IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40; Visto in particolare l'art. 9, comma 7, secondo periodo del citato decreto-legge n. 7 del 2007 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in questione, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'art. 71; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 con cui e' stato approvato il modello di comunicazione unica previsto dal citato art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione, on. prof. Renato Brunetta; Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 febbraio 2008; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. Al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, l'applicazione del presente decreto alle imprese artigiane e' definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso. 3. Il presente decreto definisce le regole tecniche per le modalita' di presentazione della comunicazione unica da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del 2007.