(Allegato)
                                                             Allegato 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n.  400,  recante  disposizioni  in
materia di «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei
sottosegretari ed ai loro compiti; 
   Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del  Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
   Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la  conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  18  maggio  2006,  n.
181, recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministeri», con la  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dello
sviluppo economico; 
   Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio  2008,
n. 121, concernente «Disposizioni per l'adeguamento  delle  strutture
di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244», con la  quale  sono  state  trasferite  al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  con   le   inerenti   risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni gia'  attribuite
al Ministero  del  commercio  internazionale  e  al  Ministero  delle
comunicazioni; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, concernente il regolamento di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 198, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici  di
diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio  2008,
con il quale l'on.le dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro
dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  12  maggio  2008
con il quale l'on.le Adolfo Urso e' stato nominato Sottosegretario di
Stato presso il Ministero dello sviluppo economico; 
   Ritenuta l'opportunita'  di  conferire  all'on.  Adolfo  Urso  una
specifica delega di funzioni ai sensi del comma 3 dell'art. 10  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione ad aree di  competenza  di
specifiche strutture organizzative del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
   1.  All'on.le  Adolfo  Urso  e'  delegata,   fermi   restando   la
responsabilita'  politica  e  i  poteri  di  indirizzo  politico  del
Ministro  ai  sensi  dell'art.  95  della  Costituzione,  l'area   di
competenza dell'internazionalizzazione, nell'ambito del  Dipartimento
per l'impresa e l'internazionalizzazione, con le  Direzioni  generali
che curano la politica commerciale internazionale,  le  politiche  di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi. 
   2. Il Ministro puo' delegare singoli atti in materie non  comprese
nella presente delega. 
 
                               Art. 2. 
 
   l. Al Vice Ministro allo sviluppo economico on.le Adolfo  Urso  e'
delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art.  1,  la  firma
dei relativi atti e provvedimenti. 
   2. Sono delegate altresi', previo assenso del Ministro: 
    - relativamente agli enti vigilati, l'approvazione  del  bilancio
preventivo, del programma di attivita', dell'assetto organizzativo  e
dell'eventuale riforma; 
    - la definizione  dei  criteri  generali  in  materia  di  ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e  analoghi
oneri a carico di terzi. 
 
                               Art. 3. 
 
   l. Al Vice Ministro allo sviluppo  economico  on.le  Adolfo  Urso,
sono delegate, nelle  materie  rientranti  nelle  competenze  di  cui
all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del  Ministro,  contenuti
anche nella direttiva generale annuale per  l'azione  amministrativa,
le richieste  di  parere  al  Consiglio  di  Stato  nei  procedimenti
relativi  ai  ricorsi  straordinari  al  Capo  dello  Stato  ed  alle
Autorita' indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei  conti
e l'adozione dei  provvedimenti  di  competenza  nella  procedura  di
nomina  dagli  addetti  commerciali;  le  interrogazioni  a  risposta
scritta, la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i
capitoli dei relativi centri di costo, nonche' gli interventi  presso
le Camere, in rappresentanza del  Ministro,  per  lo  svolgimento  di
interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda
necessario nel corso dei lavori parlamentari,  secondo  le  direttive
del Ministro. 
   2. Sono altresi' delegate la Presidenza delle  commissioni  e  dei
comitati  operanti  nell'ambito  delle  materie  delegate  nonche'  i
rapporti con le regioni e le autonomie locali. 
 
                               Art. 4. 
 
   1. Sono riservati alla  firma  del  Ministro  gli  atti  normativi
adottati  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   le
competenze in ordine ai Fondi finanziari a favore di soggetti  terzi,
che comportano la previa acquisizione del  parere  delle  Camere  sui
criteri di ripartizione e gli altri atti indicati nell'art. 4,  comma
1, lettere b) con le modalita' di cui al coma 2, e), g)  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
   2. Relativamente alla definizione di obiettivi,  priorita'  piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e  per  la
gestione, il  Ministro  provvedera',  qualora  siano  interessate  le
materie delegate, su proposta del Vice Ministro. 
   3. Il Vice  Ministro  allo  sviluppo  economico,  per  le  materie
inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di gabinetto,
dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del  consigliere  diplomatico
del  Ministro,  ai  sensi  dell'art.  1,   comma   24-quinquies   del
decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 
 
                               Art. 5. 
 
   1. Nei casi di particolare rilevanza  politica  e  strategica,  il
Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi  nelle
materie   delegate,   nonche'   la   risposta   alle   interrogazioni
parlamentari scritte ed orali. 
                               Art. 6. 
 
   1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto
provvede il Capo di gabinetto,  il  quale  indichera'  i  criteri  di
informazione sull'attivita' svolta. 
    Roma, 26 giugno 2009 
                                                Il Ministro : Scajola