Art. 5.


Disposizioni  relative alla sospensione dei processi civili, penali e
amministrativi,  al  rinvio  delle  udienze  e  alla  sospensione dei
       termini, nonche' alle comunicazioni e notifiche di atti

  1.  Fino  al  31  luglio  2009,  sono  sospesi  i processi civili e
amministrativi  ((e  quelli di competenza di ogni altra giurisdizione
speciale))  pendenti  alla  data  del 6 aprile 2009 presso gli uffici
giudiziari  aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione  delle cause(( di competenza del tribunale per i minorenni,
delle  cause))  relative  ad  alimenti, ai procedimenti cautelari, ai
procedimenti   per   l'adozione   di   provvedimenti  in  materia  di
amministrazione  di  sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai
procedimenti  per  l'adozione  di  ordini  di protezione contro ((gli
abusi  familiari,  a  quelli  di  cui  all'articolo 283 del codice di
procedura  civile  e  in  genere delle cause)) rispetto alle quali la
ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In  quest'ultimo  caso,  la  dichiarazione  di  urgenza  e' fatta dal
presidente  in  calce  alla  citazione  o al ricorso, con decreto non
impugnabile,  e,  per  le  cause gia' iniziate, con provvedimento del
giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
  ((1-bis Fino al 31 luglio 2009, sono altresi' sospesi i termini per
il  compimento  di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba
svolgere  negli  uffici  giudiziari  aventi  sede  nei  comuni di cui
all'articolo 1, comma 2.))
  2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le
udienze  processuali civili e amministrative(( e quelle di competenza
di  ogni  altra  giurisdizione  speciale  ))in  cui le parti o i loro
difensori,  con  nomina  antecedente  al 5 aprile 2009, sono soggetti
che,  alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei
comuni  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1. ((E' fatta salva la
facolta'  dei  soggetti  interessati  di  rinunciare espressamente al
rinvio.))
  3.  Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti,
avevano   sede   operativa   o   esercitavano  la  propria  attivita'
lavorativa,  produttiva  o  di  funzione  nei  comuni e nei territori
individuati  con  i  provvedimenti  di cui al comma 1, il decorso dei
termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,
comportanti  prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed
eccezione,  nonche'  dei  termini per gli adempimenti contrattuali e'
sospeso  dal  6  aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere
dalla  fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facolta' di
rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il
decorso  abbia  inizio  durante  il  periodo di sospensione, l'inizio
stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per
lo  stesso  periodo  e  nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini
relativi  ai  processi  esecutivi, escluse le procedure di esecuzione
coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali,
nonche'   i   termini  di  notificazione  dei  processi  verbali,  di
esecuzione  del  pagamento  in  misura  ridotta,  di  svolgimento  di
attivita'  difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi
e giurisdizionali.(( Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria
si provvede ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto.))
  4.  Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini
di  scadenza,  ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile
2009  al  31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad
ogni  altro  titolo  di  credito  o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi  per  lo  stesso  periodo.  La sospensione opera a favore dei
debitori  ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
  ((5.  Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici
giudiziari   aventi   sede   ))nei   comuni   individuati   ai  sensi
dell'articolo  1,  sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle
indagini  preliminari,  nonche' i termini per proporre querela e sono
altresi'  sospesi  i  processi  penali,  in  qualsiasi stato e grado,
pendenti   alla  data  del  6  aprile  2009.((  Nel  procedimento  di
esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto
compatibili  le  disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.))
  6.  Nei  processi  penali  in cui, alla data del 6 aprile 2009, una
delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,
era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:
    a)  sono  sospesi,  per il periodo indicato al comma 1, i termini
previsti  dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o
decadenza  per  lo  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per  la
proposizione di reclami o impugnazioni;
    b)  salvo  quanto  previsto  al  comma 7, il giudice, ove risulti
contumace  o  assente  una  delle parti o dei loro difensori, dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.
  7.  La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la  convalida  dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di
custodia  cautelare.(( La sospensione di cui al comma 5 non opera nei
processi  a  carico di imputati minorenni.)) La sospensione di cui al
comma 6 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate
o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
  8.  Il  corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui
il  processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi
5  e  6,  lettera  a), nonche' durante il tempo in cui il processo e'
rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
  9.  E'  istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari
di  L'Aquila  il  presidio  per le comunicazioni e le notifiche degli
atti giudiziari.
  10.  Nei  confronti delle parti o dei loro difensori, gia' nominati
alla  data  del  ((5  aprile  2009,  che,))  alla  stessa data, erano
residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita'
lavorativa,  produttiva  o  di  funzione  nei  comuni e nei territori
individuati  nei  decreti  di  cui  al comma 1, la comunicazione e la
notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita
fino al 31 luglio 2009, a pena di nullita', presso il presidio per le
comunicazioni  e  le  notifiche di cui al comma 9, ((ove si tratti di
atti  di  competenza  degli  uffici  giudiziari di L'Aquila. E' fatta
salva  la  facolta'  per  il  giudice,  civile  ed amministrativo, di
adottare  i  provvedimenti  di  cui  all'articolo  663,  primo comma,
seconda  parte,  del  codice di procedura civile e per le ragioni ivi
indicate.))
  11.  Fino  al  31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso
l'Avvocatura  dello  Stato  in  L'Aquila  si  eseguono presso la sede
temporanea della medesima Avvocatura.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 283 del codice di
          procedura civile:
             «Art.  283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
          appello). -  Il  giudice dell'appello, su istanza di parte,
          proposta   con   l'impugnazione  principale  o  con  quella
          incidentale,  quando  sussistono  gravi  e  fondati motivi,
          anche  in  relazione alla possibilita' di insolvenza di una
          delle  parti,  sospende  in  tutto  o  in parte l'efficacia
          esecutiva  o  l'esecuzione  della sentenza impugnata, con o
          senza cauzione.».
             -  L'articolo  240-bis del decreto legislativo 28 luglio
          1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di coordinamento e
          transitorie  del  codice  di  procedura penale) sostituisce
          l'articolo  2  della  legge  7 ottobre 1962, n. 742 recante
          “Sospensione  dei  termini  processuali  nel  periodo
          feriale.
             -  Il  testo  dell'articolo  663 del codice di procedura
          civile reca:
             «Art.  663  (Mancata  comparizione o mancata opposizione
          dell'intimato). - Se l'intimato non comparisce o comparendo
          non  si oppone il giudice convalida la licenza o lo sfratto
          e   dispone   con   ordinanza   in   calce  alla  citazione
          l'apposizione  su  di  essa  della formula esecutiva; ma il
          giudice  deve  ordinare  che sia rinnovata la citazione, se
          risulta  o  appare probabile che l'intimato non abbia avuto
          conoscenza   della   citazione  stessa  o  non  sia  potuto
          comparire per caso fortuito o forza maggiore.
             Nel  caso  che  l'intimato  non sia comparso, la formula
          esecutiva  ha  effetto  dopo  30  giorni  dalla  data della
          opposizione.
             Se  lo  sfratto  e' stato intimato per mancato pagamento
          del canone, la convalida e' subordinata all'attestazione in
          giudizio   del  locatore  o  del  suo  procuratore  che  la
          morosita'  persiste.  In tale caso il giudice puo' ordinare
          al locatore di prestare una cauzione.».