Art. 2.



  1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna  vendemmiale  2009/2010,  i  vini  con  la  Denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti», provenienti da vigneti non
ancora  iscritti  al  relativo  albo  dei  vigneti,  ma  aventi  base
ampelografica  conforme  all'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato regioni e
province  autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.