Art. 2. 1. In relazione alle iniziative da intraprendersi ai sensi dell'art. 1, le disposizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», adottati con il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania in premessa citato, devono intendersi in parte modificate con la concentrazione delle fasi 1 e 2 di avviamento e di esercizio provvisorio delle linee del termovalorizzatore di Acerra in un'unica fase, rispetto a cui si applicano le pertinenti disposizioni dei sopra citati elaborati tecnici gia' previste per la fase 1, da ritenersi integrate con la specifica previsione di effettuazione, con cadenza quindicinale, di una campagna di autocontrolli, con campionamento dei parametri rilevati in continuo ed in discontinuo al camino per ciascuna delle tre linee che compongono l'impianto, e fino all'ottenimento della certificazione di qualita' QAL 2 del sistema di monitoraggio dell'impianto stesso; conseguentemente, gli interventi strutturali di cui alla Sezione C1, punti d), e) ed f) del citato elaborato tecnico denominato «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» devono essere realizzati entro il termine previsto per la conclusione delle operazioni di collaudo dell'impianto, ferma restando la doverosita' del campionamento sopra descritto, da eseguirsi con metodi equipollenti a quelli effettuati con sistemi fissi di rilevamento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2009 Il Presidente: Berlusconi