Art. 7. Designazione e presentazione Alla denominazione di cui all'Art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'Art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Il nome della denominazione di origine protetta «Sabina» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. E' fatto obbligo di inserire in etichetta consecutivamente una delle seguenti diciture: OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA SABINA DOP Oppure OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA SABINA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA Inoltre dovra' essere riportata anche la dicitura «olio confezionato dal produttore all'origine» ovvero «olio confezionato nella zona di produzione». I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Sabina» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro, in lamina metallica inossidabile o in ceramica di capacita' non superiore a litri 5. E' obbligatorio indicare, su ciascuna confezione il numero progressivo rilasciato dall'ente di certificazione e la campagna di produzione. Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di controllo.