(Allegato)
                                                             Allegato 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n.  400,  recante  disposizioni  in
materia di «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei
Sottosegretari ed ai loro compiti; 
   Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del  Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
   Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la  conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  18  maggio  2006,  n.
181, recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministeri», con la  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dello
sviluppo economico; 
   Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio  2008,
n. 121, concernente «Disposizioni per l'adeguamento  delle  strutture
di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244», con la  quale  sono  state  trasferite  al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  con   le   inerenti   risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni gia'  attribuite
al Ministero  del  commercio  internazionale  e  al  Ministero  delle
comunicazioni; 
   Visto il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  28
novembre 2008, n. 197, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero dello sviluppo economico; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 198, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici  di
diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio  2008,
con il quale l'on. dott. Claudio Scajola e' stato  nominato  Ministro
dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  12  maggio  2008
con il quale l'on. Paolo Romani e' stato nominato Sottosegretario  di
Stato presso il Ministero dello sviluppo economico; 
   Ritenuta l'opportunita' di  conferire  all'on.  Paolo  Romani  una
specifica delega di funzioni ai sensi del comma 3 dell'art. 10  della
legge 23 agosto 1988, n. 400 in relazione ad aree  di  competenza  di
specifiche strutture organizzative del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
   1.  All'on.  Paolo  Romani  e'   delegata,   fermi   restando   la
responsabilita'  politica  e  i  poteri  di  indirizzo  politico  del
Ministro, ai sensi dell'art. 95 della  Costituzione,  la  trattazione
degli affari, che ai sensi delle norme vigenti non  siano  attribuiti
alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di
competenza del Dipartimento delle comunicazioni.  In  particolare  le
materie relative ai settori  delle  poste,  delle  telecomunicazioni,
della   comunicazione   elettronica,   delle    reti    multimediali,
dell'informatica, della telematica, della  radiodiffusione  sonora  e
televisiva, delle tecnologie innovative applicate  al  settore  delle
comunicazioni. 
   2.  All'on.  Paolo  Romani  sono  altresi'  delegate  le  funzioni
connesse all'attivita' della societa' Infratel  Italia  SpA  e  della
fondazione Ugo Bordoni. 
   3. Il Ministro puo' delegare singoli atti in materie non  comprese
nella presente delega. 
 
                               Art. 2. 
 
   1. Al Vice Ministro allo sviluppo economico on. Paolo  Romani,  e'
delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art.  1,  la  firma
dei relativi atti e provvedimenti. 
   2.  Relativamente  agli   enti   vigilati,   e'   delegata   anche
l'approvazione del bilancio preventivo,  dell'assetto  organizzativo,
del programma di attivita', previo assenso del Ministro. 
   3. All'on. Paolo Romani e' altresi' delegata  la  definizione  dei
criteri generali in  materia  di  ausili  finanziari  a  terzi  e  di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi,
previo assenso del Ministro. 
 
                               Art. 3. 
 
   1. Al Vice Ministro allo sviluppo economico on. Paolo Romani  sono
altresi' delegate, nelle materie rientranti nelle competenze  di  cui
all'art. l ed in coerenza con gli indirizzi del  Ministro,  contenuti
anche nella direttiva generale annuale per  l'azione  amministrativa,
le richieste  di  parere  al  Consiglio  di  Stato  nei  procedimenti
relativi  ai  ricorsi  straordinari  al  Capo  dello  Stato  ed  alle
Autorita' indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti; 
le interrogazioni  a  risposta  scritta;  la  firma  dei  decreti  di
variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri  di
costo, nonche' gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del
Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a  risposta  orale  ed
ogni altro intervento che si renda necessario nel  corso  dei  lavori
parlamentari, secondo le direttive del Ministro. 
   2. E' altresi' delegata la  Presidenza  delle  commissioni  e  dei
comitati operanti nell'ambito delle materie  delegate,  ad  eccezione
della Presidenza della Consulta, per l'emissione delle  carte  valori
postali e la filatelia, nonche' l'esercizio di attivita'  inerenti  i
rapporti internazionali. 
 
                               Art. 4. 
 
   1. Sono riservati alla  firma  del  Ministro  gli  atti  normativi
adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e gli  altri
atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere b), con le  modalita'  di
cui al comma 2, e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. 
   2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita',  piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e  per  la
gestione, i1  Ministro  provvedera',  qualora  siano  interessate  le
materie delegate, su proposta del Vice Ministro. 
   3. Il Vice  Ministro  allo  sviluppo  economico,  per  le  materie
inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto,
dell'Ufficio Legislativo e dell'Ufficio del  Consigliere  diplomatico
del  Ministro,  ai  sensi  dell'art.  l,  comma   24-quinquies,   del
decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito,  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 
 
                               Art. 5. 
 
   1. Nei casi di particolare  rilevanza  politica  e  strategica  il
Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi  nelle
materie   delegate,   nonche'   la   risposta   alle   interrogazioni
parlamentari scritte ed orali. 
 
                               Art. 6. 
 
   1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto
provvede  il  Capo  di  Gabinetto,  che  indichera'  i   criteri   di
informazione sull'attivita' svolta. 
    Roma, 26 giugno 2009 
                                                Il Ministro : Scajola