Art. 3. Programmi di investimento ammissibili 1. Le agevolazioni sono concesse in relazione ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unita' locale, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. A tale riguardo, per unita' locale si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. 2. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni devono riguardare esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto e, limitatamente ai contratti d'area previsti per legge (Avellino e Salerno), fatto salvo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000, anche l'ampliamento di un impianto esistente. A tal fine, in relazione a ciascuno dei predetti settori di attivita', si precisa che: a) «ampliamento» per il settore «industria», si considera il programma volto ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale); b) «ampliamento» per il settore «turismo», si considera il programma volto ad accrescere la capacita' produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti. 3. La descrizione del programma di investimenti fornita dall'impresa con la domanda di agevolazioni dovra' altresi' evidenziare l'obiettivo occupazionale previsto. Ai fini del calcolo dell'obiettivo occupazionale, i criteri per la determinazione delle unita' lavorative previste sono descritti nell'allegato 2. 4. Ai fini dell'ammissibilita', il programma non deve essere avviato prima della presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1 e deve essere ultimato entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto d'area di cui all'art. 10, comma 1, fatta salva la concessione di un'eventuale proroga da parte del Responsabile unico secondo le modalita' indicate dal decreto ministeriale del 31 luglio 2000, n. 320 e s.m.i. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il programma di investimenti deve, inoltre, rispettare le limitazioni, gli obblighi o i divieti derivanti da disposizioni comunitarie. Sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dello sviluppo economico per consentire l'ammissibilita' dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario. Entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero dal ricevimento del decreto, di cui all'art. 10, comma 1, qualora a tale data il programma medesimo risulti gia' ultimato, l'impresa beneficiaria invia alla banca convenzionata specifica dichiarazione, resa, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto. La data di entrata in funzione del programma coincide convenzionalmente con la data di ultimazione; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione puo' essere resa piu' volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. 5. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione. 6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera b) sono ammessi alle agevolazioni i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori a 200.000 euro.