Art. 9.
     Formazione della graduatoria e procedure per l'istruttoria


  1.  Il  Responsabile  unico,  in  riferimento alle domande ritenute
valide ai sensi del precedente art. 8, comma 3, definisce per ciascun
programma,  ai fini della successiva formazione della graduatoria, il
valore dei punteggi riferiti ai criteri di cui al comma 1, lettera d)
del  precedente  art.  7, e sulla base del valore dei citati punteggi
forma  la graduatoria dei programmi di investimento identificando, ai
fini della successiva attivita' istruttoria, quelli che comportano un
fabbisogno  finanziario complessivo eccedente del 20% le risorse CIPE
effettivamente disponibili. Il Responsabile unico provvede quindi, ai
sensi  dell'art.  10-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive  modifiche  e  integrazioni, a dare comunicazione, a mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, a ciascuna impresa posta in
graduatoria  circa  il  valore  dei  punteggi assegnati, la posizione
assunta  nella  graduatoria  stessa  e  l'eventuale  inserimento  del
programma  nell'elenco, di cui al successivo comma 2, da inviare alla
banca    convenzionata    per    il    relativo   esame   istruttorio
particolareggiato.
  2.  Il  Responsabile  unico,  entro 60 giorni dal termine finale di
presentazione  delle  domande di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
trasmette  alla banca convenzionata l'elenco dei programmi risultanti
in  posizione  utile  ai  sensi del precedente comma, unitamente alle
relative domande complete della documentazione prevista.
  3. La banca convenzionata ricevuto il predetto elenco e le relative
domande,  tenuto  conto dell'ordine della graduatoria di cui al comma
1,  sottopone  ad  istruttoria  solo  i  programmi,  per  i quali, in
relazione alle agevolazioni concedibili, vi siano risorse disponibili
e  fino  al  loro  esaurimento.  Qualora  il  fabbisogno  finanziario
dell'ultimo  programma  agevolabile  dovesse  essere  solo  in  parte
coperto  dalle  disponibilita'  residue,  si procede alla concessione
della   somma   pari  a  dette  disponibilita'  residue,  agevolando,
comunque,   l'intero  programma  e  facendo  salva  la  facolta'  per
l'impresa  interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni
ridotte.  L'impresa  non  puo'  autonomamente  modificare i dati o le
documentazioni  rilevanti ai fini della valorizzazione dei criteri di
priorita'  successivamente alla chiusura dei termini di presentazione
delle domande ed e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di
precisazioni  e  chiarimenti  della  banca convenzionata in merito ai
dati  ed  alle  documentazioni  prodotti  ritenuti  necessari  per il
completamento  degli  accertamenti  istruttori,  entro  il termine di
quindici  giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima;
qualora  la  risposta  dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero
dovesse  risultare  comunque  insufficiente,  la domanda si intende a
tutti   gli   effetti   decaduta.  La  banca  convenzionata  effettua
l'attivita'  istruttoria  sulla base delle disposizioni contenute nel
presente  decreto  e  nel  bando  di  accesso  alle  agevolazioni. In
particolare:
   a)  verifica  la  sussistenza  delle condizioni per la concessione
delle  agevolazioni,  ivi  compreso  con  riferimento alle imprese di
grande  dimensione  l'effetto  incentivante  dell'aiuto  previsto dal
«Regolamento GBER»;
   b)  accerta  la  validita'  tecnico-economica  e  finanziaria  del
programma,   anche   con   riferimento   all'obiettivo  occupazionale
dichiarato dall'impresa;
   c)  valuta  l'ammissibilita',  la pertinenza e la congruita' delle
spese   esposte   nella   domanda   e   determina   l'importo   delle
corrispondenti agevolazioni concedibili;
   d)  verifica  gli  elementi che hanno consentito la determinazione
dei  punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria da parte
del  Responsabile  unico ed eventualmente ne ridetermina il valore; i
programmi  per  i  quali  il  valore  rideterminato  dei  punteggi si
discosti  in misura pari o superiore al 25% del valore assunto a base
per   la   formazione   della  graduatoria  non  saranno  considerati
ammissibili alle agevolazioni.
  4.  La banca convenzionata, ove previsto nei bandi, valuta altresi'
la  validita'  del  programma  sotto  il  profilo  delle  prestazioni
ambientali  sulla  base  di  specifiche  dichiarazioni in materia che
l'impresa proponente allega alla domanda.
  5.  Completata l'attivita' istruttoria, la banca convenzionata, per
le  domande  istruite  con  esito  positivo  invia a ciascuna impresa
interessata,   per  il  tramite  del  Responsabile  unico,  ai  sensi
dell'art.  10-bis  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche  e integrazioni, una comunicazione, contenente gli elementi
utilizzati per la determinazione dei criteri di cui all'art. 7, comma
1,  lettera  d)  e  l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte
delle  spese  ritenute ammissibili; per le domande istruite con esito
negativo,  per  quelle  decadute  e  per  quelle  non  sottoposte  ad
attivita'  istruttoria  per  insufficienza di fondi, la banca, per il
tramite  del Responsabile unico, comunica alle imprese interessate il
diniego delle agevolazioni.
  6.  La  banca  convenzionata  trasmette  al Responsabile unico e al
Ministero  dello  sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data
di  avvio  dell'attivita'  istruttoria  come  comunicata dalla stessa
banca  convenzionata al Ministero, ai sensi del precedente comma 3, e
secondo  le  modalita'  indicate  dal Ministero stesso, le risultanze
istruttorie.
  7.  Le  risultanze  istruttorie  sono acquisite dal Ministero dello
sviluppo  economico come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni
tecniche,  economiche  e di mercato. La banca convenzionata ne assume
pertanto  la  responsabilita'  nella  consapevolezza  che, laddove il
Ministero   dello   sviluppo   economico  dovesse  riscontrare  nelle
istruttorie stesse elementi di non conformita' alle norme di legge ed
alle  relative  disposizioni  attuative  ovvero incoerenze con noti e
ragionevoli  dati  economici  e  di  mercato,  potra' incorrere nella
risoluzione della convenzione.
  8.  Per  il  computo  dei  termini  di  cui al comma 6 del presente
articolo,  relativi agli accertamenti istruttori, non si considera il
mese di agosto.