Art. 2.



  1.   In  relazione  alle  iniziative  da  intraprendersi  ai  sensi
dell'art. 1, le disposizioni di cui agli elaborati tecnici denominati
«Contenuti  e  modalita'  dell'autorizzazione integrata ambientale» e
«Piano di monitoraggio e controllo», adottati con il provvedimento n.
44  in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario
di Stato all'emergenza rifiuti in Campania in premessa citato, devono
intendersi in parte modificate con la concentrazione delle fasi 1 e 2
di   avviamento   e   di   esercizio   provvisorio  delle  linee  del
termovalorizzatore  di  Acerra  in  un'unica  fase, rispetto a cui si
applicano  le  pertinenti  disposizioni  dei  sopra  citati elaborati
tecnici  gia'  previste  per la fase 1, da ritenersi integrate con la
specifica  previsione  di effettuazione, con cadenza quindicinale, di
una  campagna  di  autocontrolli,  con  campionamento  dei  parametri
rilevati  in  continuo ed in discontinuo al camino per ciascuna delle
tre  linee  che  compongono  l'impianto, e fino all'ottenimento della
certificazione   di  qualita'  QAL  2  del  sistema  di  monitoraggio
dell'impianto stesso; conseguentemente, gli interventi strutturali di
cui  alla Sezione C1, punti d), e) ed f) del citato elaborato tecnico
denominato   «Contenuti  e  modalita'  dell'autorizzazione  integrata
ambientale» devono essere realizzati entro il termine previsto per la
conclusione   delle   operazioni  di  collaudo  dell'impianto,  ferma
restando   la  doverosita'  del  campionamento  sopra  descritto,  da
eseguirsi  con  metodi  equipollenti  a quelli effettuati con sistemi
fissi di rilevamento.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi