Art. 2.



  1.  Il  Consorzio  tutela  vini  Montefalco autorizzato, di seguito
denominato  «Organismo  di  Controllo autorizzato», dovra' assicurare
che,   conformemente   alle   prescrizioni  dei  piani  di  controllo
approvati,  i  processi  produttivi  ed  i prodotti certificati nella
predette  denominazioni  di origine rispondano ai requisiti stabiliti
nei  relativi  disciplinari  di  produzione  approvati  con i decreti
indicati nelle premesse.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
   a)  la  Regione,  la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di
produzione   delle   predette  denominazioni  di  origine,  ai  sensi
dell'art.  3  comma  3  del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono
tenuti   a   mettere   a  disposizione  dell'Organismo  di  Controllo
autorizzato,  a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato
cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli
Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le
certificazioni  d'idoneita'  agli  esami  analitici ed organolettici,
ogni   altra   documentazione   utile   ai   fini   dell'applicazione
dell'attivita' di controllo;
   b)   preliminarmente   all'avvio   degli  adempimenti  di  propria
competenza  in  materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico,  la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  competente  per  il territorio di produzione e' tenuta a
verificare    l'avvenuto   pagamento   all'Organismo   di   Controllo
autorizzato  degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte
dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC
in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita'
ai  limiti  indicati  nel  prospetto  tariffario depositato presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   c)  la  Camera  di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente  per il territorio di produzione puo' delegare l'Organismo
di  Controllo  autorizzato  per  le funzioni ad essa attribuite dalla
legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  al  rilascio,  per  le predette
denominazione  di  origine,  delle  ricevute  frazionate delle uve al
conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
   d)  le  ditte  imbottigliatrici  devono  apporre sulle bottiglie o
sugli  altri  recipienti  di  capacita'  non  superiore a 60 litri la
fascetta  identificativa  della  denominazione di origine, cosi' come
indicato   nei   piani  di  controllo  presentati  dall'Organismo  di
Controllo  autorizzato,  ai  sensi  dell'art.  9  comma 2 del decreto
ministeriale 29 marzo 2007.