Art. 3-bis. L'origine del prodotto Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo di cui all'art. 6-bis, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ciascuna fase i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, trasformatori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti di olive, dei quantitivi prodotti di olio e dei quantitativi confezionati ed etichettati, e' garantita la tracciabilita prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.