Art. 2. Varieta' di olivo 1. La denominazione di origine protetta deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%. 2. Possono, altresi', concorrere le olive di altre varieta' presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.