IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla
procedura  a  livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP,
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Visto  la domanda presentata dal Consorzio di tutela della Pesca di
Leonforte,  con  sede  in  Leonforte (Enna), Piazza Branciforti n. 2,
intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della denominazione Pesca di
Leonforte, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;
  Visto la nota protocollo n. 7254 dell'8 maggio 2009 con la quale il
Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali ritenendo
che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Visto  l'istanza con la quale il Consorzio di tutela della Pesca di
Leonforte,  ha  chiesto  la  protezione  a  titolo  transitorio della
stessa,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE)
510/2006,  espressamente  esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale   mancato   accoglimento  della  citata  istanza  della
indicazione  geografica  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6,  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  Pesca di
Leonforte, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela
della Pesca di Leonforte, assicuri la protezione a titolo transitorio
e a livello nazionale della denominazione Pesca di Leonforte, secondo
il  disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di
questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Pesca di Leonforte.