Art. 4. Spese ammissibili 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3, comma 4, in relazione all'avvio del programma di investimenti, sono ammissibili le spese riguardanti l'acquisto di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura congrua, pertinente e necessaria alle finalita' del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano: a) suolo aziendale; b) opere murarie e assimilate; c) infrastrutture specifiche aziendali; d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purche' dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' locale interessata dal programma. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile. 2. Le spese di cui al precedente comma 1 devono essere capitalizzate. Nell'allegato 3 al presente decreto sono individuati i limiti all'ammissibilita' delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative ai servizi annessi, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificita' delle singole attivita' ammissibili. 3. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese di consulenza connesse al programma di investimenti. Tali spese sono ammissibili, purche' capitalizzate, solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile degli investimenti. 4. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi, le spese riguardanti scorte, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e le spese relative all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1, altre agevolazioni, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono altresi' ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolati sia inferiore a 500,00 euro. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati con il sistema della locazione finanziaria ne' quelli con commesse interne ne' quelli realizzati con contratti «chiavi in mano». 5. Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli e ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato 4 ed il prospetto di cui all'allegato 5. La dichiarazione puo' essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta, in materiale plastico o metallico, punzonata e riportante in modo chiaro e indelebile il numero con il quale il bene medesimo e' stato trascritto nell'elenco, il numero di progetto recato dalla domanda nella quale e' inserito il bene e il contratto d'area o relativo protocollo aggiuntivo nel quale il progetto e' stato agevolato; a tal fine si puo' fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito lo stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, l'elenco dei beni di cui si tratta deve essere predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui al successivo art. 16, comma 1, lettera b), gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, documento di trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o suo procuratore speciale. La dichiarazione e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonche' allegati alla documentazione di spesa di cui al successivo art. 12, presentata ai fini di ciascuna erogazione. All'atto della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovra' essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato. I beni per i quali le suddette scritture risultano incomplete o mancanti non sono ammessi alle agevolazioni.