   medesimi   al   cofinanziamento
comunitario.  Entro  trenta  giorni  dall'ultimazione  del programma,
ovvero  dal  ricevimento  del  decreto,  di cui all'art. 10, comma 1,
qualora  a  tale  data  il  programma medesimo risulti gia' ultimato,
l'impresa  beneficiaria  invia  alla  banca  convenzionata  specifica
dichiarazione,  resa, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, dal proprio
legale  rappresentante o suo procuratore speciale, attestante la data
di  ultimazione  del  programma  e  quella  di  entrata  in  funzione
dell'impianto.  La data di entrata in funzione del programma coincide
convenzionalmente  con  la  data  di  ultimazione;  la  dichiarazione
relativa  alla  entrata  in funzione puo' essere resa piu' volte, per
blocchi  funzionalmente  autonomi,  mano  a  mano  che  l'entrata  in
funzione stessa si verifichi.
  5.  Non  sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui al presente
decreto i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.
  6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera b) sono
ammessi  alle  agevolazioni  i  programmi di investimento comportanti
spese complessivamente ammissibili non inferiori a 200.000 euro.