Art. 13.


  Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria


  1.   Al  fine  di  conseguire  una  razionalizzazione  della  spesa
farmaceutica territoriale:
   a)  il  prezzo  al  pubblico  dei  medicinali  equivalenti  di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e  successive  modificazioni, e' ridotto del 12 per cento a decorrere
dal  trentesimo  giorno  successivo a quello della data di entrata in
vigore  del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione
non  si  applica  ai medicinali originariamente coperti da brevetto o
che  abbiano  usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai
medicinali  il  cui  prezzo sia stato negoziato successivamente al 30
settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di
entrata   in   vigore   del   presente   decreto   e  ferma  restando
l'applicazione   delle  ulteriori  trattenute  previste  dalle  norme
vigenti,   il   Servizio   sanitario  nazionale  nel  procedere  alla
corresponsione  alle  farmacie  di  quanto dovuto per l'erogazione di
farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti
praticati  dalle  aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una
quota  pari  all'1,4  per cento calcolata sull'importo al lordo delle
eventuali  quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito
e  delle  trattenute  convenzionali  e  di  legge. Tale trattenuta e'
effettuata  ((nell'anno  2009))  in due rate annuali e non si applica
alle  farmacie  rurali  con  fatturato  annuo  in  regime di Servizio
sanitario  nazionale,  al  netto  dell'imposta  sul  valore aggiunto,
inferiore  a  258.228,45  euro.  A tale fine le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni
entro il 30 giugno 2009;
   b)  per  i  medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del   decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni,  con esclusione dei medicinali originariamente coperti
da  brevetto  o  che  abbiano  usufruito di licenze derivanti da tale
brevetto,  le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al
netto  dell'imposta  sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo
del  comma  40  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono  cosi'  rideterminate:  per  le  aziende farmaceutiche 58,65 per
cento,  per  i  grossisti  6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per
cento.  La  rimanente  quota  dell'8 per cento e' ridistribuita fra i
farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando
la  quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura
dei  medicinali  equivalenti  di  cui  all'articolo  7,  comma 1, del
decreto-legge   18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001,  n. 405, il mancato
rispetto  delle  quote  di spettanza previste dal primo periodo della
presente lettera, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di
farmaci  o  altra  utilita'  economica,  comporta,  con  modalita' da
stabilirsi  con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze:
    1)   per   l'azienda   farmaceutica,   la   riduzione,   mediante
determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei
farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione
della violazione, la riduzione del 50 per cento di tale prezzo;
    2)  per  il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario
regionale  una  somma  pari  al  doppio dell'importo dello sconto non
dovuto,  ovvero,  in  caso  di reiterazione della violazione, pari al
quintuplo di tale importo;
    3)  per  la  farmacia,  l'applicazione  della sanzione pecuniaria
amministrativa  da  cinquecento  euro  a  tremila  euro.  In  caso di
reiterazione  della  violazione l'autorita' amministrativa competente
puo'  ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non
inferiore a 15 giorni;
   c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di
cui  all'articolo  5,  comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222,  e'  rideterminato  nella  misura  del 13,6 per cento per l'anno
2009.
  2.  Le  economie  derivanti dall'attuazione del presente articolo a
favore  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  valutate in 30 milioni di euro, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate agli
interventi di cui al comma 3, lettera a).
  3.   Le  complessive  economie  derivanti  per  l'anno  2009  dalle
disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:
   a)  alla  copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti
conseguenti  agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la
regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni
di euro;
   b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento
del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma
796,  lettera  b),  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione
delle emergenti difficolta' per il completamento ed il consolidamento
del  Piano  di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a
causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario
ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge
1°  ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222.
  4.   L'azienda   titolare   dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  di  un medicinale di cui e' scaduto il brevetto, ovvero di
un  medicinale  che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto,
puo',  nei  nove  mesi  successivi  alla  data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre
il  prezzo al pubblico del proprio farmaco, purche' la differenza tra
il  nuovo  prezzo  e quello del corrispondente medicinale equivalente
sia  superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o
pari  a  5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose,
sia  superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5
euro  e  inferiore  o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i
farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.
  5.  Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il
livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
concorre  ordinariamente  lo  Stato, di cui all'articolo 79, comma 1,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in
diminuzione  dell'importo  di  380  milioni  di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica  (CIPE)  nell'adozione  del  provvedimento  deliberativo di
ripartizione  delle  risorse  finanziarie  per  il Servizio sanitario
nazionale  relativo  all'anno  2009  a  seguito della relativa Intesa
espressa  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio
2009,  provvede,  su proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  ad  apportare le conseguenti variazioni alle tabelle
allegate  alla  proposta  di  riparto  del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7, comma 1, del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti
          in   materia   di   spesa   sanitaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405:
             «Art.  7  (Prezzo  di  rimborso  dei  farmaci  di uguale
          composizione). -    1.    I   medicinali,   aventi   uguale
          composizione    in    principi    attivi,   nonche'   forma
          farmaceutica,   via   di   somministrazione,  modalita'  di
          rilascio,  numero  di  unita'  posologiche  e dosi unitarie
          uguali,   sono   rimborsati   al  farmacista  dal  Servizio
          sanitario  nazionale  fino alla concorrenza del prezzo piu'
          basso  del  corrispondente prodotto disponibile nel normale
          ciclo   distributivo  regionale,  sulla  base  di  apposite
          direttive definite dalla regione.
             2-4 (Omissis).».
             - Il  testo  del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), reca:
             «Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
          istruzione,   finanza  regionale  e  locale,  previdenza  e
          assistenza). - 1-39 (Omissis).
             40.  A  decorrere  dall'anno 1997, le quote di spettanza
          sul   prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle  specialita'
          medicinali   collocate   nelle  classi  a)  e  b),  di  cui
          all'articolo  8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537  ,  sono  fissate  per  le aziende farmaceutiche, per i
          grossisti  e  per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per
          cento,  al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di
          vendita  al  pubblico  al  netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto   (IVA).  Il  Servizio  sanitario  nazionale,  nel
          procedere  alla  corresponsione  alle  farmacie  di  quanto
          dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
          al  lordo  dei  ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per
          cento  per  le  specialita'  medicinali  il  cui  prezzo di
          vendita  al  pubblico  e' inferiore a lire 50.000, al 6 per
          cento  per  le  specialita'  medicinali  il  cui  prezzo di
          vendita  al  pubblico  e'  compreso  tra lire 50.000 e lire
          99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui
          prezzo  di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000
          e  lire  199.999,  al  12,5  per  cento  per le specialita'
          medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso
          tra  euro  103,29  e  euro  154,94 e al 19 per cento per le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e'  superiore  a  euro  154,94.  Il Ministero della salute,
          sentite    le    organizzazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative   delle   farmacie   pubbliche  e  private,
          sottopone  a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i
          limiti  di  fatturato,  di  cui  al  presente comma. Per le
          farmacie  rurali che godono dell'indennita' di residenza ai
          sensi  dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , e
          successive  modificazioni, con un fatturato annuo in regime
          di  Servizio  sanitario  nazionale  al  netto  dell'IVA non
          superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di
          sconto  di  cui  all'articolo  2,  comma  1, della legge 28
          dicembre  1995,  n.  549 . Per le farmacie con un fatturato
          annuo  in  regime  di servizio sanitario nazionale al netto
          dell'IVA  non  superiore a lire 500 milioni, le percentuali
          previste  dal presente comma sono ridotte in misura pari al
          60 per cento.».
             - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5, comma 1, del
          decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in
          materia  economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
          sociale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222:
             «Art.   4   (Commissari   ad   acta   per   le   regioni
          inadempienti).  - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
          monitoraggio  dei  singoli Piani di rientro, effettuato dal
          Tavolo   di  verifica  degli  adempimenti  e  dal  Comitato
          permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza,  di  cui  rispettivamente  agli articoli 12 e 9
          dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
          maggio  2005,  con  le  modalita'  previste  dagli  accordi
          sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 180, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          si  prefiguri  il  mancato  rispetto da parte della regione
          degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione
          alla   realizzabilita'  degli  equilibri  finanziari  nella
          dimensione  e  nei tempi ivi programmati, in funzione degli
          interventi        di        risanamento,       riequilibrio
          economico-finanziario  e  di  riorganizzazione  del sistema
          sanitario  regionale, anche sotto il profilo amministrativo
          e   contabile,  tale  da  mettere  in  pericolo  la  tutela
          dell'unita'   economica  e  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni,   ferme   restando   le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  1,  comma  796,  lettera  b),  della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296,  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          della  salute, sentito il Ministro per gli affari regionali
          e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro
          quindici  giorni  tutti gli atti normativi, amministrativi,
          organizzativi   e   gestionali   idonei   a   garantire  il
          conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
             2.  Ove  la  regione  non adempia alla diffida di cui al
          comma  1,  ovvero  gli  atti  e  le azioni posti in essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati,  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  salute, sentito il Ministro per gli affari
          regionali  e  le autonomie locali, nomina un commissario ad
          acta  per  l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
          rientro.  Al  fine di assicurare la puntuale attuazione del
          piano  di  rientro,  il Consiglio dei Ministri, su proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'   nominare,   anche   dopo   l'inizio  della  gestione
          commissariale,  uno  o  piu' subcommissari di qualificate e
          comprovate  professionalita'  ed  esperienza  in materia di
          gestione   sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare  il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da  assumere  in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
          commissario  puo'  avvalersi  dei subcommissari anche quali
          soggetti  attuatori  e  puo'  motivatamente  disporre,  nei
          confronti  dei  direttori  generali delle aziende sanitarie
          locali,   delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti  di
          ricovero  e  cura  a carattere scientifico pubblici e delle
          aziende   ospedaliere   universitarie,  fermo  restando  il
          trattamento  economico  in  godimento, la sospensione dalle
          funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
          attuatore,  e  l'assegnazione  ad  altro incarico fino alla
          durata  massima  del  commissariamento ovvero alla naturale
          scadenza  del  rapporto  con l'ente del servizio sanitario.
          Gli  eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
          sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
          a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
          mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
          sociali,  sono  determinati  i  compensi degli organi della
          gestione  commissariale.  Le regioni provvedono ai predetti
          adempimenti  utilizzando  le  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.
             2-bis.   I   crediti   interessati  dalle  procedure  di
          accertamento  e  riconciliazione del debito pregresso al 31
          dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
          di  rientro  dai  deficit  sanitari  di cui all'articolo 1,
          comma  180,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, per i
          quali  sia  stata  fatta  la  richiesta  ai creditori della
          comunicazione  di  informazioni, entro un termine definito,
          sui  crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque
          anni  dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima
          di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del presente decreto, qualora, alla
          scadenza   del   termine  fissato,  non  sia  pervenuta  la
          comunicazione  richiesta.  A  decorrere  dal termine per la
          predetta  comunicazione, i crediti di cui al presente comma
          non producono interessi.».
             «Art. 5 (Misure di governo della spesa e di sviluppo del
          settore  farmaceutico).  -  1.  A  decorrere dall'anno 2008
          l'onere  a  carico  del  SSN  per l'assistenza farmaceutica
          territoriale,  comprensiva  sia  della  spesa  dei  farmaci
          erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo
          delle  quote  di  partecipazione  alla spesa a carico degli
          assistiti,  sia  della  distribuzione diretta di medicinali
          collocati  in  classe  «A»  ai  fini della rimborsabilita',
          inclusa  la  distribuzione  per conto e la distribuzione in
          dimissione   ospedaliera,   non  puo'  superare  a  livello
          nazionale  ed  in  ogni singola regione il tetto del 14 per
          cento  del  finanziamento  cui  concorre  ordinariamente lo
          Stato,   inclusi  gli  obiettivi  di  piano  e  le  risorse
          vincolate  di  spettanza  regionale  e al netto delle somme
          erogate  per il finanziamento di attivita' non rendicontate
          dalle  aziende  sanitarie.  Il valore assoluto dell'onere a
          carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
          a   livello  nazionale  che  in  ogni  singola  regione  e'
          annualmente  determinato  dal Ministero della salute, entro
          il   15   novembre   dell'anno   precedente   a  quello  di
          riferimento,  sulla  base  del riparto delle disponibilita'
          finanziarie  per il Servizio sanitario nazionale deliberato
          dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
          di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
          15  ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
          regioni   trasmettono   all'Agenzia  italiana  del  farmaco
          (AIFA),   al   Ministero   della   salute  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze i dati della distribuzione
          diretta,  come  definita  dal  presente  comma, per singola
          specialita'   medicinale,   relativi  al  mese  precedente,
          secondo  le  specifiche  tecniche  definite dal decreto del
          Ministro  della  salute  31  luglio  2007, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  229 del 2 ottobre 2007 concernente
          l'istituzione  del  flusso  informativo  delle  prestazioni
          farmaceutiche   effettuate  in  distribuzione  diretta.  Le
          regioni,   entro  i  quindici  giorni  successivi  ad  ogni
          trimestre,  trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
          e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati
          relativi  alla  spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
          da  parte  delle  regioni  di  quanto disposto dal presente
          comma  costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento  integrativo a carico dello Stato. Nelle more
          della   concreta   e   completa   attivazione   del  flusso
          informativo  della  distribuzione diretta, alle regioni che
          non  hanno  fornito  i dati viene attribuita, ai fini della
          determinazione  del tetto e della definizione dei budget di
          cui  al  comma  2,  in  via  transitoria e salvo successivo
          conguaglio,  una spesa per distribuzione diretta pari al 40
          per   cento   della   spesa  complessiva  per  l'assistenza
          farmaceutica   non   convenzionata   rilevata   dal  flusso
          informativo del nuovo sistema informativo sanitario.».
             - Per  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, si vedano i riferimenti
          normativi all'articolo 7 della presente legge.
             - L'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006,
          n.  296,  recante “Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007)”, recita:
             «796  (Finanziamento  al  SSN  e istituzione di un Fondo
          transitorio  destinato  alle Regioni con elevato disavanzo.
          Condizioni per l'accesso a tale fondo). b) e' istituito per
          il  triennio  2007-2009,  un  Fondo  transitorio  di  1.000
          milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per
          l'anno  2008  e  di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la
          cui  ripartizione  tra  le  regioni  interessate da elevati
          disavanzi  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro  della
          salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di
          cui    alla    presente   lettera   e'   subordinato   alla
          sottoscrizione  di  apposito accordo ai sensi dell'articolo
          1,  comma  180,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, e
          successive   modificazioni,  comprensivo  di  un  piano  di
          rientro  dai  disavanzi. Il piano di rientro deve contenere
          sia  le  misure  di  riequilibrio del profilo erogativo dei
          livelli  essenziali  di assistenza, per renderlo conforme a
          quello  desumibile  dal vigente Piano sanitario nazionale e
          dal  vigente  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  di  fissazione dei medesimi livelli essenziali di
          assistenza,  sia  le  misure necessarie all'azzeramento del
          disavanzo  entro  il  2010, sia gli obblighi e le procedure
          previsti  dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 83 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone
          che  sia  scattata formalmente in modo automatico o che sia
          stato    attivato   l'innalzamento   ai   livelli   massimi
          dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul reddito delle
          persone  fisiche  e  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, fatte salve le aliquote ridotte
          disposte  con  leggi  regionali  a  favore  degli esercenti
          un'attivita'  imprenditoriale,  commerciale,  artigianale o
          comunque  economica,  ovvero una libera arte o professione,
          che  abbiano  denunciato  richieste estorsive e per i quali
          ricorrano  le  condizioni di cui all'articolo 4 della legge
          23  febbraio  1999,  n.  44.  Qualora  nel  procedimento di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di   parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione  del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata  puo'  proporre  misure  equivalenti che devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e  delle  finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
          mancato  raggiungimento  degli obiettivi intermedi comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo,  l'addizionale  all'imposta  sul  reddito delle
          persone  fisiche  e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  si applicano oltre i livelli massimi
          previsti  dalla  legislazione  vigente  fino  all'integrale
          copertura   dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione  ha
          carattere   generalizzato   e   non  settoriale  e  non  e'
          suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
          per  categorie  di  soggetti  passivi.  Qualora  invece sia
          verificato  che  il  rispetto  degli obiettivi intermedi e'
          stato  conseguito  con risultati ottenuti quantitativamente
          migliori,   la   regione   interessata  puo'  ridurre,  con
          riferimento  all'anno  d'imposta dell'esercizio successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e   l'aliquota   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'
          produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
          ottenuto.   Gli   interventi   individuati   dai  programmi
          operativi    di    riorganizzazione,    qualificazione    o
          potenziamento  del  servizio sanitario regionale, necessari
          per   il   perseguimento   dell'equilibrio  economico,  nel
          rispetto  dei  livelli  essenziali  di  assistenza, oggetto
          degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge
          30  dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
          integrati  dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e
          281,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti
          per   la   regione  che  ha  sottoscritto  l'accordo  e  le
          determinazioni  in esso previste possono comportare effetti
          di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
          gia'   adottati   dalla  medesima  regione  in  materia  di
          programmazione  sanitaria.  Il  Ministero  della salute, di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          assicura  l'attivita'  di  affiancamento  delle regioni che
          hanno  sottoscritto  l'accordo di cui all'articolo 1, comma
          180,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di
          un  Piano  di  rientro  dai  disavanzi,  sia  ai  fini  del
          monitoraggio   dello   stesso,   sia  per  i  provvedimenti
          regionali  da sottoporre a preventiva approvazione da parte
          del  Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi nelle
          singole   regioni   con  funzioni  consultive  di  supporto
          tecnico,  nell'ambito  del  Sistema nazionale di verifica e
          controllo  sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
             - Si  riporta  l'articolo 79, comma 1, del decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo  economico, la semplificazione, la competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133:
             «Art.  79  (Programmazione  delle  risorse  per la spesa
          sanitaria). -  1.  Al  fine  di garantire il rispetto degli
          obblighi  comunitari  e la realizzazione degli obiettivi di
          finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento
          del    Servizio    sanitario    nazionale    cui   concorre
          ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, ai sensi delle disposizioni di cui
          all'articolo  1,  comma  796,  lettera  a),  della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  ed  e'  determinato  in  103.945  milioni di euro per
          l'anno  2010  e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011,
          comprensivi   dell'importo  di  50  milioni  di  euro,  per
          ciascuno   degli  anni  indicati,  a  titolo  di  ulteriore
          finanziamento   a   carico   dello   Stato  per  l'ospedale
          pediatrico  Bambino  Gesu',  preventivamente accantonati ed
          erogati  direttamente  allo  stesso  Ospedale,  secondo  le
          modalita'  di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha
          reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa
          Sede,  fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995.
          Restano  fermi  gli  adempimenti  regionali  previsti dalla
          legislazione   vigente,   nonche'  quelli  derivanti  dagli
          accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni
          e le province autonome di Trento e di Bolzano.».