Art. 4.
                          Spese ammissibili


  1.  Fermo  restando quanto previsto dal precedente art. 3, comma 4,
in   relazione   all'avvio   del   programma  di  investimenti,  sono
ammissibili le spese riguardanti l'acquisto di immobilizzazioni, come
definite  dagli  articoli  2423  e  seguenti del codice civile, nella
misura  congrua, pertinente e necessaria alle finalita' del programma
oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:
   a) suolo aziendale;
   b) opere murarie e assimilate;
   c) infrastrutture specifiche aziendali;
   d)  macchinari,  impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica,
ivi    compresi   quelli   necessari   all'attivita'   amministrativa
dell'impresa,   ed   esclusi   quelli   relativi   all'attivita'   di
rappresentanza;  mezzi  mobili  strettamente  necessari  al  ciclo di
produzione,    purche'    dimensionati    all'effettiva   produzione,
identificabili  singolarmente  ed al servizio esclusivo dell'impianto
oggetto delle agevolazioni;
   e)  programmi  informatici  commisurati alle esigenze produttive e
gestionali  dell'impresa,  brevetti,  licenze,  know-how e conoscenze
tecniche  non  brevettate  concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi  produttivi,  per  la  parte  in  cui  sono  utilizzati  per
l'attivita'  svolta nell'unita' locale interessata dal programma. Per
le  grandi  imprese,  tali  spese  sono  ammissibili solo fino al 50%
dell'investimento complessivo ammissibile.
  2.   Le   spese   di  cui  al  precedente  comma  1  devono  essere
capitalizzate. Nell'allegato 3 al presente decreto sono individuati i
limiti  all'ammissibilita'  delle singole tipologie di spese, incluse
quelle   relative  ai  servizi  annessi,  anche  tenuto  conto  degli
orientamenti comunitari in materia e delle specificita' delle singole
attivita' ammissibili.
  3.  Sono  inoltre  ammissibili,  per  le  sole  PMI,  le  spese  di
consulenza  connesse  al  programma  di investimenti. Tali spese sono
ammissibili,  purche'  capitalizzate,  solo  fino  al 3% dell'importo
complessivo ammissibile degli investimenti.
  4.  Non  sono  ammesse  le spese per mezzi di trasporto targati, le
spese  notarili,  quelle  relative a imposte e tasse, fatta eccezione
per  gli  oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi
accessori  dei  beni stessi, le spese riguardanti scorte, macchinari,
impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale,
ivi  comprese  quelle  di  pura  sostituzione  e  le  spese  relative
all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei
dieci  anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui
all'art.  8,  comma  1,  altre  agevolazioni, salvo il caso in cui le
amministrazioni  concedenti  abbiano revocato e recuperato totalmente
le agevolazioni medesime. Non sono altresi' ammessi i titoli di spesa
nei  quali  l'importo  complessivo  imponibile dei beni agevolati sia
inferiore  a  500,00  euro.  Non  sono  ammissibili  gli investimenti
realizzati  con il sistema della locazione finanziaria ne' quelli con
commesse  interne  ne'  quelli  realizzati  con  contratti «chiavi in
mano».
  5.   Per   consentire,   in   sede  di  accertamento  sull'avvenuta
realizzazione   del  programma  di  investimenti  o  di  controlli  e
ispezioni,   un'agevole   ed   univoca   individuazione   fisica  dei
macchinari,  impianti  di  produzione  ed  attrezzature  maggiormente
rilevanti  oggetto  di  agevolazioni,  l'impresa  deve  attestare  la
corrispondenza  delle  fatture  e  degli altri titoli di spesa con il
macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale
rappresentante  dell'impresa deve rendere, ai sensi degli articoli 47
e  76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 445 del 28
dicembre  2000  e  s.m.i.,  una  specifica dichiarazione corredata di
apposito  elenco,  utilizzando  lo schema di cui all'allegato 4 ed il
prospetto  di  cui  all'allegato 5. La dichiarazione puo' essere resa
anche  da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta
anche  la  relativa  procura  o  copia autentica della stessa. I beni
fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione,
sui  beni stessi, di una specifica targhetta, in materiale plastico o
metallico,  punzonata  e  riportante  in  modo chiaro e indelebile il
numero con il quale il bene medesimo e' stato trascritto nell'elenco,
il numero di progetto recato dalla domanda nella quale e' inserito il
bene e il contratto d'area o relativo protocollo aggiuntivo nel quale
il  progetto  e' stato agevolato; a tal fine si puo' fare riferimento
anche  al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si
faccia   riferimento   a   quest'ultimo,  ciascun  bene  deve  essere
identificato  attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere
attribuito  lo  stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento
che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla
fase  istruttoria,  l'elenco  dei  beni  di cui si tratta deve essere
predisposto  all'avvio  del  programma  ed  aggiornato in relazione a
ciascun  acquisto  o  all'eventuale  dismissione dei beni trascritti,
riportando,  in  quest'ultimo  caso,  nell'apposita  colonna, ai fini
della  verifica  del  rispetto dell'obbligo di cui al successivo art.
16,  comma  1,  lettera  b),  gli  elementi comprovanti la data della
dismissione  medesima  (fattura  di  vendita, documento di trasporto,
fattura  o  documento  interno  relativi  allo  smontaggio, ecc.). Se
l'elenco  dei  beni  e' composto da piu' pagine, queste devono essere
numerate    progressivamente,   timbrate   e   firmate   dal   legale
rappresentante  dell'impresa beneficiaria o suo procuratore speciale.
La  dichiarazione  e  l'elenco  di  cui  sopra  devono essere esibiti
dall'impresa    su   richiesta   del   personale   incaricato   degli
accertamenti,  dei controlli o delle ispezioni, nonche' allegati alla
documentazione  di  spesa di cui al successivo art. 12, presentata ai
fini  di  ciascuna  erogazione.  All'atto  della  presentazione della
documentazione   di  spesa,  l'elenco  dovra'  essere  integrato  con
l'indicazione  del costo di ciascun bene in esso indicato. I beni per
i  quali  le  suddette  scritture risultano incomplete o mancanti non
sono ammessi alle agevolazioni.