Art. 12.



  1.  Al  fine  di  assicurare  maggiori  entrate non inferiori a 500
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009, il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Amminist««razione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato,  con  propri decreti dirigenziali adottati entro
sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
puo':
   a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
   b)  adottare  ulteriori  modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei
giochi  numerici  a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita'
di piu' estrazioni giornaliere;
   c)  concentrare  le  estrazioni del Lotto, in forma automatizzata,
anche in una o piu' citta' gia' sedi di ruota;
   d)  consentire  l'apertura  delle  tabaccherie  anche  nei  giorni
festivi;
   e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a
montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per
cento  come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 15 per
cento  come  entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29
per  cento  a  favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  87, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
   f)    adeguare,   nel   rispetto   dei   criteri   gia'   previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti
in   materia,   il  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   17   settembre  2007,  n.  186,
prevedendovi,  altresi',  la raccolta a distanza di giochi di sorte a
quota  fissa  e  di  giochi di carte organizzati in forma diversa dal
torneo,  relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle
somme  che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite
al giocatore;
   g)  relativamente  alle  scommesse  a  distanza  a quota fissa con
modalita'  di  interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire
l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto
delle  somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in
vincite  e  rimborsi al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta
centesimi  di  euro  la  posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana del relativo decreto dirigenziale all'((articolo
4,  comma  1,  lettera  b),  numero  3),  del  decreto legislativo 23
dicembre  1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "e per
le  scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta tra i singoli
giocatori",  ovunque  ricorrano,  e  le  parole:  "e  per  quelle con
modalita'  di  interazione  diretta  tra  i  singoli  giocatori" sono
soppresse;
   h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  disporre  che l'aliquota
d'imposta  unica  sulle  giocate, di cui alla lettera d) del predetto
comma,  sia  pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme
che,  in  base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di gioco in 1
euro.  Conseguentemente,  all'articolo  1,  comma  88, della legge 27
dicembre  2006,  n. 296, nell'alinea, le parole: "introduce con uno o
piu'  provvedimenti"  sono sostituite dalle seguenti: "disciplina con
uno  o  piu'  provvedimenti"  e  la  lettera  b)  e' sostituita dalla
seguente: "b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari
di  cui  alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato  che  valuta  l'aderenza  della  scommessa proposta ai principi
definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia";))
   i)  determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete
telematica   per  la  gestione  degli  apparecchi  da  gioco  di  cui
all'articolo  110, comma 6,(( del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  di  cui al)) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche'
l'eventuale  esclusione  dalle  sanzioni  relative alle irregolarita'
riscontrate  dai  medesimi  concessionari,  nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
    1)  potere,  per  i  concessionari  della  rete telematica di cui
all'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri
incaricati  nei  locali  destinati all'esercizio di raccolta di gioco
per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica
del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
    2)  obbligo,  per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive
di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita'
riscontrate,   anche   qualora  esse  si  riferiscano  ad  apparecchi
collegati alla rete di altri concessionari;
    3)  previsione,  in  relazione  agli  illeciti  accertati  con le
procedure   di   cui   ai  punti  precedenti,  dell'esclusione  delle
responsabilita'   previste  dall'articolo  39-quater,  comma  2,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
    4)  applicabilita'  dell'articolo  22  del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  472,  in relazione alle somme dovute a qualunque
titolo  dai  responsabili  in  via  principale  o  in solido, a norma
dell'articolo  39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di
cui al ((citato articolo 22,)) sono richiesti sui beni dell'impresa e
sui     beni     personali     dell'imprenditore     individuale    o
dell'amministratore,  se  responsabile  e(( persona giuridica,)) ed i
medesimi  provvedimenti  sono  richiesti,  altresi', sui beni di ogni
altro   soggetto,   anche  non  titolare  d'impresa,  responsabile  a
qualunque titolo;
   l)  attuare  la  concreta  sperimentazione  e  l'avvio a regime di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali  in  ambienti  dedicati,  dalla  generazione  remota e
casuale  di  combinazioni  vincenti,  anche  numeriche, nonche' dalla
restituzione  di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque
per cento delle (( somme giocate, definendo: ))
    ((  1)  il  prelievo  erariale unico applicabile con una aliquota
massima  non  superiore  al  4  per  cento delle somme giocate,con la
possibilita'  di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in
modo  crescente,  per  favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di
gioco;
    2)  le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i
videoterminali  siano  collocati in ambienti destinati esclusivamente
ad  attivita'  di  gioco  pubblico,  nonche'  il  rapporto  tra  loro
superficie e numero di videoterminali; ))
    3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonche' le
modalita'  di  verifica  della  loro  conformita', tramite il partner
tecnologico,  coerente  agli  standard  di sicurezza ed affidabilita'
vigenti a livello internazionale;
    4)    le    procedure   di   autorizzazione   dei   concessionari
all'installazione,  previo  versamento  di  euro  15.000 ciascuno, di
videoterminali  fino  ad  un  massimo  del  quattordici per cento del
numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti. (( Il versamento di
cui  al  periodo precedente e' eseguito con due rate di euro 7.500 da
versare  rispettivamente  entro  il  30  ottobre  2009 ed entro il 30
giugno 2010;
    5)  le  procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari di
cui  all'articolo  14-bis,  comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  prevedendo: il metodo della
selezione  aperta tra i candidati; la durata della concessione pari a
nove anni, a decorrere dalla scadenza di quelle attualmente in corso;
un  prezzo di assegnazione per l'installazione di ciascun apparecchio
di  cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico
di  cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di euro 15.000, con
esclusione  dell'onere  relativo per i soli attuali concessionari che
abbiano   esercitato  la  facolta'  di  cui  al  numero  4),  fino  a
concorrenza  dell'importo corrisposto per il numero di videoterminali
cosi'  conseguito  e  che  siano  risultati aggiudicatari della nuova
procedura di gara;))
   m)  fissare  le  modalita'  con  le  quali  i  concessionari delle
scommesse  a  quota  fissa  su sport e su altri eventi offrono propri
programmi  di  avvenimenti  personalizzati  e  complementari a quello
ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
    1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli
eventi del programma complementare del concessionario;
    2)  acquisizione  in  tempo  reale,  da  parte  del totalizzatore
nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;
   n)  stabilire  la  posta  unitaria di gioco e l'importo minimo per
ogni  biglietto  giocato per le scommesse a quota fissa (( su sport e
su  altri  eventi  ))che comunque(( non possono essere inferiori ad 1
euro,  ))  nonche' il limite della vincita potenziale per il quale e'
consentita  l'accettazione  di scommesse che comunque non puo' essere
superiore a 50.000 euro;
   o)  rideterminare,  di  concerto  con  il Ministero dello sviluppo
economico,  le  forme  della  comunicazione  preventiva  di avvio dei
concorsi  a  premio,  prevedendosi  in  ogni  caso che i soggetti che
intendono  svolgere  un  concorso  a  premio  ne danno comunicazione,
almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo
economico  mediante  compilazione  e trasmissione di apposito modulo,
dallo   stesso   predisposto,  esclusivamente  secondo  le  modalita'
telematiche   previste   dall'articolo   39,   comma  13-quater,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  fornendo
altresi'  il  regolamento  del  concorso,  nonche'  la documentazione
comprovante  l'avvenuto  versamento della cauzione. Conseguentemente,
in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e'
vietato  lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel
caso  in  cui  i  concorsi  e le operazioni a premio siano continuati
quando  ne  e'  stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresi'
applicabile  nei  confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano  all'attivita'  distributiva  di  materiale di concorsi a
premio  e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo
economico  dispone  che  sia  data  notizia  al pubblico, a spese del
soggetto  promotore  e attraverso i mezzi di informazione individuati
dal  Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione
vietata;
   p)  ((disporre))  l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al
consumo.
  2. (( (Soppresso). ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo dell'articolo 1, commi 87 ed 88
          cosi'  come modificato dalla presente legge, della legge 27
          dicembre   2006,   n.  296  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007)":
             «Art.   1.  -  87  (Istituzione  di  un  nuovo  concorso
          pronostici su base ippica). -  E' istituito, entro sei mesi
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, con
          provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, un nuovo
          concorso  pronostici  su  base  ippica,  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri:
              a)  formula  di gioco caratterizzata dalla possibilita'
          di garantire elevati premi ai giocatori;
              b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a
          montepremi,  del 5,71 per cento alle attivita' di gestione,
          dell'8 per cento come compenso per l'attivita' dei punti di
          vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma
          di   imposta   unica   e  dell'11,29  per  cento  a  favore
          dell'UNIRE;
              c)  raccolta  del  concorso  pronostici  da  parte  dei
          concessionari  di  cui  all'articolo  38,  commi 2 e 4, del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248, delle
          agenzie di scommessa, nonche' negli ippodromi.
             88   (Introduzione  di  scommesse  a  quota  fissa  e  a
          totalizzatore  su  simulazione  di  eventi). - Il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei   monopoli   di   Stato   disciplina  con  uno  o  piu'
          provvedimenti  scommesse a quota fissa e a totalizzatore su
          simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
              a)  raccolta delle scommesse da parte dei concessionari
          di  cui  all'articolo  38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4
          luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;
              b)   proposizione   delle   scommesse   da   parte  dei
          concessionari  di  cui  alla lettera a) all'Amministrazione
          autonoma  dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
          scommessa  proposta  ai principi definiti dai provvedimenti
          che disciplinano la materia;
              c)  esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in
          modo principale dal caso;
              d)  per  le scommesse a quota fissa, applicazione delle
          aliquote  d'imposta  previste all'articolo 38, comma 3, del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
              e)  per  le  scommesse a totalizzatore, applicazione di
          una  imposta  del  12  per  cento  e  di  un montepremi non
          inferiore al 75 per cento della posta di gioco.».
             - Il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          17  settembre  2007,  n.  186  recante  "Regolamento per la
          disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in
          denaro"  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 258 del 6 novembre 2007.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del decreto
          legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta
          unica  sui  concorsi  pronostici e sulle scommesse, a norma
          dell'articolo  1, comma 2, della L. 3 agosto 1998, n. 288),
          cosi'  come  modificato  dalla  presente  legge  e  con  la
          decorrenza ivi indicata, recita:
             «Art.  4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
          sono stabilite nelle misure seguenti:
              a)  per  i  concorsi  pronostici: 26,80 per cento della
          base  imponibile;  resta  salva  la  rideterminazione della
          predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
          di  cui  alla  lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della
          legge  3  agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
          l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
              b) per le scommesse:
               1)  per  la  scommessa tris e per le scommesse ad essa
          assimilabili,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  6,  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  aprile  1998,  n. 169: 22,50 per cento della
          quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
               2)  per  ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore
          ed  a  quota  fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1,
          comma  498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa;
               3)  per  le  scommesse a quota fissa su eventi diversi
          dalle corse dei cavalli:
                3.1)  nel  caso  in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          1.850  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino  a sette eventi ; nella
          misura  dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da
          piu' di sette eventi;
                3.2)  nel  caso  in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          2.150  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino  a  sette eventi; nella
          misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da
          piu' di sette eventi;
                3.3)  nel  caso  in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          2.500  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino  a sette eventi ; nella
          misura  del  6 per cento per ciascuna scommessa composta da
          piu' di sette eventi;
                3.4)  nel  caso  in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          3.000  milioni  di euro, nella misura del 2,5 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino  a  sette eventi; nella
          misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da
          piu' di sette eventi;
                3.5)  nel  caso  in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          3.500  milioni  di  euro,  nella misura del 2 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino  a sette eventi ; nella
          misura  del  5 per cento per ciascuna scommessa composta da
          piu' di sette eventi;
               4)  per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi
          dalle   corse   dei  cavalli:  20  per  cento  di  ciascuna
          scommessa.
             2.   Per   l'anno   1999,  l'aliquota  applicabile  alle
          scommesse  di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
          e' stabilita nella misura del 32 per cento.».
             - Si  riporta  il  testo dell'articolo 110, comma 6, del
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773 (Approvazione del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
             «6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito:
              a)  quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui   all'articolo   14-bis,   comma  4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 640, e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico   definiti   con  provvedimenti  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di  Stato,  nei quali insieme con l'elemento
          aleatorio  sono  presenti  anche  elementi di abilita', che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio  o nel corso della partita, la propria strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli  tra  quelle  proposte dal gioco, il costo della
          partita  non  supera 1 euro, la durata minima della partita
          e'  di  quattro  secondi  e  che  distribuiscono vincite in
          denaro,  ciascuna  comunque  di  valore non superiore a 100
          euro,   erogate   dalla  macchina.  Le  vincite,  computate
          dall'apparecchio  in  modo non predeterminabile su un ciclo
          complessivo   di   non  piu'  di  140.000  partite,  devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.   In   ogni   caso  tali  apparecchi  non  possono
          riprodurre  il  gioco  del  poker  o comunque le sue regole
          fondamentali;
              a-bis)  con provvedimento del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei Monopoli di
          Stato   puo'   essere  prevista  la  verifica  dei  singoli
          apparecchi di cui alla lettera a).
              b)  quelli,  facenti parte della rete telematica di cui
          all'articolo  14-bis,  comma  4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 640, e successive
          modificazioni,  che  si attivano esclusivamente in presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa.  Per  tali apparecchi, con regolamento del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
          dell'interno,  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
          3,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, sono definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
               1)  il  costo  e le modalita' di pagamento di ciascuna
          partita;
               2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
          vincite;
               3)  l'importo  massimo  e  le modalita' di riscossione
          delle vincite;
               4)  le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
          riferite  anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui tali
          apparecchi sono connessi;
               5)  le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
          da adottare sugli apparecchi;
               6)  le  tipologie  e le caratteristiche degli esercizi
          pubblici  e  degli altri punti autorizzati alla raccolta di
          giochi  nei  quali possono essere installati gli apparecchi
          di cui alla presente lettera.».
             -  Il testo del comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640
          (Imposta sugli spettacoli), reca:
             «Art.    14-bis    (Apparecchi    da    divertimento   e
          intrattenimento).  -  4.  Entro  il  30  giugno  2004  sono
          individuati,   con   procedure  ad  evidenza  pubblica  nel
          rispetto  della  normativa  nazionale  e comunitaria, uno o
          piu'    concessionari    della    rete    o    delle   reti
          dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato per la
          gestione  telematica  degli  apparecchi di cui all'articolo
          110,  comma  6,  del  testo  unico  delle leggi di pubblica
          sicurezza,  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti
          consentono   la   gestione   telematica,   anche   mediante
          apparecchi  videoterminali,  del  gioco lecito previsto per
          gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o piu'
          decreti   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto   1988,   n.  400,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  sono  dettate disposizioni per la attuazione
          del presente comma.».
             -   Si  riporta il testo degli articoli 39-quater, comma
          2,  e  39,  comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
          e  per  la  correzione  dell'andamento dei conti pubblici),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003, n. 326:
             «Art.  39-quater (Accertamento e controlli in materia di
          prelievo erariale unico). 1. (Omissis).
             2.  Il  prelievo  erariale  unico  e' dovuto anche sulle
          somme  giocate  tramite  apparecchi  e congegni che erogano
          vincite  in  denaro  o le cui caratteristiche consentono il
          gioco  d'azzardo,  privi del nulla osta di cui all'articolo
          38,  comma  5,  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e
          successive  modificazioni,  nonche'  tramite  apparecchi  e
          congegni  muniti del nulla osta di cui al predetto articolo
          38,  comma  5,  il  cui  esercizio  sia  qualificabile come
          illecito   civile,   penale   o   amministrativo.  Per  gli
          apparecchi  e  congegni  privi  del  nulla osta il prelievo
          erariale  unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
          sono  dovuti  dal  soggetto  che  ha  provveduto  alla loro
          installazione.  E'  responsabile  in  solido  per  le somme
          dovute  a  titolo  di  prelievo erariale unico, interessi e
          sanzioni  amministrative  il  possessore  dei locali in cui
          sono  installati  gli apparecchi e congegni privi del nulla
          osta.  Per  gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta
          di  cui  all'articolo  38, comma 5, della legge 23 dicembre
          2000,  n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio
          sia   qualificabile   come   illecito   civile,   penale  o
          amministrativo,   il   maggiore   prelievo  erariale  unico
          accertato  rispetto  a quello calcolato sulla base dei dati
          di  funzionamento  trasmessi  tramite  la  rete  telematica
          prevista  dal  comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 640, e
          successive  modificazioni,  gli  interessi  e  le  sanzioni
          amministrative  sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
          l'illecito  o,  nel  caso  in cui non sia possibile la loro
          identificazione,  dal concessionario di rete a cui e' stato
          rilasciato  il  nulla osta. Sono responsabili in solido per
          le  somme  dovute  a  titolo  di  prelievo  erariale unico,
          interessi   e   sanzioni   amministrative   relativi   agli
          apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto
          che  ha  provveduto  alla loro installazione, il possessore
          dei  locali  in  cui sono installati e il concessionario di
          rete  titolare  del  relativo nulla osta, qualora non siano
          gia' debitori di tali somme a titolo principale.
             3-4. (Omissis).».
             «Art.  39  (Altre disposizioni in materia di entrata). -
          1-13-ter. (Omissis).
             13-quater.  Al  fine  di razionalizzare e semplificare i
          compiti  amministrativi diretti a contrastare comportamenti
          elusivi  del  monopolio statale dei giuochi, senza aggravio
          degli  adempimenti  a  carico  dei  soggetti  che intendono
          svolgere   manifestazioni  a  premio,  il  Ministero  delle
          attivita' produttive trasmette al Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,   all'atto   del   loro   ricevimento,  copia  delle
          comunicazioni  preventive  di  avvio  dei concorsi a premio
          previste  dal  regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  2001,  n.  430, nonche' dei
          relativi  allegati.  Entro  trenta  giorni  dal ricevimento
          della   copia   delle   comunicazioni  di  cui  al  periodo
          precedente,    il    Ministero    dell'economia   e   delle
          finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato,
          qualora  individui  coincidenza  tra il concorso a premio e
          una  attivita'  di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara
          con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque
          giorni  per la cessazione delle attivita'. Il provvedimento
          e'  comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle
          attivita'  produttive.  Ferma  l'irrogazione delle sanzioni
          amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del
          regio  decreto-legge  19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5 giugno 1939, n. 973, e
          successive  modificazioni, e salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave  reato,  la prosecuzione del concorso a premio,
          nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al
          primo periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con
          decreto  interdirigenziale  del  Ministero  delle attivita'
          produttive   e   del   Ministero   dell'economia   e  delle
          finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
          rideterminate  le  forme  della comunicazione preventiva di
          avvio  dei  concorsi a premio, anche per consentire la loro
          trasmissione   in   via   telematica.  Il  Ministero  delle
          attivita'  produttive  e il Ministero dell'economia e delle
          finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato,
          d'intesa  fra  loro,  stabiliscono,  anche  in  vista della
          completa   informatizzazione   del  processo  comunicativo,
          adeguate   modalita'  di  trasmissione  della  copia  delle
          comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 22 del decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in  materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
          norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
          L. 23 dicembre 1996, n. 662):
             «Art.  22  (Ipoteca  e  sequestro conservativo). - 1. In
          base   all'atto   di  contestazione,  al  provvedimento  di
          irrogazione   della  sanzione  o  al  processo  verbale  di
          constatazione  e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
          quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
          credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
          della  commissione  tributaria  provinciale l'iscrizione di
          ipoteca  sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati
          in  solido  e  l'autorizzazione  a  procedere,  a  mezzo di
          ufficiale  giudiziario,  al sequestro conservativo dei loro
          beni, compresa l'azienda.
             2.   Le   istanze  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          notificate,  anche  tramite il servizio postale, alle parti
          interessate,  le  quali  possono,  entro venti giorni dalla
          notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
             3.  Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
          fissa  con decreto la trattazione dell'istanza per la prima
          camera  di  consiglio  utile,  disponendo  che  ne sia data
          comunicazione  alle  parti  almeno  dieci  giorni prima. La
          commissione decide con sentenza.
             4.  In  caso  di  eccezionale  urgenza o di pericolo nel
          ritardo,  il  presidente,  ricevuta l'istanza, provvede con
          decreto  motivato.  Contro il decreto e' ammesso reclamo al
          collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti
          in camera di consiglio, provvede con sentenza.
             5.  Nei  casi  in  cui  non sussiste giurisdizione delle
          commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono
          essere  presentate al tribunale territorialmente competente
          in   ragione   della  sede  dell'ufficio  richiedente,  che
          provvede  secondo  le  disposizioni del libro IV, titolo I,
          capo  III,  sezione  I,  del codice di procedura civile, in
          quanto applicabili.
             6.  Le  parti  interessate possono prestare, in corso di
          giudizio,  idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione
          bancaria  o  assicurativa.  In tal caso l'organo dinanzi al
          quale  e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero
          adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
             7.  I  provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel
          termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene
          notificato  atto  di contestazione o di irrogazione. In tal
          caso,    il   presidente   della   commissione   tributaria
          provinciale  ovvero il presidente del tribunale dispongono,
          su   istanza   di   parte  e  sentito  l'ufficio  o  l'ente
          richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti
          perdono  altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche
          non  passata  in  giudicato,  che  accoglie il ricorso o la
          domanda.    La   sentenza   costituisce   titolo   per   la
          cancellazione   dell'ipoteca.   In   caso  di  accoglimento
          parziale,   su   istanza   di  parte,  il  giudice  che  ha
          pronunciato  la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
          dell'iscrizione   o   del  sequestro;  se  la  sentenza  e'
          pronunciata  dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
          la   cui  sentenza  e'  stata  impugnata  con  ricorso  per
          cassazione.».