(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                          Varieta' di olivo 
 
   1. La denominazione di origine protetta deve essere ottenuta dalle
seguenti varieta' di olive presenti da sole o  congiuntamente,  negli
oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino,  Frantoio,  Moraiolo,
Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%. 
   2. Possono,  altresi',  concorrere  le  olive  di  altre  varieta'
presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.