Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «legge», la legge 3 agosto 2007, n. 124; b) «Autorita' nazionale per la sicurezza» (ANS), il Presidente del Consiglio dei Ministri; c) «Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» (DIS), l'organismo istituito dall'art. 4 della legge; d) «Agenzia informazioni e sicurezza esterna» (AISE), l'organismo istituito dall'art. 6 della legge; e) «Agenzia informazioni e sicurezza interna» (AISI), l'organismo istituito dall'art. 7 della legge; f) «Organizzazione nazionale per la sicurezza», il complesso costituito dagli uffici e da ogni altra unita' amministrativa, organizzativa, produttiva o di servizio della pubblica amministrazione e di ogni persona giuridica, ente, associazione od organismo legittimati a trattare informazioni classificate, finalizzato ad assicurare modalita' di trattazione uniformi e sicure e protezione continua alle informazioni, ai documenti e ai materiali classificati, ovvero coperti da segreto di Stato; g) «Ufficio centrale per la segretezza», l'articolazione istituita, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge, denominata Dipartimento delle informazioni per la sicurezza - UCSe, cui e' affidato lo svolgimento, tra l'altro, delle funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza, nonche' per gli adempimenti istruttori relativi alle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri quale Autorita' nazionale per la sicurezza a tutela del segreto di Stato; h) «Organo centrale di sicurezza», il complesso costituito - a livello di vertice di un Ministero, Forza armata o ente - dal «Funzionario alla sicurezza» o «Ufficiale alla sicurezza», dal «Funzionario COMSEC» o «Ufficiale COMSEC», dal «Funzionario alla sicurezza EAD» o «Ufficiale alla sicurezza EAD», dal «Funzionario alla sicurezza materiale» o «Ufficiale alla sicurezza materiale», dal «Capo dell'Organo principale di sicurezza», dallo stesso Organo principale di sicurezza, dal «Custode CIFRA» e dai «Centri» come definiti nella lettera r). Sono fatte salve eventuali, diverse determinazioni legislative o regolamentari in materia; i) «Organo periferico di sicurezza», il complesso costituito - presso uffici amministrativi che per motivi funzionali o per collocazione fisica possono definirsi «decentrati» rispetto alla sede centrale dell'ente di appartenenza - dal «Funzionario alla sicurezza designato» o «Ufficiale alla sicurezza designato», dal «Funzionario COMSEC designato» o «Ufficiale COMSEC designato», dal «Funzionario alla sicurezza EAD designato» o «Ufficiale alla sicurezza EAD designato», dal «Funzionario alla sicurezza materiale designato» o «Ufficiale alla sicurezza materiale designato», dal «Capo dell'Organo esecutivo di sicurezza», dallo stesso Organo esecutivo di sicurezza, dal «Custode CIFRA» e dai «Centri» come definiti nella lettera r); l) «Organo principale di sicurezza», l'unita' amministrativa - facente parte integrante di un Organo centrale di sicurezza - responsabile della gestione dei documenti classificati originati e ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza; m) «Organo esecutivo di sicurezza», l'unita' amministrativa - istituita a livello centrale e periferico di un ente pubblico e funzionalmente dipendente dall'Organo principale di sicurezza - responsabile della gestione dei documenti classificati originati e ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza; n) «informazione classificata», ogni informazione, atto, documento, materiale o cosa, come definiti alle lettere o) e p), nonche' attivita' cui sia stata attribuita da un organo competente una delle classifiche di segretezza previste dall'art. 42, comma 3, della legge; o) «documento classificato», l'informazione classificata riportata, per intero o in parte, in qualsiasi rappresentazione comunque formata, sia grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica o di ogni altra specie; p) «materiale classificato», qualsiasi oggetto, cosa o componente di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, sistema elementare o dispositivo o parte di esso, compreso il software operativo, prodotto a mano o meccanicamente, automaticamente o elettronicamente, finito o in corso di lavorazione, compresi i materiali per la sicurezza delle comunicazioni (COMSEC) e l'elaborazione automatica dei dati (EAD), coperti da una classifica di segretezza; q) «Agenzia nazionale di distribuzione», l'Agenzia preposta, in ambito nazionale, alla gestione del materiale crittografico; r) «Centro», nella terminologia COMSEC, un'area riservata, costituita da uno o piu' locali, nella quale sono trattate informazioni classificate con apparati elettrici/elettronici o sono custoditi in varie forme, informazioni/materiali classificati COMSEC o crittografici; rientrano in detta definizione i «centri comunicazioni classificate», i «centri cifra», i «centri di produzione o custodia materiale crittografico», i «locali dove sono installati apparati crittografici», i «locali dove sono sviluppati, valutati, prodotti, riparati materiali COMSEC o crittografici» i «centri elaborazione dati classificati collegati verso l'esterno con apparati cifranti»; s) «Analisi del rischio», il processo di individuazione e valutazione dei fattori di rischio cui sono esposte le informazioni classificate trattate in un determinato ambito, ai fini dell'adozione delle misure di sicurezza necessarie per la loro protezione e tutela in un rapporto bilanciato di mezzi a fine, dove il fine e' rappresentato dalla quantita' e dai livelli di sensibilita' delle informazioni da tutelare e proteggere; t) «Operatore economico», l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o il raggruppamento o il consorzio di essi, come definiti all'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interessato alla trattazione di informazioni classificate, ovvero coperte da segreto di Stato, nel settore della sicurezza industriale.