Art. II. Testo consolidato Le modifiche di cui alla lettera a) dell'art. I, sono consolidate all'interno del testo dello statuto come di seguito riportato: (Omissis). Art. 8. Senato accademico 1-3. (Omissis). 4. I componenti eletti del Senato accademico restano in carica tre anni accademici, a eccezione delle rappresentanze studentesche, che restano in carica due anni. 5-6. (Omissis). Art. 9. Consiglio di amministrazione 1-7. (Omissis). 8. I componenti eletti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni. 9. (Omissis). (Omissis). Art. 12. Consiglio degli studenti 1-5. (Omissis). 6. Il Consiglio resta in carica due anni. 7. (Omissis). (Omissis). Art. 14. Nucleo di valutazione 1-2. (Omissis). 3. Il Nucleo resta in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche, che restano in carica due anni. (Omissis) 4-6. (Omissis). (Omissis). Art. 18. Comitato per lo sport universitario 1-3. (Omissis). 4. Il Comitato resta in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche, che restano in carica due anni. (Omissis). 5-7. (Omissis). (Omissis). Art. 22. Consiglio di facolta' 1-3. (Omissis). 4. I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni in numero pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio. (Omissis). 5-7. (Omissis). (Omissis). Art. 24. Consiglio di coordinamento didattico 1-9. (Omissis). 10. I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al Consiglio, sono eletti per due anni in numero pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso. (Omissis). 11-14. (Omissis). (Omissis).