(Allegato-art. 3 bis)
                             Art. 3-bis. 
 
                       L'origine del prodotto 
 
   Ogni fase del processo produttivo deve  essere  controllata  dalla
struttura di controllo di cui all'art. 6-bis, secondo  i  dispositivi
fissati nel piano dei controlli, documentando  per  ciascuna  fase  i
prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo  e  attraverso
l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti  dalla   struttura   di
controllo,  delle  particelle  catastali  sulle  quali   avviene   la
coltivazione, dei produttori,  trasformatori  e  dei  confezionatori,
nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo
dei quantitativi prodotti di olive, dei quantitivi prodotti di olio e
dei  quantitativi  confezionati  ed  etichettati,  e'  garantita   la
tracciabilita prodotto.  Tutte  le  persone,  fisiche  e  giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al  controllo  da
parte della struttura  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.