Art. 6. Modi di accesso nei luoghi militari ed in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica 1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1998, n. 206, recante le «Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari», ed al decreto del Ministro della difesa in data 30 giugno 2000, n. 292, i modi di accesso ai luoghi militari ed a quelli di interesse per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati, in ragione della diversa tipologia, dislocazione ed ubicazione delle sedi, dalle linee guida indicate ai commi 3 e 4 e dalle ulteriori disposizioni di dettaglio emanate dagli organi competenti. 2. Sono luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica le strutture, o parti di esse, essenziali a garantire la continuita' dell'azione di Governo, la funzionalita' dei sistemi di allarme e di telecomunicazione, il funzionamento dell'apparato economico, produttivo e logistico nazionale, nonche' l'attivita' di qualunque altra infrastruttura critica, pubblica o privata, soggetta alla sovranita' nazionale. Sono altresi' luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica le strutture delle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di polizia. 3. L'accesso ai luoghi militari ed a quelli di interesse per la sicurezza della Repubblica e' consentito secondo i seguenti criteri: a) per quanto riguarda il personale della struttura, previa esibizione del «PASSI» personale ai soggetti preposti al controllo e registrazione dell'accesso, da effettuarsi con strumenti elettronici o su registro cartaceo; b) per gli estranei alla struttura e con l'esclusione dei luoghi o aree costituenti «aree controllate» e «aree riservate di I e II classe», previa esibizione di un documento di riconoscimento, in corso di validita', di cui devono essere acquisiti gli estremi o fotocopia, con l'esposizione, da parte degli stessi, del «PASSI» loro rilasciato e previo accompagnamento, nel percorso interno, da personale della struttura a cio' designato; c) nei luoghi o aree costituenti «aree controllate» e «aree riservate di I e II classe», alle condizioni stabilite dall'apposito decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge e dalle relative direttive applicative. 4. Salve le eccezioni disposte dalle autorita' competenti, nei luoghi militari e in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica non possono essere introdotte, da parte di terzi estranei ai suddetti luoghi, armi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchine da ripresa e registrazione e qualunque altro oggetto suscettibili di compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi.