Art. 2.



  Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al
superamento  di  una  prova attitudinale orale da svolgersi in lingua
italiana.  Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A,
che costituisce parte integrante del presente decreto:
   a)   il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;
   b)  la  prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso
pratico  su  una  materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura
civile,    diritto    procedura    penale,   diritto   amministrativo
(processuale);  2) elementi su una materia a scelta del candidato tra
le  seguenti:  diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo
(sostanziale);    3)    elementi   di   deontologia   e   ordinamento
professionale.
  La     commissione    rilascia    all'interessato    certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.
   Roma, 17 giugno 2009

                                       Il direttore generale: Frunzio