(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
   Alla denominazione di cui all'Art.  1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione  non  espressamente  prevista  dal  presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine,  scelto,
selezionato, superiore, genuino. 
   E' vietato l'uso di menzioni geografiche  aggiuntive,  indicazioni
geografiche o  toponomastiche  che  facciano  riferimento  a  comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione  di  cui
all'Art. 3. 
   E' tuttavia consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie,
ragioni sociali, marchi  privati,  purche'  non  abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 
   Il nome della denominazione  di  origine  protetta  «Sabina»  deve
figurare  in  etichetta   in   caratteri   chiari,   indelebili   con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore  dell'etichetta  e
tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal  complesso   delle
indicazioni che compaiono in etichetta. 
   E' fatto obbligo di inserire  in  etichetta  consecutivamente  una
delle seguenti diciture: 
 
                     OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
                             SABINA DOP 
 
   Oppure 
 
                     OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
                               SABINA 
                  DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA 
 
   Inoltre  dovra'  essere  riportata   anche   la   dicitura   «olio
confezionato dal produttore all'origine»  ovvero  «olio  confezionato
nella zona di produzione». 
   I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine a
denominazione di origine protetta «Sabina» ai fini dell'immissione al
consumo devono essere in vetro, in lamina metallica inossidabile o in
ceramica di capacita' non superiore a litri 5. 
   E'  obbligatorio  indicare,  su  ciascuna  confezione  il   numero
progressivo rilasciato dall'ente di certificazione e la  campagna  di
produzione. 
   Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in  bustine  monodose
recanti:  la  denominazione  protetta,  il  lotto,  la  campagna   di
produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di
controllo.