Art. II.


                          Testo consolidato

  Le  modifiche  di cui alla lettera a) dell'art. I, sono consolidate
all'interno del testo dello statuto come di seguito riportato:
  (Omissis).
                               Art. 8.

                          Senato accademico

  1-3. (Omissis).
  4.  I componenti eletti del Senato accademico restano in carica tre
anni  accademici,  a eccezione delle rappresentanze studentesche, che
restano in carica due anni.
  5-6. (Omissis).
                               Art. 9.

                    Consiglio di amministrazione

  1-7. (Omissis).
  8.  I componenti eletti del Consiglio di amministrazione restano in
carica   tre   anni   accademici  a  eccezione  delle  rappresentanze
studentesche che restano in carica due anni.
  9. (Omissis).
  (Omissis).
                              Art. 12.

                      Consiglio degli studenti

  1-5. (Omissis).
  6. Il Consiglio resta in carica due anni.
  7. (Omissis).
  (Omissis).
                              Art. 14.

                        Nucleo di valutazione

  1-2. (Omissis).
  3.  Il Nucleo resta in carica tre anni accademici a eccezione delle
rappresentanze   studentesche,   che  restano  in  carica  due  anni.
(Omissis)
  4-6. (Omissis).
  (Omissis).
                              Art. 18.

                 Comitato per lo sport universitario

  1-3. (Omissis).
  4.  Il  Comitato  resta  in  carica tre anni accademici a eccezione
delle  rappresentanze  studentesche,  che restano in carica due anni.
(Omissis).
  5-7. (Omissis).
  (Omissis).
                              Art. 22.

                        Consiglio di facolta'

  1-3. (Omissis).
  4.  I  rappresentanti  degli  studenti  sono eletti per due anni in
numero  pari  al  quindici  per  cento  dei componenti del Consiglio.
(Omissis).
  5-7. (Omissis).
  (Omissis).
                              Art. 24.

                Consiglio di coordinamento didattico

  1-9. (Omissis).
  10.  I  rappresentanti  degli studenti iscritti al corso o ai corsi
che  fanno capo al Consiglio, sono eletti per due anni in numero pari
al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso. (Omissis).
  11-14. (Omissis).
  (Omissis).