Art. 5. Uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica 1. Sono uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica quelli istituiti, a qualunque livello ordinativo od organizzativo, in Italia e all'estero, nell'ambito: a) dell'Autorita' delegata di cui all'art. 3 della legge, ove istituita; b) del DIS e degli uffici istituiti nel suo ambito; c) dell'AISE; d) dell'AISI; e) degli Organi centrali di sicurezza; f) degli Organi periferici di sicurezza.