(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
             Etichettatura designazione e presentazione 
 
7.1 - Qualificazioni. 
   Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di  cui
all'articolo 1 e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione
diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi  «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «vecchio»  e
simili. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
7.2 - Menzioni facoltative. 
   Per i vini che per le loro caratteristiche  vengono  destinati  al
consumo entro l'anno  successivo  alla  vendemmia,  per  i  quali  si
intenda usare in etichetta la specificazione «governato» - o  termini
consimili  autorizzati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini - e' obbligatorio il «governo all'uso Toscano». 
7.3 - Localita'. 
   E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e
localita' compresi nella zona delimitata  nel  precedente  art.  3  e
dalle quali effettivamente provengono le uve da  cui  il  vino  cosi'
qualificato e' stato ottenuto. 
7.4 - Annata. 
   Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti  i  vini  «Chianti»,
deve figurare l'annata di produzione delle uve. 
7.5 - Vigna. 
   Nella designazione  dei  vini  «Chianti»,  «Chianti  Superiore»  e
«Chianti» seguito dal riferimento ad una delle sottozone, puo' essere
utilizzata la menzione «vigna», a  condizione  che  sia  seguita  dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata  nell'albo  dei  vigneti,  che  la  vinificazione  e   la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata  sia  nella  denuncia
delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri  e
nei documenti di accompagnamento.