Art. 16.


Prevenzione  delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
 interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo


  1.  Il  Prefetto  della  provincia  di L'Aquila, quale Prefetto del
capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unita'
di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento  ed
esecuzione  di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture,  nonche'  nelle  erogazioni  e  concessioni di provvidenze
pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione
delle aree di cui all'articolo 1.
  2.  Al  fine di assicurare efficace espletamento delle attivita' di
cui  al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi opere ((costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2,
del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, servizi e
forniture  di  cui  al))  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
opera  a  immediato,  diretto  supporto  del  Prefetto  di  L'Aquila,
attraverso  una  sezione specializzata istituita presso la Prefettura
che  costituisce  una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia'
esistenti   e   che   non   puo'   configurarsi  quale  articolazione
organizzativa  di  livello  dirigenziale.  Con  decreto  del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri della giustizia e delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono definite le
funzioni,   la   composizione,   le  risorse  umane  e  le  dotazioni
strumentali  della  sezione  specializzata  da  individuarsi comunque
nell'ambito   delle   risorse   umane,   finanziarie   e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  3.  Presso  il  Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito,
con  il  decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per
l'emergenza  e  ricostruzione  (GICER).  Con il medesimo decreto sono
definite,  nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del
Gruppo  che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di
cui al comma 2.
  4.  I controlli antimafia sui contratti pubblici ((e sui successivi
subappalti  e  subcontratti))  aventi  ad  oggetto  lavori, servizi e
forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida
indicate  dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi  opere, anche in deroga a quanto previsto dal ((regolamento di
cui  al))  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252.
  5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici((
e  nei  successivi  subappalti  e  subcontratti))  aventi  ad oggetto
lavori,  servizi  e  forniture  e  nelle  erogazioni e concessioni di
provvidenze  pubbliche,  e'  prevista  la tracciabilita' dei relativi
flussi  finanziari.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  dei  Ministri dell'interno, della giustizia,
delle   infrastrutture   e  trasporti,  dello  sviluppo  economico  e
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono definite le
modalita'   attuative   del   presente  comma  ((ed  e'  prevista  la
costituzione,  presso  il  prefetto  territorialmente  competente, di
elenchi  di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio
di  inquinamento  mafioso,  cui  possono rivolgersi gli esecutori dei
lavori   oggetto  del  presente  decreto.  Il  Governo  presenta  una
relazione  semestrale  alle  Camere  concernente l'applicazione delle
disposizioni del presente comma.))
  6.  L'esclusione  di  cui  al  comma  6-bis  dell'articolo  74  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  si interpreta, per il Corpo
nazionale  dei  vigili  del fuoco, nel senso che la stessa esclusione
opera  anche  nei  confronti  delle  riduzioni  indicate al comma 404
dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, ((fermo
restando  il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione
e  riorganizzazione,  degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di
cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74. Il Ministero dell'interno
provvede  al  conseguimento  dei risparmi di spesa previsti dal comma
416  dell'articolo  1  della  legge  n.  296  del  2006  mediante  la
razionalizzazione   delle   rimanenti   articolazioni  del  Ministero
medesimo.))
  7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si  riporta  il  testo dell'articolo 180, comma 2, del
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
             «Art.  180  (Disciplina  regolamentare). - 1. I soggetti
          aggiudicatori  indicano  negli atti di gara le disposizioni
          del  regolamento  che  trovano  applicazione  con  riguardo
          all'esecuzione, alla contabilita' e al collaudo.
             2.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia e con il Ministro delle
          infrastrutture,   sono  individuate  le  procedure  per  il
          monitoraggio    delle    infrastrutture    e   insediamenti
          industriali  per  la prevenzione e repressione di tentativi
          di  infiltrazione  mafiosa.  I  relativi oneri sono posti a
          carico  dei  fondi  con le modalita' e nei limiti stabiliti
          con  apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
             - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno
          1998,   n.   252   (Regolamento   recante   norme   per  la
          semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
          comunicazioni  e  delle  informazioni  antimafia)  e' stato
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 176 del 30 luglio 1998.
             - L'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
          (Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133, recita:
             «Art.  74  (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
          Le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo,  ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri,  le  agenzie,  incluse  le agenzie fiscali di cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti  pubblici  non economici, gli enti di ricerca, nonche'
          gli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo 70, comma 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti,  secondo principi di efficienza, razionalita' ed
          economicita',    operando   la   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine le
          amministrazioni adottano misure volte:
               alla   concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici;
               all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
          logistiche   e   strumentali,   salvo  specifiche  esigenze
          organizzative,  derivanti  anche  dalle  connessioni con la
          rete  periferica,  riducendo, in ogni caso, il numero degli
          uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e di quelli di
          livello  non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di tali
          compiti.
             Le  dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale   sono   corrispondentemente   ridotte,  ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27dicembre 2006, n. 296;
              b)  a  ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento  di compiti logistico-strumentali e di supporto
          in  misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
          riallocazione  delle  risorse  umane  eccedenti tale limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
              c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
          personale  non  dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
          enti  di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
          dieci  per cento della spesa complessiva relativa al numero
          dei posti di organico di tale personale.
             2.  Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,   le   amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante
          appositi   accordi,   forme  di  esercizio  unitario  delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
             3.  Con  i  medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica  su  base regionale o interregionale, oppure, in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti    strutture    periferiche   nell'ambito   delle
          prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  nel rispetto
          delle   procedure  previste  dall'articolo  1,  comma  404,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             4.  Ai  fini  dell'attuazione  delle misure previste dal
          comma  1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
          computate  altresi'  le riduzioni derivanti dai regolamenti
          emanati,   nei   termini  di  cui  al  comma  1,  ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma  404,  lettera  a), della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296, avuto riguardo anche ai Ministeri
          esistenti  anteriormente alla data di entrata in vigore del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
          caso  per  le  amministrazioni  che  hanno  gia' adottato i
          predetti   regolamenti   resta  salva  la  possibilita'  di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni,  nonche' nelle disposizioni di rango primario
          successive  alla  data  di  entrata  in vigore della citata
          legge  n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
          compatibilita'     generali     nonche'    degli    assetti
          istituzionali,  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione  di  provvedimenti  specifici del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.  303,  e  successive
          integrazioni  e  modificazioni,  che tengono comunque conto
          dei  criteri  e  dei  principi di cui al presente articolo.
          Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007
             5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
          1  le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
          in  misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
          2008.  Sono  fatte  salve  le  procedure  concorsuali  e di
          mobilita'  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente decreto.
             5-bis.   Al   fine   di  assicurare  il  rispetto  della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale  di  posti  nel  pubblico impiego, gli uffici
          periferici  delle  amministrazioni dello Stato, inclusi gli
          enti  previdenziali  situati sul territorio della provincia
          autonoma  di  Bolzano,  sono autorizzati per l'anno 2008 ad
          assumere  personale  risultato vincitore o idoneo a seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a  2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo
          1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             6.  Alle  amministrazioni  che  non  abbiano adempiuto a
          quanto  previsto  dai  commi  1  e  4  e'  fatto divieto di
          procedere  ad  assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
          con qualsiasi contratto.
             6-bis.  Restano  escluse  dall'applicazione del presente
          articolo  le  strutture del comparto sicurezza, delle Forze
          Armate  e  del  Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo    da    conseguire    da    parte   di   ciascuna
          amministrazione.».
             - Si  riporta il testo dell'articolo 1, commi 404 e 416,
          della    legge   27   dicembre   2006,   n.   296   recante
          “Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.
             «Art.  1. - 404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei  Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare, entro il 30
          aprile  2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
              a)   alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai  sensi  dell'articolo  28,  commi 2, 3 e 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
              b)  alla  gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
              c)  alla  rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
              d)  alla  riorganizzazione  degli  uffici  con funzioni
          ispettive e di controllo;
              e)   alla   riduzione   degli   organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
              f)  alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
          assicurare  che  il  personale  utilizzato  per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali,   provveditorati   e   contabilita')  non  ecceda
          comunque    il   15   per   cento   delle   risorse   umane
          complessivamente   utilizzate   da   ogni  amministrazione,
          mediante  processi  di  riorganizzazione  e di formazione e
          riconversione  del personale addetto alle predette funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8  per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
          predetto;
              g)  all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli  3,  4  e  6 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.».
             «416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          da  404  a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
          spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
          milioni  di  euro  per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
          l'anno 2009.».