(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente. 
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto  e  al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 
   Sono pertanto da considerarsi idonei  -  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo dei vigneti - unicamente i vigneti collinari di giacitura ed
orientamento adatti, i cui terreni siano situati ad un'altitudine non
superiore a metri 700. 
4.2 - Densita' di impianto. 
   I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno  4.000  ceppi
per ettaro. 
   Per gli impianti antecedenti  l'entrata  in  vigore  del  presente
disciplinare e successivi al 2 luglio 1984 si applicano  i  parametri
ed  i  criteri  previsti  dai   disciplinari   vigenti   al   momento
dell'impianto del vigneto. 
4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto. 
   I sesti di impianto e le forme di allevamento devono  essere  tali
da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e  del  vino.
In  particolare  e'  vietata  ogni  forma  di  allevamento  su  tetto
orizzontale tipo tendone. 
4.4 - Sistemi di potatura. 
   I sistemi di potatura devono essere  tali  da  non  modificare  le
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 
4.5. 
   E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. 
   E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
4.6 - Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. 
   La produzione massima di uva ad  ettaro  e  la  gradazione  minima
naturale sono le seguenti: 
 
    
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                        |                   |  Titolo alcolometrico
                        |                   |volumico naturale minimo
 tipologia o sottozona  |Produzione uva t/ha|         % vol.
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Chianti                 |         9         |         10,50
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Chianti Colli Aretini   |        8          |         11,00
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Chianti Colli Fiorentini|        8          |         11,00
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Chianti Colli Senesi    |        8          |         11,50
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Chianti Colli Senesi    |                   |
Riserva                 |        8          |         12,50
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colline Pisane  |        8          |         11,00
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Chianti Montalbano      |        8          |         11,00
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Chianti Montespertoli   |        8          |         11,00
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Chianti Rufina          |        8          |         11,00
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Chianti Superiore       |        7,5        |         11,50
    
 
   La produzione massima di uve non deve essere in media superiore  a
kg 3,00 per ceppo. Per gli impianti realizzati antecedentemente al  5
agosto 1996, la produzione massima di uve non deve  essere  in  media
superiore a kg 5,00 per ceppo, fermi restando i limiti di resa uva ad
ettaro sopra indicati. 
   Anche in annate favorevoli i quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei  limiti
di cui sopra purche' la produzione  globale  non  superi  del  20%  i
limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. 
   La regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio
di tutela, sentite le organizzazioni di categoria  interessate,  puo'
stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un  limite  massimo
di produzione di uva  per  ettaro  inferiore  a  quello  fissato  nel
presente   disciplinare.   Di   tali   provvedimenti   verra'    data
comunicazione immediata  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini - ed alle Camere di commercio competenti. 
   Per l'entrata in  produzione  dei  nuovi  impianti  la  produzione
massima ammessa ad ettaro e' la seguente: 
    terzo anno vegetativo 60% della produzione massima; 
    quarto anno vegetativo 100% della produzione massima.