Art. 9. Formazione della graduatoria e procedure per l'istruttoria 1. Il Responsabile unico, in riferimento alle domande ritenute valide ai sensi del precedente art. 8, comma 3, definisce per ciascun programma, ai fini della successiva formazione della graduatoria, il valore dei punteggi riferiti ai criteri di cui al comma 1, lettera d) del precedente art. 7, e sulla base del valore dei citati punteggi forma la graduatoria dei programmi di investimento identificando, ai fini della successiva attivita' istruttoria, quelli che comportano un fabbisogno finanziario complessivo eccedente del 20% le risorse CIPE effettivamente disponibili. Il Responsabile unico provvede quindi, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, a dare comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a ciascuna impresa posta in graduatoria circa il valore dei punteggi assegnati, la posizione assunta nella graduatoria stessa e l'eventuale inserimento del programma nell'elenco, di cui al successivo comma 2, da inviare alla banca convenzionata per il relativo esame istruttorio particolareggiato. 2. Il Responsabile unico, entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), trasmette alla banca convenzionata l'elenco dei programmi risultanti in posizione utile ai sensi del precedente comma, unitamente alle relative domande complete della documentazione prevista. 3. La banca convenzionata ricevuto il predetto elenco e le relative domande, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di cui al comma 1, sottopone ad istruttoria solo i programmi, per i quali, in relazione alle agevolazioni concedibili, vi siano risorse disponibili e fino al loro esaurimento. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, agevolando, comunque, l'intero programma e facendo salva la facolta' per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte. L'impresa non puo' autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini della valorizzazione dei criteri di priorita' successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca convenzionata in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta. La banca convenzionata effettua l'attivita' istruttoria sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel bando di accesso alle agevolazioni. In particolare: a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni, ivi compreso con riferimento alle imprese di grande dimensione l'effetto incentivante dell'aiuto previsto dal «Regolamento GBER»; b) accerta la validita' tecnico-economica e finanziaria del programma, anche con riferimento all'obiettivo occupazionale dichiarato dall'impresa; c) valuta l'ammissibilita', la pertinenza e la congruita' delle spese esposte nella domanda e determina l'importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili; d) verifica gli elementi che hanno consentito la determinazione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria da parte del Responsabile unico ed eventualmente ne ridetermina il valore; i programmi per i quali il valore rideterminato dei punteggi si discosti in misura pari o superiore al 25% del valore assunto a base per la formazione della graduatoria non saranno considerati ammissibili alle agevolazioni. 4. La banca convenzionata, ove previsto nei bandi, valuta altresi' la validita' del programma sotto il profilo delle prestazioni ambientali sulla base di specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda. 5. Completata l'attivita' istruttoria, la banca convenzionata, per le domande istruite con esito positivo invia a ciascuna impresa interessata, per il tramite del Responsabile unico, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, una comunicazione, contenente gli elementi utilizzati per la determinazione dei criteri di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) e l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili; per le domande istruite con esito negativo, per quelle decadute e per quelle non sottoposte ad attivita' istruttoria per insufficienza di fondi, la banca, per il tramite del Responsabile unico, comunica alle imprese interessate il diniego delle agevolazioni. 6. La banca convenzionata trasmette al Responsabile unico e al Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di avvio dell'attivita' istruttoria come comunicata dalla stessa banca convenzionata al Ministero, ai sensi del precedente comma 3, e secondo le modalita' indicate dal Ministero stesso, le risultanze istruttorie. 7. Le risultanze istruttorie sono acquisite dal Ministero dello sviluppo economico come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni tecniche, economiche e di mercato. La banca convenzionata ne assume pertanto la responsabilita' nella consapevolezza che, laddove il Ministero dello sviluppo economico dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformita' alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potra' incorrere nella risoluzione della convenzione. 8. Per il computo dei termini di cui al comma 6 del presente articolo, relativi agli accertamenti istruttori, non si considera il mese di agosto.