Art. 6. Convenzioni tra Ministero dello sviluppo economico e banca convenzionata 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria dei programmi di investimento di cui al presente decreto sono svolti da un soggetto, denominato «banca convenzionata» e scelto dal Responsabile unico fra quelli selezionati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della vigente normativa, sulla base di apposite convenzioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse per le quali e' stata autorizzata la rimodulazione ai sensi del precedente art. 1. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro: a) le modalita' per la trasmissione al Responsabile unico ed al Ministero dello sviluppo economico delle istruttorie da parte della banca convenzionata, le modalita' per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte del Ministero stesso e la previsione di sanzioni alla banca in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali; b) il divieto per la banca convenzionata, al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni inerenti le imprese e i programmi da esaminare, nonche' uniformita' di valutazione, di attribuire ad altri soggetti l'affidamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di particolari accertamenti per i quali siano necessarie specifiche competenze e che dovranno essere autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base di adeguata motivazione. 3. Gli adempimenti di cui al precedente comma 1 sono svolti dalle banche convenzionate le cui convenzioni sono in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La convenzione deve altresi' riservare al Ministero dello sviluppo economico l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi dei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.