Art. 7. Bandi di accesso alle agevolazioni 1. Il Responsabile unico procede, entro 30 giorni dalla data di approvazione di cui al successivo comma 2, pena la decadenza dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, all'emanazione di uno specifico bando, da inviare in copia al Ministero dello sviluppo economico ed alla/e Regione/i interessate/e, i cui criteri e contenuti, fissati in funzione degli obiettivi del Contratto d'area, devono essere diffusi anche a mezzo di organi di stampa nazionali e locali. Il predetto bando, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto: a) puo' indicare, qualora ritenuto necessario, sulla base dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili, le eventuali quote da riservare ai programmi del «settore industria» o del «settore turismo», come individuati dal precedente art. 2, comma 4; b) puo' individuare un limite minimo degli investimenti ammissibili in misura comunque non inferiore a quello indicato all'art. 3, comma 6; c) individua, nell'ambito territoriale del Contratto d'area, i comuni nei quali vi siano aree disponibili per destinazione urbanistica conforme alle attivita' ammissibili indicate alla precedente lettera a), attestandone la sussistenza, e la loro immediata attuazione sotto il profilo urbanistico ed edilizio, e limitando a tali aree l'ubicazione dei programmi agevolabili; d) fissa il termine iniziale per la presentazione delle domande, quello finale, da individuarsi entro 90 giorni dal termine iniziale, quello per la formazione della graduatoria dei programmi da ammettere all'istruttoria bancaria, nonche' i criteri che saranno utilizzati per la formazione della graduatoria stessa; e) puo' prevedere che le agevolazioni previste siano concesse, ove possibile, secondo la regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006; f) definisce la modulistica e la documentazione per l'accesso alle agevolazioni e per l'erogazione delle stesse, ivi compresa ai fini dell'ammissibilita' e limitatamente alle imprese di grande dimensione la documentazione utile a dimostrare, come previsto dal «Regolamento GBER», l'effetto incentivante dell'aiuto con riferimento ad uno almeno dei seguenti aspetti del programma di investimento: un incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del programma; un'estensione rilevante, per effetto dell'aiuto, dell'ambito di applicazione del programma; un incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma; una riduzione dei tempi di realizzazione del programma oggetto dell'aiuto; limitatamente ai programmi di investimento di cui al successivo titolo II, la mancata realizzazione del programma proposto, in assenza di aiuto, in un'area prevista dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013. 2. Il Responsabile unico provvede a comunicare il bando di cui al comma 1 al Ministero per la relativa approvazione ed alla/e regione/i interessata/e per acquisire eventuali osservazioni, entro 90 giorni dalla data del decreto di autorizzazione alla rimodulazione delle risorse di cui al precedente art. 1, comma 2, ovvero, per le rimodulazioni gia' autorizzate alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del presente decreto, entro 90 giorni dalla medesima data di pubblicazione, pena la decadenza dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1. Qualora il Ministero non si esprima nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione il bando si considera approvato.