Art. 7.
                 Bandi di accesso alle agevolazioni


  1.  Il  Responsabile  unico  procede, entro 30 giorni dalla data di
approvazione  di  cui  al  successivo  comma  2,  pena  la  decadenza
dell'autorizzazione  di  cui  al precedente art. 1, all'emanazione di
uno  specifico bando, da inviare in copia al Ministero dello sviluppo
economico   ed  alla/e  Regione/i  interessate/e,  i  cui  criteri  e
contenuti,  fissati in funzione degli obiettivi del Contratto d'area,
devono  essere  diffusi anche a mezzo di organi di stampa nazionali e
locali.  Il predetto bando, nel rispetto delle disposizioni contenute
nel presente decreto:
   a)   puo'   indicare,  qualora  ritenuto  necessario,  sulla  base
dell'ammontare  complessivo  delle  risorse disponibili, le eventuali
quote  da  riservare  ai  programmi  del  «settore  industria»  o del
«settore turismo», come individuati dal precedente art. 2, comma 4;
   b)   puo'   individuare   un   limite  minimo  degli  investimenti
ammissibili  in  misura  comunque  non  inferiore  a  quello indicato
all'art. 3, comma 6;
   c)  individua,  nell'ambito  territoriale  del Contratto d'area, i
comuni   nei   quali  vi  siano  aree  disponibili  per  destinazione
urbanistica   conforme   alle  attivita'  ammissibili  indicate  alla
precedente  lettera  a),  attestandone  la  sussistenza,  e  la  loro
immediata  attuazione  sotto  il  profilo  urbanistico ed edilizio, e
limitando a tali aree l'ubicazione dei programmi agevolabili;
   d)  fissa  il termine iniziale per la presentazione delle domande,
quello  finale, da individuarsi entro 90 giorni dal termine iniziale,
quello per la formazione della graduatoria dei programmi da ammettere
all'istruttoria  bancaria,  nonche'  i criteri che saranno utilizzati
per la formazione della graduatoria stessa;
   e) puo' prevedere che le agevolazioni previste siano concesse, ove
possibile,  secondo la regola «de minimis» di cui al regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
   f) definisce la modulistica e la documentazione per l'accesso alle
agevolazioni  e  per  l'erogazione delle stesse, ivi compresa ai fini
dell'ammissibilita' e limitatamente alle imprese di grande dimensione
la  documentazione utile a dimostrare, come previsto dal «Regolamento
GBER»,  l'effetto  incentivante  dell'aiuto  con  riferimento  ad uno
almeno dei seguenti aspetti del programma di investimento:
    un incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni
del programma;
    un'estensione  rilevante,  per effetto dell'aiuto, dell'ambito di
applicazione del programma;
    un  incremento  rilevante,  per  effetto dell'aiuto, dell'importo
totale speso dal beneficiario per il programma;
    una  riduzione  dei  tempi di realizzazione del programma oggetto
dell'aiuto;
    limitatamente  ai  programmi di investimento di cui al successivo
titolo  II,  la  mancata  realizzazione  del  programma  proposto, in
assenza  di  aiuto,  in  un'area  prevista  dalla Carta degli aiuti a
finalita'  regionale  approvata  dalla  Commissione  europea  per  il
periodo 2007-2013.
  2.  Il  Responsabile unico provvede a comunicare il bando di cui al
comma 1 al Ministero per la relativa approvazione ed alla/e regione/i
interessata/e  per  acquisire eventuali osservazioni, entro 90 giorni
dalla  data  del  decreto  di autorizzazione alla rimodulazione delle
risorse  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  2,  ovvero, per le
rimodulazioni  gia'  autorizzate  alla  data  di  pubblicazione nella
G.U.R.I. del presente decreto, entro 90 giorni dalla medesima data di
pubblicazione,  pena  la  decadenza  dell'autorizzazione  di  cui  al
precedente art. 1. Qualora il Ministero non si esprima nel termine di
30  giorni  dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione il
bando si considera approvato.