Art. 18.


                        Copertura finanziaria


  1.   Agli   oneri   derivanti   ((dall'articolo   2,   comma  13,))
dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo
6,  comma  4,(( al netto degli effetti positivi derivanti dal comma 1
dello  stesso  articolo  6,  dall'articolo  7, commi 1, 2, 3 e 4-bis,
dall'articolo  8,  comma  3,  e  dall'articolo  11, comma 1,)) pari a
1.152,5  milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per
l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni
di  euro  per  l'anno  2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2013  e  2014,  a  394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239
milioni  di  euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno
2017,  a  115,6  milioni  di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al
2029,  a  81,8  milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro
per  l'anno  2031,  a  14,2  milioni  di euro per l'anno 2032 e a 2,9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto:
   a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per
l'anno  2011,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo di cui
all'articolo  5,  comma  4,  del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
   b)  a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma
22,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c)  a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 13, comma 5;
   d)  a  472,5  milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per
l'anno  2010,  a  131,8  milioni per l'anno 2011, a 468,7 milioni per
l'anno  2012,  a  500  milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a
394,8 milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016,
a  133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2018  al 2029, a 81,8 milioni di euro per
l'anno  2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di
euro  per  l'anno  2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2033,  mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dal presente decreto.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5, comma 4, del
          decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti
          per  salvaguardare  il  potere di acquisto delle famiglie),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
          n. 126:
             «Art.  5  (Copertura  finanziaria).  - 4. Nello stato di
          previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze e'
          istituito  un fondo con una dotazione pari a 115 milioni di
          euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e
          55,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2010, da utilizzare a
          reintegro  delle  dotazioni  finanziarie  dei  programmi di
          spesa.  L'utilizzo  del  fondo e' disposto, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro   competente,   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 1, comma 22, del
          decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il quadro strategico
          nazionale),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2:
             «22.  Per  l'erogazione  del  beneficio  previsto  dalle
          presenti   disposizioni,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e' istituito un
          Fondo,  per  l'anno  2009,  con  una  dotazione  pari a due
          miliardi  e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con
          le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.».