Art. 6.
Convenzioni   tra   Ministero   dello   sviluppo  economico  e  banca
                            convenzionata


  1.  Gli  adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria dei
programmi  di  investimento di cui al presente decreto sono svolti da
un   soggetto,   denominato   «banca   convenzionata»  e  scelto  dal
Responsabile   unico  fra  quelli  selezionati  dal  Ministero  dello
sviluppo  economico  ai  sensi della vigente normativa, sulla base di
apposite  convenzioni,  i cui oneri sono posti a carico delle risorse
per  le  quali  e'  stata  autorizzata  la rimodulazione ai sensi del
precedente art. 1.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro:
   a)  le  modalita'  per la trasmissione al Responsabile unico ed al
Ministero  dello  sviluppo economico delle istruttorie da parte della
banca  convenzionata,  le modalita' per l'esercizio delle funzioni di
controllo  da  parte del Ministero stesso e la previsione di sanzioni
alla banca in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali;
   b)  il  divieto  per  la  banca  convenzionata, al fine di evitare
duplicazioni  dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria
riservatezza  dei  dati  e delle informazioni inerenti le imprese e i
programmi  da  esaminare,  nonche'  uniformita'  di  valutazione,  di
attribuire ad altri soggetti l'affidamento dell'istruttoria medesima,
fatti  salvi  i  casi  di  particolari accertamenti per i quali siano
necessarie  specifiche  competenze  e che dovranno essere autorizzati
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sulla  base  di adeguata
motivazione.
  3.  Gli  adempimenti di cui al precedente comma 1 sono svolti dalle
banche  convenzionate  le cui convenzioni sono in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  4.  La  convenzione  deve  altresi'  riservare  al  Ministero dello
sviluppo  economico  l'adozione  di disposizioni in merito ai termini
del  procedimento  e all'individuazione del responsabile dello stesso
ed  in  genere di applicazione dei principi direttivi dei capi I, II,
III  e  IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni.