Art. 6.
Modi  di  accesso  nei  luoghi  militari  ed  in  quelli  definiti di
             interesse per la sicurezza della Repubblica


  1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1998,
n.  206,  recante  le  «Norme  per  le  visite  di  parlamentari alle
strutture  militari», ed al decreto del Ministro della difesa in data
30  giugno  2000,  n.  292, i modi di accesso ai luoghi militari ed a
quelli   di   interesse   per  la  sicurezza  della  Repubblica  sono
disciplinati,  in  ragione  della  diversa tipologia, dislocazione ed
ubicazione  delle  sedi,  dalle linee guida indicate ai commi 3 e 4 e
dalle  ulteriori  disposizioni  di  dettaglio  emanate  dagli  organi
competenti.
  2.  Sono  luoghi  di interesse per la sicurezza della Repubblica le
strutture,  o  parti  di  esse, essenziali a garantire la continuita'
dell'azione  di Governo, la funzionalita' dei sistemi di allarme e di
telecomunicazione,    il   funzionamento   dell'apparato   economico,
produttivo  e  logistico  nazionale, nonche' l'attivita' di qualunque
altra  infrastruttura  critica,  pubblica  o  privata,  soggetta alla
sovranita'  nazionale.  Sono  altresi'  luoghi  di  interesse  per la
sicurezza  della  Repubblica  le  strutture delle amministrazioni che
esercitano  competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza
dello Stato e di polizia.
  3.  L'accesso  ai  luoghi  militari ed a quelli di interesse per la
sicurezza della Repubblica e' consentito secondo i seguenti criteri:
   a)  per  quanto  riguarda  il  personale  della  struttura, previa
esibizione  del «PASSI» personale ai soggetti preposti al controllo e
registrazione  dell'accesso, da effettuarsi con strumenti elettronici
o su registro cartaceo;
   b) per gli estranei alla struttura e con l'esclusione dei luoghi o
aree  costituenti  «aree  controllate»  e  «aree  riservate di I e II
classe»,  previa  esibizione  di  un  documento di riconoscimento, in
corso  di  validita',  di  cui  devono essere acquisiti gli estremi o
fotocopia, con l'esposizione, da parte degli stessi, del «PASSI» loro
rilasciato   e  previo  accompagnamento,  nel  percorso  interno,  da
personale della struttura a cio' designato;
   c)  nei  luoghi  o  aree  costituenti  «aree  controllate» e «aree
riservate  di I e II classe», alle condizioni stabilite dall'apposito
decreto  adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  e  dalle  relative  direttive
applicative.
  4.  Salve  le  eccezioni  disposte  dalle autorita' competenti, nei
luoghi  militari  e  in quelli definiti di interesse per la sicurezza
della  Repubblica  non  possono  essere introdotte, da parte di terzi
estranei  ai  suddetti  luoghi,  armi,  apparecchiature elettriche ed
elettroniche,  macchine  da ripresa e registrazione e qualunque altro
oggetto  suscettibili  di compromettere la riservatezza, segretezza e
sicurezza dei luoghi.