Art. 10. Ricevimento della Comunicazione unica 1. Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del registro delle imprese provvede a: a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica; b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica; c) verificare la consistenza e validita' delle firme digitali apposte; d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa; e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione; f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali; g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica. 2. Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni del comma 1, la Comunicazione e' irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente nel sito.