Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti - unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni siano situati ad un'altitudine non superiore a metri 700. 4.2 - Densita' di impianto. I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.000 ceppi per ettaro. Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare e successivi al 2 luglio 1984 si applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto. 4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare e' vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. 4.4 - Sistemi di potatura. I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 4.5. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6 - Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: ===================================================================== | | Titolo alcolometrico | |volumico naturale minimo tipologia o sottozona |Produzione uva t/ha| % vol. ===================================================================== Chianti | 9 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colli Aretini | 8 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colli Fiorentini| 8 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colli Senesi | 8 | 11,50 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colli Senesi | | Riserva | 8 | 12,50 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colline Pisane | 8 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chianti Montalbano | 8 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chianti Montespertoli | 8 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chianti Rufina | 8 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chianti Superiore | 7,5 | 11,50 La produzione massima di uve non deve essere in media superiore a kg 3,00 per ceppo. Per gli impianti realizzati antecedentemente al 5 agosto 1996, la produzione massima di uve non deve essere in media superiore a kg 5,00 per ceppo, fermi restando i limiti di resa uva ad ettaro sopra indicati. Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verra' data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - ed alle Camere di commercio competenti. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro e' la seguente: terzo anno vegetativo 60% della produzione massima; quarto anno vegetativo 100% della produzione massima.