Art. 14. Conservazione digitale 1. La Comunicazione unica, la ricevuta e gli esiti ricevuti dalle amministrazioni interessate sono inseriti nel R.E.A. e sono conservati nell'archivio degli atti e dei documenti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 581 del 1995, delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche vigenti in materia. 2. E' assicurato alle competenti strutture comunali per le attivita' produttive (SUAP) l'accesso libero e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pervenute attraverso la Comunicazione unica.