Art. 8. Presentazione delle domande di agevolazione 1. La domanda di agevolazione e' presentata, entro i termini stabiliti dal bando di accesso alle agevolazioni, al Responsabile unico. La domanda e' sottoscritta, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni, o da suo procuratore speciale, ed e' redatta esclusivamente utilizzando la modulistica indicata nel bando di accesso alle agevolazioni di cui al precedente art. 7. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla documentazione indicata nel bando di accesso, a pena di invalidita'. 2. Non e' ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a piu' programmi o a piu' unita' produttive. Non e' altresi' ammessa la presentazione di piu' domande sullo stesso bando ne' su bandi successivi, anche da parte di piu' imprese facenti capo ai medesimi soggetti, qualora le domande medesime, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Nell'ambito dello stesso bando, sono considerati parte del medesimo programma organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unita' locale. Qualora per la medesima unita' locale sia in corso un programma gia' agevolato con gli strumenti di programmazione negoziata o con la legge n. 488/1992, non e' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un nuovo programma fino a quando, per il predetto programma agevolato, non sia stata presentata la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento. Non e' altresi' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni gia' oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia gia' formalmente rinunciato. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformita' alle disposizioni del presente comma non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate. 3. Il Responsabile unico registra in ordine cronologico le domande presentate e ne verifica la completezza e la regolarita'. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, la domanda incompleta dei dati, della documentazione e delle informazioni necessarie ai fini della valorizzazione dei criteri indicati nel bando di accesso alle agevolazioni, quella presentata al di fuori dei termini, ovvero redatta in difformita' dalla modulistica prevista dal Responsabile unico non e' considerata valida. In tal caso il Responsabile unico, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede a respingere la domanda con specifica nota, da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le relative motivazioni, trasmettendone copia anche al Ministero dello sviluppo economico al fine di consentire da parte di quest'ultimo l'esercizio dei previsti poteri di controllo.