Art. 8.


 Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese


  1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del
6  aprile  2009  ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese,
sono disposti:
   a)  la  proroga  dell'indennita'  ordinaria  di disoccupazione con
requisiti  normali  di  cui  all'articolo 1, comma 25, della legge 24
dicembre   2007,  n.  247,  con  riconoscimento  della  contribuzione
figurativa;
   b)   l'indennizzo   in   favore  dei  collaboratori  coordinati  e
continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma
2,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2, dei titolari di
rapporti  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale, dei lavoratori
autonomi,   ivi  compresi  i  titolari  di  attivita'  di  impresa  e
professionali,  iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli
eventi sismici;
   c)  l'estensione  alle  imprese ed ai lavoratori autonomi che alla
data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei
comuni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  sospensione  dal
versamento  dei  contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali,   nonche'   la   non   applicazione   delle   sanzioni
amministrative  per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per
ritardate  comunicazioni  di  assunzione, cessazione e variazione del
rapporto  di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino
al  30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data
degli  eventi  sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia
delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi  operanti  in comuni non
interessati  dagli  eventi  sismici,  che alla data del 6 aprile 2009
erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui
all'articolo 1, comma 2;
   d)  la non computabilita' ai fini della definizione del reddito di
lavoro  dipendente  di  cui  all'articolo  51 del(( testo unico delle
imposte   sui   redditi  di  cui  al))decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dei  sussidi  occasionali,
erogazioni  liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte
sia  dei  datori  di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti
nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di
lavoro  privati  operanti nei predetti territori, a favore dei propri
lavoratori,   anche   non   residenti  nei  predetti  comuni  di  cui
all'articolo 1, comma 2;
   e)  modalita'  speciali  di  attuazione delle misure in materia di
politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale
finalizzate   all'anticipazione   dei  termini  di  erogazione  delle
provvidenze  previste,  nel  rispetto  della disciplina comunitaria e
nell'ambito   delle   disponibilita'   della   gestione   finanziaria
dell'AGEA;
   f)  l'esenzione  dal  pagamento  del pedaggio autostradale per gli
utenti  residenti  nei  comuni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, in
transito  nell'area  colpita fino alla data del 31 dicembre 2009. ((A
tal  fine  e' autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro,
di cui 8,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo
14, comma 1.))
  2.  Al  fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni
di  vita  delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e
per  un  ammontare  massimo  di  12.000.000  di  euro, a valere sulle
risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248, come modificato
dall'articolo  1,  comma  1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
relative  all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati,
per le seguenti finalita':
   a)  costruzione  e  attivazione  di servizi socio-educativi per la
prima infanzia;
   b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;
   c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali
madre bambino;
   d)  realizzazione di altri servizi da individuare con le modalita'
di cui all'articolo 1.
  3. Al fine dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa, per
l'anno  2009,  di  53,5  milioni  di  euro  e, per l'anno 2010, di 30
milioni di euro.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 1, comma 25, della
          legge  24  dicembre  2007,  n. 247 (Norme di attuazione del
          Protocollo  del  23  luglio  2007  su  previdenza, lavoro e
          competitivita'   per   favorire  l'equita'  e  la  crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale):
             «25.  Per  i  trattamenti di disoccupazione in pagamento
          dal  1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di
          disoccupazione  con  requisiti normali, di cui all'articolo
          19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
          636,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 luglio
          1939,  n.  1272,  e  successive modificazioni, e' elevata a
          otto  mesi  per  i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
          cinquanta  anni  e  a  dodici  mesi per i soggetti con eta'
          anagrafica   pari   o   superiore   a  cinquanta  anni.  E'
          riconosciuta   la  contribuzione  figurativa  per  l'intero
          periodo  di  percezione  del trattamento nel limite massimo
          delle   durate  legali  previste  dal  presente  comma.  La
          percentuale   di  commisurazione  alla  retribuzione  della
          predetta  indennita' e' elevata al 60 per cento per i primi
          sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi due
          mesi  e  al  40  per  cento  per  gli  ulteriori  mesi. Gli
          incrementi  di  misura e di durata di cui al presente comma
          non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
          ordinari  e  speciali,  ne'  all'indennita'  ordinaria  con
          requisiti  ridotti  di  cui  all'articolo  7,  comma 3, del
          decreto-legge   21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  20  maggio  1988,  n.  160.
          L'indennita'  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
          perdita   e   sospensione  dello  stato  di  disoccupazione
          disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra
          domanda e offerta di lavoro.».
             -  L'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre
          2008,  n.  185  (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recita:
             «Art. 19 (Potenziamento ed estensione degli strumenti di
          tutela  del  reddito in caso di sospensione dal lavoro o di
          disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione degli
          ammortizzatori in deroga). - 1-1-ter (Omissis).
             2.  In  via  sperimentale per il triennio 2009-2011, nei
          limiti  delle  risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di
          fine  lavoro,  fermo  restando quanto previsto dai commi 8,
          secondo  periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata
          in  un'unica  soluzione  pari  al  10 per cento del reddito
          percepito  l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e
          continuativi  di  cui all'articolo 61, comma 1, del decreto
          legislativo   10   settembre  2003,  n.  276  e  successive
          modificazioni,  iscritti  in  via  esclusiva  alla gestione
          separata  presso  l'INPS  di  cui all'articolo 2, comma 26,
          della  legge  8  agosto  1995,  n.  335  con esclusione dei
          soggetti  individuati  dall'articolo  1,  comma  212, della
          legge  23  dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via
          congiunta le seguenti condizioni:
              a) operino in regime di monocommittenza;
              b)  abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un reddito
          superiore  a  5.000  euro e pari o inferiore al minimale di
          reddito  di  cui  all'articolo  1,  comma  3, della legge 2
          agosto  1990,  n.  233  e siano stati accreditati presso la
          predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
          della  legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita'
          non inferiore a tre;
              c)   con  riferimento  all'anno  di  riferimento  siano
          accreditati  presso  la  predetta  gestione separata di cui
          all'articolo  2,  comma  26,  della legge 8 agosto 1995, n.
          335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;
              d)  (Soppressa  dalla  legge  di conversione 28 gennaio
          2009, n. 2;
              e)   non  risultino  accreditati  nell'anno  precedente
          almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui
          all'articolo  2,  comma  26,  della legge 8 agosto 1995, n.
          335.».
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 51 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
             «Art.   51   (Determinazione   del   reddito  di  lavoro
          dipendente).  -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente e'
          costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
          qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
          sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
          rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
          d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
          riferiscono.
             2. Non concorrono a formare il reddito:
              a)  i  contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati  dal  datore  di  lavoro o dal lavoratore ad enti o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita'  a  disposizioni di contratto o di accordo o di
          regolamento   aziendale,   che   operino  negli  ambiti  di
          intervento  stabiliti  con  il  decreto  del Ministro della
          salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
          un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
          Ai  fini  del  calcolo  del  predetto limite si tiene conto
          anche  dei  contributi  di  assistenza sanitaria versati ai
          sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
              b)  le  erogazioni  liberali  concesse  in occasione di
          festivita'  o  ricorrenze alla generalita' o a categorie di
          dipendenti  non  superiori  nel  periodo  d'imposta  a lire
          500.000,   nonche'   i   sussidi  occasionali  concessi  in
          occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
          dipendente   e  quelli  corrisposti  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n. 419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992, n. 172;
              c)  le somministrazioni di vitto da parte del datore di
          lavoro,  nonche'  quelle  in mense organizzate direttamente
          dal   datore   di  lavoro  o  gestite  da  terzi,  o,  fino
          all'importo  complessivo  giornaliero  di  lire  10.240, le
          prestazioni  e  le  indennita' sostitutive corrisposte agli
          addetti  ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
          carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
          dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
              d)  le  prestazioni  di servizi di trasporto collettivo
          alla  generalita'  o  a  categorie  di dipendenti; anche se
          affidate   a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti  servizi
          pubblici;
              e)  i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
          del comma 1 dell'articolo 50;
              f)  l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
          comma  1  dell'articolo  100  da parte dei dipendenti e dei
          soggetti indicati nell'articolo 12;
              f-bis)  le  somme  erogate  dal  datore  di lavoro alla
          generalita'  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
          frequenza  di  asili  nido e di colonie climatiche da parte
          dei  familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse
          di studio a favore dei medesimi familiari;
              g)  il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
          dipendenti  per  un  importo non superiore complessivamente
          nel  periodo  d'imposta  a lire 4 milioni, a condizione che
          non  siano  riacquistate  dalla  societa'  emittente  o dal
          datore   di  lavoro  o  comunque  cedute  prima  che  siano
          trascorsi  almeno  tre  anni  dalla  percezione; qualora le
          azioni  siano  cedute prima del predetto termine, l'importo
          che  non  ha  concorso  a  formare  il  reddito  al momento
          dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione  nel periodo
          d'imposta in cui avviene la cessione 288;
              g-bis)  (abrogata  dal  comma  23 dell'art. 82, D.L. 25
          giugno 2008, n. 112);
              h)  le  somme trattenute al dipendente per oneri di cui
          all'articolo  10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte  delle  spese  sanitarie di cui allo stesso articolo
          10,  comma  1, lettera b). Gli importi delle predette somme
          ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
              i)  le  mance  percepite  dagli impiegati tecnici delle
          case  da  gioco  (croupiers) direttamente o per effetto del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa  nella  misura del 25 per cento dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta;
              i-bis)    le    quote    di    retribuzione   derivanti
          dall'esercizio,  da parte del lavoratore, della facolta' di
          rinuncia  all'accredito contributivo presso l'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza  utile  per  il  pensionamento di anzianita', dopo
          aver   maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la  vigente
          normativa.
             2-bis.  Le  disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
          del  comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
          dall'impresa  con  la  quale il contribuente intrattiene il
          rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
          impresa,  ne  sono  controllate  o  sono  controllate dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
          cui  alla  lettera  g-bis) del comma 2 si rende applicabile
          esclusivamente  quando ricorrano congiuntamente le seguenti
          condizioni:
              a)  che  l'opzione sia esercitabile non prima che siano
          scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
              b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la
          societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
              c)  che  il  beneficiario  mantenga per almeno i cinque
          anni  successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
          nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
          tra  il  valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
          l'ammontare   corrisposto  dal  dipendente.  Qualora  detti
          titoli  oggetto  di  investimento  siano  ceduti  o dati in
          garanzia  prima  che siano trascorsi cinque anni dalla loro
          assegnazione,  l'importo  che  non ha concorso a formare il
          reddito  di  lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
          e'  assoggettato  a tassazione nel periodo d'imposta in cui
          avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
             3.  Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui  al  comma  1,  compresi  quelli  dei beni ceduti e dei
          servizi  prestati  al  coniuge del dipendente o a familiari
          indicati  nell'articolo  12,  o  il diritto di ottenerli da
          terzi,   si   applicano   le   disposizioni  relative  alla
          determinazione  del  valore  normale dei beni e dei servizi
          contenute  nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
          natura  prodotti  dall'azienda  e  ceduti  ai dipendenti e'
          determinato  in  misura pari al prezzo mediamente praticato
          dalla  stessa  azienda  nelle  cessioni  al  grossista. Non
          concorre  a  formare il reddito il valore dei beni ceduti e
          dei  servizi  prestati  se  complessivamente di importo non
          superiore  nel  periodo  d'imposta  a  lire  500.000; se il
          predetto  valore  e'  superiore al citato limite, lo stesso
          concorre interamente a formare il reddito.
             4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
              a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma
          1,  lettere  a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
          promiscuo,   si   assume   il  30  per  cento  dell'importo
          corrispondente  ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
          chilometri  calcolato  sulla base del costo chilometrico di
          esercizio    desumibile   dalle   tabelle   nazionali   che
          l'Automobile  club  d'Italia  deve  elaborare  entro  il 30
          novembre  di  ciascun  anno e comunicare al Ministero delle
          finanze   che  provvede  alla  pubblicazione  entro  il  31
          dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
          netto   degli   ammontari   eventualmente   trattenuti   al
          dipendente;
              b)  in  caso di concessione di prestiti si assume il 50
          per  cento  della  differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente al termine
          di  ciascun  anno  e l'importo degli interessi calcolato al
          tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale  disposizione non si
          applica  per  i  prestiti  stipulati  anteriormente  al  1°
          gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
          concessi,  a  seguito  di  accordi aziendali, dal datore di
          lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di solidarieta' o in
          cassa   integrazione   guadagni   o  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n. 419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172;
              c)  per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
          comodato,  si assume la differenza tra la rendita catastale
          del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le spese inerenti il
          fabbricato   stesso,   comprese  le  utenze  non  a  carico
          dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
          fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
          all'obbligo  di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
          30  per  cento  della predetta differenza. Per i fabbricati
          che  non  devono  essere  iscritti nel catasto si assume la
          differenza   tra   il   valore   del  canone  di  locazione
          determinato  in  regime vincolistico o, in mancanza, quello
          determinato   in   regime   di  libero  mercato,  e  quanto
          corrisposto per il godimento del fabbricato;
              c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto  ferroviario  di
          persone  prestati  gratuitamente, si assume, al netto degli
          ammontari      eventualmente      trattenuti,     l'importo
          corrispondente         all'introito        medio        per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, per una percorrenza media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al  comma  3,  di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre  di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
          successivo   a   quello   in  corso  alla  data  della  sua
          emanazione.
             5.  Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o  le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il  reddito  per  la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
          elevate  a  lire  150.000  per  le trasferte all'estero, al
          netto  delle  spese  di  viaggio e di trasporto; in caso di
          rimborso  delle  spese  di  alloggio,  ovvero  di quelle di
          vitto,  o  di  alloggio  o  vitto  fornito gratuitamente il
          limite  e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
          terzi  in  caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
          di  quelle  di  vitto.  In caso di rimborso analitico delle
          spese   per  trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio
          comunale  non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio  e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
          anche   non   documentabili,  eventualmente  sostenute  dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni,  fino  all'importo  massimo  giornaliero  di lire
          30.000,  elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
          Le  indennita'  o  i  rimborsi  di  spese  per le trasferte
          nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
             6.  Le  indennita'  e  le  maggiorazioni di retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
          nonche'  le  indennita' di cui all'articolo 133 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
          concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
          cento  del  loro  ammontare. Con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
          disposizione.
             7.  Le  indennita'  di  trasferimento,  quelle  di prima
          sistemazione   e  quelle  equipollenti,  non  concorrono  a
          formare  il  reddito nella misura del 50 per cento del loro
          ammontare  per un importo complessivo annuo non superiore a
          lire   3   milioni  per  i  trasferimenti  all'interno  del
          territorio  nazionale  e  9  milioni  per  quelli fuori dal
          territorio  nazionale  o a destinazione in quest'ultimo. Se
          le  indennita'  in  questione,  con riferimento allo stesso
          trasferimento,  sono corrisposte per piu' anni, la presente
          disposizione  si applica solo per le indennita' corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei  familiari  fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
          12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
          sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
          recesso   dal   contratto   di   locazione   in  dipendenza
          dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
          rimborsate   dal   datore   di   lavoro   e  analiticamente
          documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
          in   caso   di   contemporanea  erogazione  delle  suddette
          indennita'.
             8.  Gli  assegni di sede e le altre indennita' percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero  dai dipendenti delle amministrazioni statali la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni  ad  esse  collegate  concorre  a  formare il
          reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 50 per
          cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
          comprenda   emolumenti   spettanti  anche  con  riferimento
          all'attivita'   prestata   nel   territorio  nazionale,  la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti.  L'applicazione  di  questa  disposizione esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
             8-bis.  In  deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa  e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto da
          dipendenti  che  nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
          Stato  estero  per  un  periodo  superiore a 183 giorni, e'
          determinato  sulla  base  delle  retribuzioni convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e  della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
          del  decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
             9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente
          articolo  non  concorrono  a  formare  il reddito di lavoro
          dipendente   possono  essere  rivalutati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del   Consiglio   dei   Ministri,   quando   la  variazione
          percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
          consumo  per  le famiglie di operai e impiegati relativo al
          periodo  di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
          per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
          rilevato  con  riferimento  allo  stesso  periodo dell'anno
          1998.  A  tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella  legge  finanziaria relativa all'anno per il quale ha
          effetto  il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
             -  Il testo dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248, reca:
             «Art.  19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche  giovanili e per le politiche relative ai diritti
          e  alle  pari  opportunita').  - 1. Al fine di promuovere e
          realizzare  interventi  per  la  tutela  della famiglia, in
          tutte   le   sue   componenti   e   le   sue  problematiche
          generazionali,   nonche'   per   supportare  l'Osservatorio
          nazionale   sulla   famiglia,   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito un fondo denominato
          «Fondo  per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale e'
          assegnata  la  somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
             2.-3.
             (Omissis).».