Art. 8.
             Presentazione delle domande di agevolazione


  1.  La  domanda  di  agevolazione  e'  presentata,  entro i termini
stabiliti  dal  bando  di  accesso alle agevolazioni, al Responsabile
unico.  La  domanda  e' sottoscritta, ai sensi degli articoli 47 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dal  legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni,
o   da   suo  procuratore  speciale,  ed  e'  redatta  esclusivamente
utilizzando  la  modulistica  indicata  nel  bando  di  accesso  alle
agevolazioni  di  cui  al  precedente  art. 7. La domanda deve essere
compilata  in  ogni  sua  parte  ed accompagnata dalla documentazione
indicata nel bando di accesso, a pena di invalidita'.
  2.  Non  e' ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni
relativa a piu' programmi o a piu' unita' produttive. Non e' altresi'
ammessa  la  presentazione  di piu' domande sullo stesso bando ne' su
bandi  successivi,  anche  da  parte  di piu' imprese facenti capo ai
medesimi  soggetti,  qualora  le domande medesime, sebbene riferite a
distinti   investimenti,  siano  relative  a  parte  di  un  medesimo
programma organico e funzionale. Nell'ambito dello stesso bando, sono
considerati  parte del medesimo programma organico e funzionale tutti
gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unita' locale.
Qualora  per la medesima unita' locale sia in corso un programma gia'
agevolato  con  gli  strumenti  di  programmazione negoziata o con la
legge  n.  488/1992,  non  e' ammessa la presentazione di una domanda
relativa  ad  un  nuovo  programma  fino  a  quando,  per il predetto
programma  agevolato,  non  sia stata presentata la documentazione di
spesa  relativa  all'ultimo  stato  di  avanzamento.  Non e' altresi'
ammessa  la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a
singoli  beni  gia'  oggetto  di  agevolazioni  di  qualsiasi  natura
previste  da  altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque
concesse  da  enti  o  istituzioni  pubbliche,  a  meno che l'impresa
beneficiaria  non  vi  abbia  gia' formalmente rinunciato. Le domande
che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse,
risultano  inoltrate  in  difformita'  alle disposizioni del presente
comma   non   sono   considerate   ammissibili   e   le  agevolazioni
eventualmente concesse sono revocate.
  3.  Il Responsabile unico registra in ordine cronologico le domande
presentate  e  ne  verifica  la  completezza  e la regolarita'. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in merito
alle  richieste di rettifica dei soli errori e irregolarita' formali,
la   domanda  incompleta  dei  dati,  della  documentazione  e  delle
informazioni  necessarie  ai  fini  della  valorizzazione dei criteri
indicati nel bando di accesso alle agevolazioni, quella presentata al
di fuori dei termini, ovvero redatta in difformita' dalla modulistica
prevista  dal  Responsabile  unico  non e' considerata valida. In tal
caso  il  Responsabile unico, nel rispetto dei principi dettati dalla
legge  7  agosto  1990,  n. 241, provvede a respingere la domanda con
specifica  nota,  da  inviare  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di
ricevimento, contenente le relative motivazioni, trasmettendone copia
anche  al Ministero dello sviluppo economico al fine di consentire da
parte di quest'ultimo l'esercizio dei previsti poteri di controllo.