Art. 3.
                             Definizioni


  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a) «legge», la legge 3 agosto 2007, n. 124;
   b) «Autorita' nazionale per la sicurezza» (ANS), il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
   c)  «Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza» (DIS),
l'organismo istituito dall'art. 4 della legge;
   d)  «Agenzia informazioni e sicurezza esterna» (AISE), l'organismo
istituito dall'art. 6 della legge;
   e)  «Agenzia informazioni e sicurezza interna» (AISI), l'organismo
istituito dall'art. 7 della legge;
   f)  «Organizzazione  nazionale  per  la  sicurezza»,  il complesso
costituito  dagli  uffici  e  da  ogni  altra  unita' amministrativa,
organizzativa,    produttiva    o    di   servizio   della   pubblica
amministrazione  e  di  ogni persona giuridica, ente, associazione od
organismo   legittimati   a   trattare   informazioni   classificate,
finalizzato  ad assicurare modalita' di trattazione uniformi e sicure
e  protezione continua alle informazioni, ai documenti e ai materiali
classificati, ovvero coperti da segreto di Stato;
   g)   «Ufficio   centrale   per   la  segretezza»,  l'articolazione
istituita,  ai  sensi  dell'art.  9, comma 1, della legge, denominata
Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza  - UCSe, cui e'
affidato  lo  svolgimento, tra l'altro, delle funzioni direttive e di
coordinamento,  di  consulenza e di controllo sull'applicazione delle
norme  di  legge,  dei  regolamenti  e  di ogni altra disposizione in
ordine  alla  tutela  amministrativa  del  segreto  di  Stato  e alle
classifiche  di  segretezza,  nonche'  per gli adempimenti istruttori
relativi  alle  funzioni  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
quale  Autorita'  nazionale  per la sicurezza a tutela del segreto di
Stato;
   h)  «Organo  centrale  di  sicurezza», il complesso costituito - a
livello  di  vertice  di  un  Ministero,  Forza  armata  o ente - dal
«Funzionario  alla  sicurezza»  o  «Ufficiale  alla  sicurezza»,  dal
«Funzionario  COMSEC»  o  «Ufficiale  COMSEC»,  dal «Funzionario alla
sicurezza  EAD»  o  «Ufficiale  alla sicurezza EAD», dal «Funzionario
alla sicurezza materiale» o «Ufficiale alla sicurezza materiale», dal
«Capo  dell'Organo  principale  di  sicurezza»,  dallo  stesso Organo
principale  di  sicurezza,  dal  «Custode  CIFRA» e dai «Centri» come
definiti  nella  lettera  r).  Sono  fatte  salve  eventuali, diverse
determinazioni legislative o regolamentari in materia;
   i)  «Organo  periferico  di  sicurezza», il complesso costituito -
presso   uffici  amministrativi  che  per  motivi  funzionali  o  per
collocazione fisica possono definirsi «decentrati» rispetto alla sede
centrale  dell'ente di appartenenza - dal «Funzionario alla sicurezza
designato»  o  «Ufficiale alla sicurezza designato», dal «Funzionario
COMSEC  designato»  o  «Ufficiale COMSEC designato», dal «Funzionario
alla  sicurezza  EAD  designato»  o  «Ufficiale  alla  sicurezza  EAD
designato»,  dal  «Funzionario  alla sicurezza materiale designato» o
«Ufficiale alla sicurezza materiale designato», dal «Capo dell'Organo
esecutivo  di sicurezza», dallo stesso Organo esecutivo di sicurezza,
dal «Custode CIFRA» e dai «Centri» come definiti nella lettera r);
   l)  «Organo  principale  di  sicurezza», l'unita' amministrativa -
facente  parte  integrante  di  un  Organo  centrale  di  sicurezza -
responsabile  della  gestione  dei documenti classificati originati e
ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;
   m)  «Organo  esecutivo  di  sicurezza»,  l'unita' amministrativa -
istituita  a  livello  centrale  e  periferico  di un ente pubblico e
funzionalmente   dipendente  dall'Organo  principale  di  sicurezza -
responsabile  della  gestione  dei documenti classificati originati e
ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;
   n)   «informazione   classificata»,   ogni   informazione,   atto,
documento,  materiale  o  cosa,  come  definiti alle lettere o) e p),
nonche'  attivita'  cui  sia stata attribuita da un organo competente
una  delle  classifiche di segretezza previste dall'art. 42, comma 3,
della legge;
   o)    «documento    classificato»,   l'informazione   classificata
riportata,  per  intero  o  in  parte,  in qualsiasi rappresentazione
comunque formata, sia grafica, fotocinematografica, elettromagnetica,
informatica o di ogni altra specie;
   p)  «materiale classificato», qualsiasi oggetto, cosa o componente
di  macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, sistema elementare
o  dispositivo  o  parte  di  esso,  compreso  il software operativo,
prodotto a mano o meccanicamente, automaticamente o elettronicamente,
finito  o  in  corso  di  lavorazione,  compresi  i  materiali per la
sicurezza  delle  comunicazioni  (COMSEC) e l'elaborazione automatica
dei dati (EAD), coperti da una classifica di segretezza;
   q)  «Agenzia  nazionale  di distribuzione», l'Agenzia preposta, in
ambito nazionale, alla gestione del materiale crittografico;
   r)   «Centro»,   nella  terminologia  COMSEC,  un'area  riservata,
costituita   da   uno  o  piu'  locali,  nella  quale  sono  trattate
informazioni  classificate  con apparati elettrici/elettronici o sono
custoditi  in varie forme, informazioni/materiali classificati COMSEC
o   crittografici;   rientrano   in   detta   definizione  i  «centri
comunicazioni   classificate»,   i   «centri  cifra»,  i  «centri  di
produzione  o  custodia materiale crittografico», i «locali dove sono
installati  apparati  crittografici», i «locali dove sono sviluppati,
valutati,  prodotti,  riparati  materiali  COMSEC  o crittografici» i
«centri  elaborazione dati classificati collegati verso l'esterno con
apparati cifranti»;
   s)   «Analisi  del  rischio»,  il  processo  di  individuazione  e
valutazione  dei  fattori di rischio cui sono esposte le informazioni
classificate trattate in un determinato ambito, ai fini dell'adozione
delle  misure di sicurezza necessarie per la loro protezione e tutela
in  un  rapporto  bilanciato  di  mezzi  a  fine,  dove  il  fine  e'
rappresentato  dalla  quantita'  e  dai livelli di sensibilita' delle
informazioni da tutelare e proteggere;
   t)  «Operatore  economico»,  l'imprenditore,  il  fornitore  e  il
prestatore  di  servizi  o  il raggruppamento o il consorzio di essi,
come  definiti  all'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  interessato  alla  trattazione  di  informazioni  classificate,
ovvero  coperte  da  segreto  di  Stato,  nel settore della sicurezza
industriale.